La combustione di rifiuti vegetali cimiteriali nel luogo di produzione è punita con sanzione amministrativa

La Corte di Cassazione ha chiarito che: “In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 256, comma 1, lettera a), Dlgs 3 aprile 2006 n. 152, la combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni previste dall’articolo 182, comma 6-bis, primo e secondo periodo;
viceversa la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, è punita esclusivamente in via amministrativa, ai sensi dell’articolo 255 del citato Dlgs n. 152″

(Sezione 3, n. 38658 del 15 giugno 2017 — dep. 2 agosto 2017, Pizzo, Rv. 27089701. Vedi, anche, Sezione 3, n. 5504 del 12 gennaio 2016 — dep. 10 febbraio 2016, Lazzarini, Rv. 26583801: “In tema di gestione dei rifiuti, l’incenerimento di residui vegetali effettuato nel luogo di produzione al di fuori delle condizioni previste dall’art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 256, comma primo, lettera a), Dlgs 3 aprile 2006 n. 152”)

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