Istituto delle benemerenze: una trasgressione “calcolata” alla natura gentilizia del sepolcro?

L’amministrazione comunale ha tutta la convenienza a facilitare l’uso di tombe già esistenti, per massimizzare la capacità ricettiva cimiteriale, notoriamente non dilatabile all’infinito.
Pertanto, può ampliare l’utilizzo dei sacelli gentilizi (altrimenti ristretto alla sola famiglia, come si ricava agevolmente dall’aggettivazione), attraverso l’istituto della benemerenza (da svilupparsi e distendersi, comunque, in modo selettivo e puntuale, per evitare possibili abusi, con maglie più o meno larghe e sempre nel rispetto del divieto che vi sia il fine di lucro e speculazione, di cui all’art. 92 comma 4 D.P.R. 285/90, ai sensi dell’art. 93 comma 2 del D.P.R. citato).

In tale occasione v’è proprio riserva di regolamento comunale, ed è una delle rarefatte situazioni in cui il D.P.R. 285/90 rinvia, apertis verbis, alla potestà normativa municipale in tema di polizia mortuaria (Artt. 344 e 345 T.U.LL.SS), in difetto della quale l’istituto delle benemerenze non sarebbe minimamente attuabile, se non come enunciazione assiomatica, poi da declinare fattivamente nel locale regolamento dei servizi funerari.
Il Comune, quindi, può concedere al concessionario la facoltà di tumulazione di persone terze.

Parte della dottrina è di questa idea: solo il concessionario primo, cioè il fondatore del sepolcro sibi familiaeque suae (per sé e per la propria famiglia) potrebbe “derogare” alla familiarità dello stesso, permettendone l’accesso alle spoglie mortali di soggetti esterni rispetto al nucleo famigliare; altri studiosi della materia funeraria, invece, sono più possibilisti e tendono a mitigare l’intransigenza della norma.
Tuttavia, siccome il diritto di sepolcro s’atteggia come mera aspettativa, per cui l’ordine di sepoltura, nelle nicchie di una tomba di cui si è contitolari, è scandito (salvo patti contrari, di cui rendere edotta l’Amministrazione comunale), in relazione all’ordine temporale di morte, servirebbe, comunque, il consenso unanime di tutti i titolari di quote della sepoltura stessa, affinché si addivenisse – legalmente – ad una compressione del loro jus sepulchri già maturato.

Se ottemperiamo a questo schema, la benemerenza, quindi, presupporrebbe una tripla autorizzazione, rendendo molto difficile l’effettivo esercizio di questa facoltà, diverrebbero, infatti indispensabili questi preliminari documenti:

1) L’autorizzazione del concessionario (ed essa deve superare un primo vaglio di legittimità, ex art. 102 D.P.R. n.285/90, rectius: il locale ufficio della polizia mortuaria deve attentamente verificare il titolo di accoglimento nel sepolcro).

2) L’autorizzazione di tutti gli aventi titolo ad esser accolti, jure sanguinis o jure coniugii, in quella determinata tomba (il moltiplicarsi esponenziale degli aventi titolo a pronunciarsi, magari a causa di ripetuti subentri, acuisce ed esulcera sempre la conflittualità).

3) L’autorizzazione di chi può (o… deve?) anche ai sensi dell’Art. 1 comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, occuparsi delle esequie del de cuius, in quanto titolato in base al diritto di consanguineità enucleato dall’Art. 79 comma 1 II Periodo D.P.R. n.285/90 e, in questo modo, rinuncia al proprio potere di disposizione sul defunto stesso. La benemerenza, infatti, si configurerebbe, pur sempre, come un gesto di liberalità da parte di persona non legalmente obbligata.

L’art. 93 comma 2 D.P.R. 285/90, in apparenza stringato e lacunoso, assume una valenza strategica: esso infatti, fa ricadere il diritto di sepolcro non solo sui famigliari del concessionario, ma anche su persone inquadrabili in un rapporto di convivenza con il fondatore del sepolcro, senza precisare se si tratti di unione di fatto tra soggetti dello stesso o di diverso genere (maschile o femminile).
Il legislatore, in sede di redazione del regolamento statale di polizia mortuaria, invero oggi un po’ vetusto, almeno su certi aspetti (ma della “post-maturità” del D.P.R. 285/90 abbiamo già discettato in altre occasioni!), in questo senso, è stato molto lungimirante, intravedendo già all’inizio degli anni ’90 del ‘900, un mutamento nella società italiana, dove sempre più diffuse sono le relazioni morali ed affettive, more uxorio, tra persone non unite tra di loro attraverso l’istituto del matrimonio.
La questione, delle cosiddette unioni civili, dopo anni di strascichi polemici e scontri molto ideologici, che hanno sovente inquinato il dibattito pubblico, è stata risolta solo negli ultimi mesi, dapprima con la L. 20 maggio 2016 n. 76, poi, nel dettaglio, con, in sequenza, i tre relativi decreti delegati attuativi (D.Lgs n.5/2017, D.Lgs n6/2017 e D.Lgs n. 7/2017) emanati, dal Consiglio dei Ministri, in data 14 gennaio 2017 ex comma 28 lett. a) e c).

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Carlo Ballotta

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