- Procedura di deroga Ex art. 106 D.P.R. n. 285/1990 e riflessi sul Regolamento Regione Lombardia n. 4/2022
- Loculi areati anche in Italia ex Art. 106 DPR 285/1990???
- La deroga ex art. 106 DPR 285/1990 alle prescrizioni tecniche cimiteriali – 1/5
- La deroga nel caso di tumuli senza spazio libero per l’accesso del feretro – 2/5
- La deroga per introdurre la tumulazione aerata dove la regione non l’abbia già normata – 3/5
- La deroga per modifica delle misure e dei modi di tamponamento dei tumuli – 4/5
- Deroga per modifica di misura e profondità di fosse di inumazione 5/5
A) CASO DELLA REALIZZAZIONE DI TUMULAZIONE AERATA
Laddove la norma regionale già non lo consente esplicitamente, è possibile introdurre localmente la tumulazione aerata con una richiesta di deroga come sotto specificata e, una volta autorizzata, con l’emanazione di ordinanza sindacale con i contenuti seguenti:
“Per loculi colombari e per i loculi presenti in tombe familiari a sistema di tumulazione (quali edicole funerarie, tombe alla romana, ecc.) è consentita la tumulazione aerata di feretri purché vengano osservate le seguenti prescrizioni:
Tumulazione in loculo
1. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
2. Per le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate casse di legno aventi caratteristiche di cui all’articolo 75 del D.P.R. 285/90. È vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile.
3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l’una di legno, l’altra di metallo.
4. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.
Requisiti per i loculi aerati
1. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.
2. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all’interno del loculo, sia all’esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.
3. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.
4. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l’impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.
5. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, ai fini di controllo.
6. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l’uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico–enzimatica, biodegradante.
7. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.
8. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l’evacuazione dei gas.
9. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l’evacuazione dei condotti dei gas.
10. Nel caso di tombe con più loculi aerati prospicienti il vano di calata dei feretri, il tamponamento di cui al punto 9 è unico, così da garantire la circolazione dell’aria all’interno della tomba. Ad ogni feretro con le caratteristiche per la tumulazione aerata corrisponde l’applicazione di un filtro.
Metodi di confezionamento delle bare
1. Nella tumulazione aerata, il fondo interno della cassa di legno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a 20 cm., di spessore minimo non inferiore a 40 micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale adsorbente, a base batterico–enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione. È vietato l’impedimento alla circolazione dell’aria all’interno del feretro.
2. I feretri debbono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori.”