- Procedura di deroga Ex art. 106 D.P.R. n. 285/1990 e riflessi sul Regolamento Regione Lombardia n. 4/2022
- Loculi areati anche in Italia ex Art. 106 DPR 285/1990???
- La deroga ex art. 106 DPR 285/1990 alle prescrizioni tecniche cimiteriali – 1/5
- La deroga nel caso di tumuli senza spazio libero per l’accesso del feretro – 2/5
- La deroga per introdurre la tumulazione aerata dove la regione non l’abbia già normata – 3/5
- La deroga per modifica delle misure e dei modi di tamponamento dei tumuli – 4/5
- Deroga per modifica di misura e profondità di fosse di inumazione 5/5
Per concludere l’analisi dell’applicazione dell’art. 106 del DPR 285/1990, di seguito si riportano alcune delle specifiche tecniche più significative, presenti nelle domande di deroga, in quanto possono essere di ausilio per coloro che intendano proporle per il proprio territorio.
Le modifiche tecniche richieste alla Regione, per l’attuazione – una volta approvate – necessitano di specifica ordinanza del Sindaco.
A) CASO DELLE TOMBE PRIVE DI SPAZIO ESTERNO LIBERO
“Per tumuli preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 senza uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, è consentita la tumulazione di feretri purché vengano osservate le seguenti prescrizioni:
1. Divieto di iniziare la utilizzazione dei tumuli interessati alla deroga prima di due anni dalla data dell’ultima tumulazione.
Per le successive tumulazioni non si prescrivono limiti temporali.
2. Gli spazi interni alle tombe, sia che si sviluppino in orizzontale che in verticale, devono essere tali da consentire il recupero di un numero di posti salma contigui non eccedenti i sei.
3. Garanzia dell’impermeabilità dei feretri che dovranno essere tumulati. A tal fine si indicano le seguenti linee guida:
3.1. Spessore della cassa di zinco non inferiore a quello corrispondente al laminato del n. 12 (o il 13) secondo le norme UNI.
Sia il fondo che il coperchio della cassa di zinco dovranno essere realizzati con l’impiego di un unico nastro metallico, con le piegature di testa e piedi saldate secondo quanto previsto dal terzo comma dell’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
Per le casse di zinco esterne utilizzate negli avvolgimenti e per quelle interne “fuori misura” è consentito l’uso di due nastri metallici, congiunti anch’essi con la saldatura di cui al citato terzo comma dell’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
Sia sul fondo che sul coperchio della cassa di zinco il fornitore dovrà imprimere, in modo ben visibile, il numero di laminato corrispondente alle norme UNI per lo spessore utilizzato.
3.2. Neutralizzazione degli effetti delle eventuali percolazioni di liquami cadaverici con l’inserimento dentro la cassa metallica di vaschetta di materiale impermeabile contenente idonee sostanze antisettiche favorenti la loro solidificazione o, in alternativa di sostanze assorbenti e biodegradanti.
4. Per ridurre i rischi di movimentazione dei carichi in spazi angusti al momento della tumulazione e/o estumulazione si devono adottare soluzioni capaci di mettere in sicurezza i lavoratori, ed in particolare utilizzare l’imbracatura del feretro.
5. Il materiale di separazione fra posti salma senza spazio libero per il diretto accesso al feretro deve consistere in piastre in cemento armato vibrato dello spessore minimo di cm. 3, congiunte con malta cementizia al momento della posa in opera.”