Istituto della “Revoca”: una mission impossible? – 1/2

Un percorso giuridico irto di ostacoli

Come precedentemente osservato, nel D.P.R. 285/1990 l’insieme di norme e dei passaggi formali conosciuti sotto il nomen juris di procedura di “revoca” presumono il concorrere unitario di alcune pre-condizioni, date da:

  1. concessioni a tempo determinato,
  2. di durata eventualmente superiore a 99 anni,
  3. stipulate prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803,
  4. decorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma avente diritto,
  5. grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al “fabbisogno” del comune,
  6. conclamata impossibilità a provvedere, tempestivamente, all’amplia mento del cimitero (o, alla costruzione di un nuovo cimitero, progetto, questo da approvarsi secondo le Leggi Sanitarie ex Art. 55 comma 2 D.P.R. 285/90).

Tali fondamenti devono, necessariamente, avverarsi tutti ed insieme, nessuno escluso, in una sorta di inverosimile combinato disposto tra norme para-contrattuali, situazioni contingibili ed urgenti e fatti di valore giuridico.

Vagliando, ora, nel merito, la prima di tali concorrenti pre-condizioni, si evidenzia immediatamente come, nell’impianto del D.P.R. 285/90 almeno, non sia ammissibile lo strumento della revoca della concessione nei confronti delle con cessioni aventi durata a tempo indeterminato (c.d. perpetue), per le quali, intangibili come sono, semmai, potrebbero valere unicamente le disposizioni dell’art. 98, D.P.R. 285/90 per il caso (evidentemente, raro) di smantellamento del cimitero.
Tra l’altro, l’ipotesi della soppressione del camposanto si colloca in un proprio ambito del tutto autonomo e, quindi, estraneo alla fattis pecie che qui si sta esaminando.

La seconda, invece, coniuga l’elemento della concessione a tempo determinato con il fatto che la sua persistenza sia stata stabilita per un periodo temporale superiore a 99 anni, situazione la quale, pur se non assente, è in genere abbastanza rarefatta, imponendosi (al meno dal punto di vista quantitativo) casistiche di concessioni sub specie aeternitatis (e, per quanto appena visto, del tutto avulse rispetto all’istituto della revoca).
Per altro, poiché la durata oltre i 99 anni rappresenta un’indicazione in termini ottativi, ossia di eventualità, merita di essere affrontato il caso in cui la concessione a tempo determinato si protragga per un arco di tempo inferiore, ma si materializzino, al contempo, gli altri requisiti sostanziali: in dottrina si ritiene che, quando essi convergano nella medesima unità di tempo e spazio, il percorso della revoca possa esser intrapreso con successo, anche se la durata della concessione a tempo determinato non superasse tale soglia temporale (o per essere corrispondente ad essa o per esserne inferiore).
Questa è la sola limitazione, sull’effettiva operatività dell’istituto della revoca che presenti minori fattori di rigidità.

La terza, poi, agevolmente verificabile sulla base del re golare atto di concessione, senza il quale il rapporto concessorio sarebbe, in diritto, tamquam non esset, consente alcune riflessioni, anche di una certa profondità speculativa.
Il riferimento temporale all’entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1976, n. 803 è relativo al primo corpus regolamentare di polizia mortuaria, in evo repubblicano, che, pur se di livello secondario, ha esplicitato, nello jus positum l’assoggettamento dei cimiteri al regime dei beni demaniali, introdotto, prima, attraverso norma positiva, con l’entrata in vigore del Libro III del Cod. Civile, di era fascista.

Written by:

Carlo Ballotta

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