NdR: Questa breve analisi non vale per il confezionamento dei feretri CoVid-19 positivi, per i quali si applica unicamente la Circ. Min. Salute n. 818/2021
Nell’impiego delle casse destinate alla sepoltura entro loculo o nicchia muraria, per i trasporti da comune a comune oltre i 100 Km, oppure ancora per i trasferimenti di spoglie mortali da o verso l’Estero (esclusi i trasporti transfrontalieri normati dalla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937) è consentito che la Regione a seguito della devoluzione di compiti e funzioni dallo Stato agli enti territoriali, realizzato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, possa autorizzare l’uso di materiali diversi ed alternativi rispetto a legno, zinco o piombo purché essi siano in grado di garantire la stessa resistenza a stress meccanico e la perfetta impermeabilità del feretro che assicurano le casse mortuarie confezionate secondo tecniche e criteri costruttivi.
Ad oggi la Regione, nell’atto autorizzativo, deve indicare anche le caratteristiche di cui detti materiali innovativi saranno dotati: questo è l’odierno orientamento ministeriale.
Di fatto, però, anche dopo l’approvazione della Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, l’autorizzazione, necessaria per l’adozione di nuovi materiali per bare (Art. 31 e Art. 75 DPR 285/90) o per valvole depuratrici e altri dispositivi (art. 77 DPR 285/90), è, invece, materia che, per lungo tempo, è restata in capo allo Stato, sulla base di un cavillo normativo (per altro, già utilizzato per l’emanazione del DM 7 febbraio 2002), ritenendo tali fattispecie inquadrabili nella previsione di cui all’art. 115, comma 1, lettera b) del D.Lgs n.112/98; poiché tali autorizzazioni non sarebbero semplici provvedimenti autorizzatori, bensì atti a contenuto normativo.
Si veda a tal proposito anche la circolare del Ministero della Salute del 21/05/2002 n. 400 VIII/9L/1924, superata dalla più recente Circ. Min. Salute prot. DGPRE 36158-P-11/12/2015
Bisogna subito notare come, con l’allegato 3 del regolamento n. 6 27 ottobre 2004, la regione Lombardia, con una soluzione controcorrente rispetto all’indicazione del Ministero con la sullodata circolare /05/2002 n. 400 VIII/9L/1924, abbia autonomamente legiferato, per prima, sui criteri costruttivi con cui fabbricare casse mortuarie.
Tale iniziativa, però, sconta i limiti di efficacia propri di un regolamento adottato da un ente territoriale; il comma 1 dell’Art. 18, infatti, circoscrive l’ambito di validità quando prescrive che per i trasporti fuori regione i si continuino ad osservare le disposizioni del DPR 285/90.
Su quest’aspetto, forse, si sarebbero potuti evidenziare profili di illegittimità, ma, al momento, non risulta che detto regolamento sia stato impugnato o siano in corso procedimenti per dichiararne l’incompatibilità con le norme di rango superiore.
Come prima rilevato il ricorso a contenitori flessibili, realizzati con plastica biodegradabile e facilmente combustibile, ma in grado di assicurare per diverso tempo, anche dopo il trasporto, l’ermeticità a liquidi e gas post mortali, è permesso ai sensi dei Decreti Ministeriali ex art. 31 D.P.R. n. 285/1990, emanati dal Ministero della Salute su parere del Consiglio Superiore di Sanità.
I dispositivi ad effetto “impermeabilizzante”, nella loro applicazione sempre più diffusa e convinta da parte delle imprese funebri o dei gestori delle aree sepolcrali, incontrano, però, un’importante restrizione: non possono esser utilizzati al posto dell’involucro di lamiera in cofani confezionati per la sepoltura di infetti se la loro destinazione ultima sarà l’inumazione.
Quindi, per cadaveri portatori di morbo infettivo-diffusivo, allorché altissimo è il rischio di contagio, si deve seguire letteralmente la procedura di cui all’Art. 25 del DPR 285/90 (se non è intervenuta apposita disciplina regionale come in Lombardia ed Emilia-Romagna) con il cadavere racchiuso entro duplice cofano, assolutamente solo ligneo e metallico, e trasportabile solo a cassa saldata, ossia quando si sia concluso il periodo d’osservazione e sia già stato rilasciato il permesso di seppellimento.
La ratio di questa norma è molto chiara: la bara, quando sia giunta in cimitero, sarà sottoposta al taglio del coperchio zincato come dettato dall’Art. 75 DPR 285/90, così da favorire la percolazione di acque piovane e di conseguenza i processi di naturale decomposizione, ma sotto alla schiena del cadavere deve permanere intatta la vasca di lamiera, in modo da contenere, nel tempo, la lisciviazione dei liquami cadaverici ad alto potere ammorbante, che potrebbero diffondersi negli strati più profondi del terreno e contaminare le falde freatica.
