Istituto della revoca, traslazione feretri e relativa imputazione degli oneri

Un Comune, in Emilia Romagna, intende modificare la conformazione del proprio cimitero aprendo un passaggio ove attualmente è presente un’arcata di loculi costruiti dall’Ente Locale stesso e concessi singolarmente in perpetuo (ante 1976) a soggetti diversi.
Recentemente all’interno dello stesso cimitero è stata realizzata e mantenuta vuota una sezione per alloggiarvi le salme provenienti dalla campata da demolire.

Trattandosi di un intervento finalizzato ad una migliore fruizione del cimitero (e non legato a motivi contingenti quali lesioni strutturali ecc.) il Comune può farsi carico degli oneri di estumulazione e trasferimento delle salme, eventuale ri-contenimento con cassone di zinco, fornitura ed iscrizione dei nuovi marmi?
E’ corretto modificare la concessione originaria, con un atto di novazione, indicando il nuovo loculo in concessione e mantenendo inalterata, e quindi perpetua, la durata?

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Risposta

.”[…]L’acquisizione al patrimonio del Comune dell’area concessa a suo tempo a privati in forma perpetua, onde costruirvi un edificio a servizio del cimitero o un ampliamento dello stesso, è consentita, visto che la giurisprudenza è abbastanza costante nel ritenere il diritto del privato un diritto affievolito nei confronti del comune. (TAR Campania Sez. III, 15/01/87 n.14, C.S. Sez. V 01/06/1949 n.458, C.S. Sez. V 16/12/50 n. 1289), così Ing. Daniele Fogli, in risposta ad un quesito analogo sulle pagine de: “I Servizi Funerari” n. 3/2000.

In primis, merita di essere ricordato che “oggetto” della concessione, attorno cui ruotano e gravitano posizioni soggettive e legittime aspettative, è il diritto d’uso del singolo posto feretro.
Una una concessione perpetua non dovrebbe suscettibile di modificazioni, anche se limitatamente alla sua durata, quanto meno non unilateralmente da parte del comune, salvo nel solo caso di soppressione del cimitero, deliberata dal consiglio comunale, ma sui più recenti sviluppi giurisprudenziali, anche se non ancora consolidati si veda questo link: https://www.funerali.org/cimiteri/la-fine-delle-concessioni-perpetue-percorsi-giurisprudenziali-in-itinere-49409.html.

Generalmente è il regolamento di polizia mortuaria comunale a disciplinare in dettaglio la materia, anche con soluzioni migliorative rispetto a quelle minimali previste dall’art. 98 del D.P.R. 285/1990. In casi del genere, laddove non sia contemplato alcunché dal regolamento comunale, è possibile ricorrere alla procedura della revoca (https://www.funerali.org/cimiteri/la-revoca-delle-concessioni-330.html) della concessione per interesse pubblico prevalente (con atto del Consiglio Comunale o semplice determina dirigenziale? …Il dibattito è aperto, ma personalmente si propende per la competenza dirigenziale dell’adozione dell’atto ablativo).

Così dovrà procedere con apposite determinazioni dirigenziali (anche una determina unica, che contenga però l’elencazione di tutti gli atti concessori censiti e soggetti a revoca). Copia del provvedimento amministrativo dirigenziale andrà notificato a ciascuno degli interessati per il prosieguo delle operazioni materiali ed amministrative concernenti l’estumulazione del loro parente.

In tale frangente, i concessionari, sempreché vi sia regolare atto di concessione, ex art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 hanno titolo ad ottenere, nel nuovo cimitero, un lotto corrispondente (in superficie, e, quindi, non un ulteriore tumulo (il riferimento al solo riquadro di terreno è collegato al fatto che, almeno formalmente, sarebbero previste unicamente concessioni di aree ai fini della costruzione, da parte dei concessionari, di sepolcri a sistema di tumulazione), nonché alla traslazione dei feretri, urne cinerarie, cassette ossario, contenitori di resti mortali, dal cimitero soppresso al nuovo sepolcreto.

La nuova concessione – nella fattispecie – sarebbe per 99 anni per le concessioni perpetue (mentre per le concessioni a tempo determinato, per la durata residua, calcolata dalla data di smantellamento del vecchio cimitero).

Stante il Capo XIX D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 sia l’assegnazione della nuova area nel nuovo cimitero sia la traslazione dei defunti, è gratuita, mentre è a titolo oneroso per i concessionari la costruzione o riadattamento dei manufatti, così come eventuali interventi sui feretri, che possano, eventualmente, essere richiesti o imposti ex art. 88 D.P.R. n. 285/1990, al fine di assicurare, durante la loro movimentazione la perfetta tenuta o le condizioni di sicurezza per la traslazione (https://www.funerali.org/cimiteri/la-traslazione-nellordinamento-italiano-di-polizia-mortuaria-648.html) .

