Nell’impiego delle casse destinate alla sepoltura entro loculo o nicchia muraria, per i trasporti da comune a comune oltre i 100 Km, oppure ancora per i trasferimenti di spoglie mortali da o verso l’Estero (esclusi i trasporti transfrontalieri normati dalla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937) è consentito che la Regione a seguito della devoluzione di compiti e funzioni dallo Stato agli enti territoriali, realizzato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, possa autorizzare l’uso di materiali diversi ed alternativi rispetto a legno, zinco o piombo purché essi siano in grado di garantire la stessa resistenza a stress meccanico e la perfetta impermeabilità del feretro che assicurano le casse mortuarie confezionate secondo tecniche e criteri costruttivi. Ad oggi la Regione, nell’atto autorizzativo, deve indicare anche le caratteristiche di cui detti materiali innovativi saranno dotati: questo è l’odierno orientamento ministeriale. Bisogna subito notare come, con l’allegato 3 del regolamento n. 6 27 ottobre 2004, la regione Lombardia, con una soluzione controcorrente rispetto all’indicazione del Ministero con la sullodata circolare /05/2002 n. 400 VIII/9L/1924, abbia autonomamente legiferato, per prima, sui criteri costruttivi con cui fabbricare casse mortuarie. Su quest’aspetto, forse, si sarebbero potuti evidenziare profili di illegittimità, ma, al momento, non risulta che detto regolamento sia stato impugnato o siano in corso procedimenti per dichiararne l’incompatibilità con le norme di rango superiore. I dispositivi ad effetto “impermeabilizzante”, nella loro applicazione sempre più diffusa e convinta da parte delle imprese funebri o dei gestori delle aree sepolcrali, incontrano, però, un’importante restrizione: non possono esser utilizzati al posto dell’involucro di lamiera in cofani confezionati per la sepoltura di infetti se la loro destinazione ultima sarà l’inumazione. La ratio di questa norma è molto chiara: la bara, quando sia giunta in cimitero, sarà sottoposta al taglio del coperchio zincato come dettato dall’Art. 75 DPR 285/90, così da favorire la percolazione di acque piovane e di conseguenza i processi di naturale decomposizione, ma sotto alla schiena del cadavere deve permanere intatta la vasca di lamiera, in modo da contenere, nel tempo, la lisciviazione dei liquami cadaverici ad alto potere ammorbante, che potrebbero diffondersi negli strati più profondi del terreno e contaminare le falde freatica. Pare, allora, legittimo concludere che, in caso di infetti, il filtro naturale di suolo dallo spessore di almeno 50 cm tra il fondo della fossa e la vena acquifera potrebbe non esser sufficiente a scongiurare l’inquinamento delle acque. L’istruzione della circolare ministeriale n. 24/93 tende, dunque, a ridurre il ricorso alla cassa metallica per trasporto e sepoltura di infetti, mentre i più recenti decreti ministeriali, con un percorso logico esattamente contrario, impongono sempre l’adozione del cofano di lamiera. Il dispositivo ermetico non è, allora, idoneo non perché non riesca a contenere al proprio interno i fenomeni percolativi del cadavere infetto (è, infatti, adatto al trasporto di infetti da avviare a cremazione), ma perché è progettato proprio per dissolversi dopo qualche tempo. Il vero problema, però, al di là delle diatribe dottrinali è il disagio cui sono sottoposti necrofori ed affossatori durante movimentazione e manipolazione dei feretri che prima della sepoltura debbano esser manomessi, così da creare soluzione di continuità nella lamiera. In attesa di auspicabili chiarimenti occorre, comunque, osservare scrupolosamente le norme sin qui enunciate, quindi per l’inumazione di infetti serve sempre la duplice cassa di cui all’Art. 25: se la cassa a tenuta stagna, di cui all’ Art. 30 comma 2 ed all’Art. 31 DPR 285/90, è incorporata alla cassa di legno (come nelle normali bare da tumulazione) verrà anch’essa sepolta, dopo che il suo coperchio sarà stato opportunamente tagliato, se invece l’impermeabilità del feretro è dovuta ad una cassone asportabile di metallo, vetroresina…, quest’ultimo sarà tolto e disinfettato prima di un nuovo utilizzo, mentre verrà interrata la sola bara lignea, anche se il cadavere in essa racchiuso è portatore di morbo infettivo-diffusivo, al momento, però, in stato di emergenza, questa procedura è da intendersi come non fattibile, quindi illegittima. |
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