Inumazione gratuita per speciali onoranze?

E’possibile e legittimo offrire sepoltura gratuita in campo di terra a determinate categorie di soggetti (ad esempio cittadini degni di particolari onoranze civiche, persone particolarmente famose, letterati, uomini di scienza…) al di fuori della casistica molto rigida dettata dall’Art. 1 comma 7 bis della Legge 28 febbraio 2001 n. 26?

Ai sensi dell’Art. 49 ogni comune deve disporre di almeno un cimitero con
quadre ad inumazione.

Ai sensi del successivo Art. 50 DPR 285/90 il comune ha l’obbligo di
accogliere nei propri cimiteri i cadaveri, le ossa o le ceneri di persone morte in quel comune o che in quel comune avevano la residenza, anche se
materialmente il decesso e’ avvenuto in altro luogo.

Oggi secondo il comma 7 bis dell’Art. 1 legge 28 febbraio 2001 anche l’interro in campo comune e’ divenuto servizio a titolo oneroso, al parti
delle altre operazioni cimiteriali se si eccettuano le evenienze di
indigenza, disinteresse da parte dei famigliari o stato di bisogno.

Al di la’ di questi casi ben codificati dalla norma di cui all’Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 in dottrina si ritiene vi sia responsabilita’
patrimoniale per le amministrazioni che non dovessero applicare il sullodato comma 7
bis dell’Art. 1 legge 28 febbraio 2001 .

Infine, laddove un Comune si ritrovasse area sovrabbondante per inumazione
in campo comune, (ad esempio per la mutata domanda tipologica di sepolture)
si potrebbe destinare una zona ove seppellire gratuitamente i cadaveri di
persone legate in vita da particolari legami (non di nascita ne’ di residenza) in quella citta’. Una sepoltura
privata (a sistema di tumulazione o inumazione) puo’ esser concessa ex novo
al bisogno a tempo determinato (quelle perpetue sono vietate dal 10 febbraio
1976 dopo l’entrata in vigore del DPR 803/1975).

Generalmente la concessione e’ onerosa, ma in casi particolari, puo’ esser
anche gratuita laddove il comune decida di riconoscere particolari
benemerenze per i funerali di tali persone.

Tale eventualita’ dovrebbe essere codificata con l’adozione del piano regolatore cimiteriale e prevista nel regolamento di polizia mortuaria
comunale.

Per concludere e’ facolta’ dell’Amministrazione Comunale allargare i casi di possibili sepolture rispetto a quanto stabilito dall’art. 50 del
D.P.R. 10.9.1990 n.285, ma un cittadino richiedente non puo’ vantare alcun diritto in proposito, a meno che non ricada nella situazione di cui all’art.50, comma 1, lettere c,d,e. Si configura sempre come un potere discrezionale dell’Amministrazione, concedere in uso sepolture disponibili a cittadini che
non abbiano il requisito della residenza.

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Carlo Ballotta

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