La deroga ex art. 106 DPR 285/1990 alle prescrizioni tecniche cimiteriali – 1/5

L'articolo è parte 3 di 7 nella serie Deroga ex art. 106 DPR 285/1990
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L’art. 106 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, così recita:
Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e d’intesa con l’Unità Sanitaria Locale competente, può̀ autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l’utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Pertanto possono essere autorizzate deroghe ai criteri ordinariamente previsti dal D.P.R. 285/90 per:
1. utilizzo delle strutture cimiteriali esistenti alla data della entrata in vigore del D.P.R. 285/90;
2. costruzione ex novo di cimiteri e ristrutturazione di cimiteri esistenti.

Successivamente all’emanazione del regolamento governativo il Ministero della Sanità è intervenuto con la circolare 24 giugno 1993, n. 24, specificatamente col paragrafo 16 e il relativo allegato tecnico.
… omissis … In particolare saranno esaminate dal Consiglio superiore di sanità le proposte di utilizzazione di loculi per la tumulazione in strutture preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, privi di spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. In allegato sono precisate le modalità per la presentazione delle proposte di applicazione dell’art. 106 con l’indicazione della documentazione tecnica di supporto alla richiesta e gli indirizzi allo stato dell’arte sulle soluzioni tecnologiche adottabili.

La circolare ministeriale, con l’allegato tecnico, ha precisato le modalità di presentazione delle proposte di cui al punto 1) che precede, ovvero l’utilizzo di strutture già esistenti alla data della entrata in vigore del D.P.R. 285/90, con particolare riferimento alle deroghe all’art. 76, comma 3, cioè̀ per i tumuli privi di spazio esterno per il diretto accesso del feretro.
Non ha affrontato, non essendovi molto da chiarire, quanto indicato al punto 1) che precede e cioè che la deroga ai criteri previsti dal D.P.R. 285/90 può essere consentita anche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché per l’ampliamento e la ristrutturazione di cimiteri esistenti.
Successivamente il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, recante “Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del Titolo IV, Capo I, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, ha disposto il conferimento alle Regioni, fra gli altri compiti e funzioni, delle autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e in particolare quelle di cui all’art. 106.

Gran parte delle Regioni ha già adottato provvedimenti (di vario genere, a dire il vero) con i quali sono stati individuati l’organo tecnico regionale che si deve pronunciare in materia prima del rilascio della autorizzazione regionale, le modalità di trasmissione delle domande e infine i tempi del procedimento e i modi di autorizzazione.
A distanza di oltre venti anni dal trasferimento di queste competenze alle regioni, appare utile esplorare le caratteristiche delle domande di deroga di cui si ha notizia.
Difatti è dall’analisi di tali informazioni che si possono trarre utili indirizzi per l’aggiornamento delle normative esistenti.
Innanzitutto, vista la macchinosità della procedura di richiesta di deroga, è utile evidenziare che la dimensione dei comuni interessati è in genere di città di media o grande dimensione.

Poiché la maggior parte dei Comuni è di piccole e medie dimensioni demografiche, il risultato è che la deroga non è stata richiesta nella maggior parte del territorio nazionale.
La sola Regione Lombardia – meritoriamente – ha pensato bene, conoscendo la diffusione delle anomalie rilevabili nei cimiteri del proprio territorio, di inserire gli effetti di deroga già in un testo regolamentare (temporalmente limitata a 25 anni nel R.R. 6/2004), con le prescrizioni da seguire.
Successivamente, con l’art. 23 del R.R. 4/2022, la regione Lombardia ha mantenuto (senza limite di tempo) la possibilità di uso delle tombe ipogee “senza vestibolo”, subordinandola a precise prescrizioni.
In ogni caso, resta sempre possibile anche in Lombardia il ricorso alla deroga ex art. 106 DPR 285/1990, per i casi non individuati specificatamente nel regolamento lombardo.

È utile, ora, vedere su cosa i Comuni hanno attivato la gran parte delle richieste di deroga.
In primo luogo sono state chieste sanatorie delle cosiddette “tombe prive di spazio esterno libero per l’accesso del feretro da tumularvi” o come un tempo si diceva in gergo “prive di vestibolo”.
In alcuni altri casi, la richiesta di sanatoria riguarda le modalità realizzative di campi di inumazione con distanze inter-fossa inferiori a quelle stabilite dal DPR 285/1990. O con dimensioni o profondità delle fosse inferiori a quelle stabilite in sede nazionale, generalmente per mancanza di spazio o per le caratteristiche dei terreni.
O, ancora, il numero minimo di fosse da destinare a inumazione da prevedere ai sensi degli artt. 58 e 59 del DPR 285/1990, agendo proprio sulle misure di cui sopra.

Altro caso rinvenibile in più territori è quello del consentire la sepoltura di urna/cassetta di resti ossei nella fossa di inumazione.
È pur vero che è più semplice prevederne la collocazione in apposito manufatto creato ad hoc sopra il copritomba, spesso in aderenza alla lapide, ma in talune realtà, specie per concessioni di lunga durata di fosse a sistema di inumazione, è prescrizione tecnica che è stata chiesta.
Più recentemente è emersa poi la possibilità, laddove la norma regionale già non lo consentisse esplicitamente, di dettare norme per la tumulazione aerata.

Written by:

Daniele Fogli

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