La disposizione della cassa metallica (interna oppure esterna rispetto alla cassa di legno è ininfluente, poiché, tra il cadavere ed il fondo della buca, verrebbe pur sempre a trovarsi la lastra di zinco e per la legge italiana si possono aprire squarci solo sul coperchio della cassa metallica, non sul suo fondo.
Pare, allora, legittimo concludere che, in caso di infetti, il filtro naturale di suolo dallo spessore di almeno 50 cm tra il fondo della fossa e la vena acquifera potrebbe non esser sufficiente a scongiurare l’inquinamento delle acque.
Questa disposizione, così precisa e stringente, entra però il conflitto con il paragrafo 9 della Circolare Ministeriale n. 24 del 24 giugno 1993 almeno nella parte del testo in cui si asserisce:
“Per il trasporto oltre 100 km di feretri contenenti cadaveri destinati alla inumazione è consentito il ricorso a particolari cofani esterni a quello di legno di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica a chiusura stagna eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purché in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.
Tale sistema è preferibile nel caso di trasporti di cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive destinati alla inumazione.”
L’istruzione della circolare ministeriale n. 24/93 tende, dunque, a ridurre il ricorso alla cassa metallica per trasporto e sepoltura di infetti, mentre i più recenti decreti ministeriali, con un percorso logico esattamente contrario, impongono sempre l’adozione del cofano di lamiera.
Arriviamo, allora, a questo paradosso normativo: per un semplice e solo atto istruttivo, come appunto la Circ. Min. n. 24/1993 il contenitore ermetico servirebbe solo durante il trasferimento e, quindi, al momento dell’interro dovrebbe esser rimosso, per l’altra, parimenti legittimata e soprattutto gerarchicamente sovraordinata fonte, durante almeno il periodo legale di sepoltura il cadavere infetto deve giacere sempre in una vasca metallica, che ne isoli la schiena dall’ambiente esterno al feretro stesso.
Il dispositivo ermetico non è, allora, idoneo non perché non riesca a contenere al proprio interno i fenomeni percolativi del cadavere infetto (è, infatti, adatto al trasporto di infetti da avviare a cremazione), ma perché è progettato proprio per dissolversi dopo qualche tempo.
Tra i due disposti in stridente contraddizione tra loro quale prevale?
La scelta non è agevole ed il dilemma sussiste, anche perché questa situazione costringe l’interprete a complicate ricostruzioni di un sistema di norme applicabili in concreto, basandosi di volta in volta su diversi criteri (cronologico, gerarchico, di specialità…)
Il vero problema, però, al di là delle diatribe dottrinali è il disagio cui sono sottoposti necrofori ed affossatori durante movimentazione e manipolazione dei feretri che prima della sepoltura debbano esser manomessi, così da creare soluzione di continuità nella lamiera.
In questo frangente (inumazione di infetti), sfilare la cassa di legno dal cassone esterno ed impermeabile, prima di calarla nella fossa, così come praticare tagli sulla copertura della cassa zincata significa esporsi, anche se per brevissimo tempo, all’azione dei miasmi cadaverici molto pericolosi; un dispositivo ad effetto barriera interno alla cassa lignea per obbligo di legge, potrebbe, invece, assolvere simultaneamente due funzioni: proteggere gli operatori funebri e cimiteriali da contagio, poiché nessuno, una volta sigillato ermeticamente l’involucro plastico, entrerebbe più a diretto contatto con il cadavere ed i suoi vapori fetidi ed anche consentire la naturale mineralizzazione dei tessuti organici, la presenza dello zinco, al contrario, tende ad inibire tale processo di dissoluzione.
In attesa di auspicabili chiarimenti occorre, comunque, osservare scrupolosamente le norme sin qui enunciate, quindi per l’inumazione di infetti serve sempre la duplice cassa di cui all’Art. 25: se la cassa a tenuta stagna, di cui all’ Art. 30 comma 2 ed all’Art. 31 DPR 285/90, è incorporata alla cassa di legno (come nelle normali bare da tumulazione) verrà anch’essa sepolta, dopo che il suo coperchio sarà stato opportunamente tagliato, se invece l’impermeabilità del feretro è dovuta ad una cassone asportabile di metallo, vetroresina…, quest’ultimo sarà tolto e disinfettato prima di un nuovo utilizzo, mentre verrà interrata la sola bara lignea, anche se il cadavere in essa racchiuso è portatore di morbo infettivo-diffusivo, al momento, però, in stato di emergenza, questa procedura è da intendersi come non fattibile, quindi illegittima. |