Non sembrerebbe, però, sia stato avviato il laborioso procedimento per disporre la soppressione del cimitero, il quale richiederebbe, in ogni caso, l’avvenuta realizzazione, e collaudo, di un nuovo cimitero.
E’ da escludere, pertanto che le concessioni, cui, qui, si fa riferimento, possano essere oggetto di “ri-allocazione” in altro sito nel medesimo cimitero, fatta salva l’ipotesi estrema in cui i concessionari non richiedano, del tutto spontaneamente, una nuova concessione, corrispondano i canoni attuali e domandino il trasferimento dei feretri nella nuova concessione, con relative tariffe per le operazioni cimiteriali, mentre assumeranno a totale loro onere ogni altro intervento che si renda eventualmente necessario ai fini della traslazione, e, una volta completato il trasferimento, rinuncino alla concessione precedente. 20140316 65117 bec8

In tale evenienza, ogni spesa sarà a carico dei concessionari; i relativi costi non potranno essere sostenute, neppure in parte, a carico del bilancio comunale, perché ciò determinerebbe il sorgere della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 93 testo unico, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. (oggetto di segnalazione alla procura della Repubblica presso la sezione regionale della Corte dei Conti, ricordando come l’omissione di quest’ultima, o il suo ritardo, determini corresponsabilità nel danno erariale, l’azione si prescrive, comunque, in 5 anni). A favore di questa tesi così rigorosa si schiera il Dr. Sereno Scolaro su forum: www.enti.it.

Non si dimentichi come le concessioni cimiteriali, quale ne sia la tipologia, costituiscano sempre sepolcri privati nei cimiteri, con conseguente “sottrazione” del relativo spazio cimiteriale alla fruizione da parte della comunità locale, da questa condizione di base consegue che non possano derivare, in alcun caso, oneri a carico del Comune, neppure per quanto riguarda il necessario recupero delle spese gestionali cimiteriali (art. 4 comma 6 Reg. Reg. Emilia-Romagna 23 maggio 2006 n. 4 sull’istituzione di un canone manutentivo supplementare appunto per i sepolcri perpetui)

In relazione, inoltre, alle previsioni del Regolamento regionale (Emilia-Romagna) 23 maggio 2006, n. 4, il cui art. 4, comma 4 (e comma 5) richiama, lasciandolo implicitamente in vigore, l’art. 92, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, si osserva come tale rinvio sia, nel caso, inapplicabile, se solo si considera come potrebbero essere interessate da questa norma le concessioni, di durata determinata ma superiore a 99 anni, mentre qui si è presenza di concessioni perpetue.
Del resto, anche gli altri presupposti imprescindibili e concorrenti (avvenuto decorso di 50 anni dall’ultima tumulazione, grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno di spazi sepolcrali (laddove il “fabbisogno” altro non è che la disponibilità di una superficie destinata alle sepolture ad inumazione in campo comune e dimensionata secondo i criteri di cui all’art. 58 (ed escluse le aree considerate all’art. 59) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non sussistendo, in alcun caso, obblighi in capo al comune di assicurare una disponibilità di posti a sistema di tumulazione), impossibilità di provvedere alla realizzazione di un nuovo cimitero o all’ampliamento dell’esistente, sono del tutto assenti.

Si considera, sconfinando nel merito, come le concessioni perpetue costituiscano evidentemente un limite nella gestione cimiteriale, limite che non era stato percepito al momento originario del sorgere della concessione, probabilmente in ragione della (allora) ridotta incidenza quantitativa delle concessioni perpetue, ma anche di una visione lungimirante per cui si sarebbero potute soppesare adeguatamente le esigenze future di spazio.
Si ravvisano, però, in dottrina opinioni contrarie e divergenti: si ha, infatti, ragione di ritenere che possano sussistere questioni e potenziali vertenze circa il trasferimento di oneri in capo al privato per una scelta siffatta da parte dell’Amministrazione.

In altri termini, se il comune non revocasse la concessione, tutto proseguirebbe come prima. In caso contrario invece si avrebbe una modifica del regime della durata della concessione (da perpetua a 99, salvo rinnovo), ma soprattutto oneri per il trasferimento delle opere e dei resti mortali.

Orbene, è preferibile che il comune determini questi spostamenti col minimo di riflessi per il cittadino accollandosi buona parte dei costi della traslazione, e ciò per evitare che sia il giudice, unico titolato ad esprimersi sul possibile ricorso di un interessato, a imporre questi oneri. Mentre per le spese di trasferimento delle salme si propende per un accollo totale al comune, quelle per il ripristino della tomba, dovrebbero invece essere concordate con l’interessato, il quale potrebbe anche approfittare dalla situazione per compiere opere di restauro e di manutenzione che normalmente sono a suo carico (art. 63 D.P.R. 285/1990). In diversi casi è stata concordata, a fronte dell’acquisizione alla disponibilità comunale di una tomba, con la procedura della revoca, l’assegnazione gratuita agli interessati, nel nuovo complesso cimiteriale, di un numero di posti salma equivalente a quelli della originaria concessione, con trasferimento delle spoglie mortali a carico del comune. Cercare quindi una soluzione concordata può essere un modo per ridurre il possibile contenzioso, facilmente prevedibile in casi del genere.

La situazione è fluida e si presta a diverse interpretazioni, come agevolmente dimostrato raffrontando diversi ed autorevoli approcci dottrinari al problema.

Written by:

Carlo Ballotta

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