Premessa: questo articolo si focalizza sulle procedure dettate
dall'Art. 28 DPR 10 settembre 1990 n. 285 e, considera, quindi, i
trasporti verso l'Italia da Paesi non aderenti alla Convenzione
Internazionale di Berlino (10 febbraio 1937) approvata con Regio
Decreto n. 1379 del 1 luglio 1937. L'accordo di Berlino risulta ormai
anacronistico, soprattutto sul versante delle prescrizioni tecniche sul
confezionamento del feretro (impone l'uso della reggetta e non
contempla la sostituzione della cerchiatura metallica con la piu'
efficace valvola depuratrice), tuttavia il suo pregio principale e' il
fatto di evitare l'assenso dalla nazione ricevente. Chi ha avuto
l'esperienza sull'inefficienza di certi Consolati sa quanto significhi
in termini di velocizazione per l'iter autorizzativo del trasporto
stesso, la possibilita' di evitare il gravoso passaggio burocratico del
Nulla Osta Consolare.
Spesso i trasporti internazionali per le imprese attive in piccoli
contesti locali, ma anche per le stesse amministrazioni, sono un vero
rebus, perche' magari capita poche volte il funerale diretto all'Estero
e ci si deve 'scontrare' con una tempistica piuttosto farraginosa.
Ho ritenuto opportuno, allora, compilare questa scheda, quasi si
trattasse di un piccolo manuale, traendo spunto da una pagina
informativa pubblicata sul sito del Consolato Italiano a Detroid.
Per non appesantire troppo il testo ho fatto ampio ricorso a note
esplicative, chiose a margine, e postille con i piu' autorevoli commenti
della dottrina, cercando di riassumere e stringare tutte le istruzioni
operative nella prima parte.
Al fine di ottenere l'autorizzazione per introdurre (1) in Italia la
salma o le ceneri di un congiunto, l'Agenzia delle Pompe Funebri
interessata (2) dovra' far pervenire all'Ufficio consolare (3) la
seguente documentazione (4), tenendo presente che occorrono alcuni
giorni lavorativi (5) dalla ricezione della documentazione. Il
trasporto, in quanto tale puo' avvenire appena sia possibile (ma non vi
e' ne' un termine minimo, ne' massimo, ma deve esser naturalmente
svolto a cassa chiusa, ossia dopo il periodo d'osservazione. La
rappresentanza diplomatica dell'Italia deve essere avvisata su ogni
trasporto di salma previsto. In tale occasione potra' essere chiarito se
l'autorizzazione di trasporto e' legata a determinate condizioni e se un
incaricato della rappresentanza sara' presente alla deposizione della
salma nella bara.
due certificati di morte con Apostille (6) in caso di ceneri, due
certificati di cremazione (7) con Apostille (8) (per informazioni sulle
Apostille si veda il sito www.hcch.net ,ricercando la Convenzione n.
12).
dichiarazione con Apostille del City Health Department attestante che
il defunto non e' deceduto per malattia contagiosa (solo nel caso di
cadaveri).
una dichiarazione notarizzata, munita di Apostille (per cadaveri
OPPURE per ceneri (9), dell'Agenzia delle Pompe Funebri attestante l'
osservanza (10) delle norme del Regolamento Nazionale (11) di Polizia
Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285
dati (12) relativi al defunto su carta intestata dell'Agenzia delle
Pompe Funebri, e precisamente:
a. nome e cognome (per le donne, anche da nubili), luogo e data di
nascita (citta' e provincia), luogo e data del decesso;
b. nome dei genitori, incluso cognome della madre;
c. nome, indirizzo e telefono del congiunto cui riferirsi;
d. informazioni sul volo (numero, data, orario e valichi di
frontiera – negli Stati Uniti e in Italia);
e. citta', provincia e nome del Cimitero dove la salma deve essere
tumulata (13) o cremata (14);
f. passaporto italiano;
g. nel caso di ceneri nome e numero di passaporto di colui (15) che
portera' l'urna in Italia.
A ricezione della predetta documentazione, si provvedera' a richiedere
alle Autorita' Italiane competenti l'autorizzazione necessaria per l'
introduzione della salma o delle ceneri in Italia. Prima investita di
tale compito era la Prefettura (16) oggi dopo il DPCM 26 maggio 2000
detta autorizzazione spetta alla Regione o al comune, laddove come in
diversi casi si sia legiferato ai sensi dell' art. 4 D.Lgs.18 agosto
2000, n. 267 per un trasferimento di queste attribuzioni agli enti
locali (17).
Appena ricevuta tale autorizzazione l'Ufficio Consolare contattera' l'
Agenzia delle Pompe Funebri per stabilire quando apporre il sigillo
sulla cassa o urna e consegnare tutta la documentazione necessaria.
L'Autorita' di frontiera alla quale inoltrare la comunicazione di cui
all'Art. 28 comma 2 rimane il Prefetto in quanto non sembrerebbe
sussistere una competenza della regione o del comune, trattandosi di
una funzione che rientra nell'ambito di quelle escluse dal conferimento
ai sensi dell'Art. 1 comma 3 lettera i) della Legge 15 marzo 1997 n.
59.
Per quanto riguarda le percezioni consolari da pagare con Money Order
si consiglia di consultarsi con'Ufficio Consolare, poiche' il cambio
viene aggiornato trimestralmente.
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(1) L'Art. 7 septies del Decreto Legislativo 502/1992 trasferisce all'
ASL l'incarico (precedentemente degli Uffici di Sanita' marittima ed
aerea del Ministero della Salute) di rilasciare il nulla osta per l'
introduzione ed estradizione di feretri da o per l'Estero. L'inutilita'
di un controllo sanitario sui trasporti funebri e', ormai, ampiamente
riconosciuto, e per questo provvedimento liberatorio non si puo' nemmeno
invocare il rispetto di una normativa internazionale, siccome siamo di
fronte ad una fonte del diritto interna all'Ordinamento Giuridico
Italiano.
(2) Essa ex Art. 115 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza agisce in
qualita' di agenzia d'affari su mandato dei famigliari del de cuius.
L'esercizio delle funzioni che possono assolte, su incarico, dal
titolare dell'autorizzazione di P.S. e' individuabile all'interno delle
operazioni indicate in sede di autorizzazione e determinate dallo
stesso soggetto richiedente/dichiarante (10), senza che cio' attribuisca
funzioni o titolarita' eccedenti o rappresentanza per la stipula di atti
giuridici.
(3) L'autorita' consolare italiana si limita alla verifica della
regolarita' della documentazione prodotta a corredo, oltre che della
domanda da parte di chi ne abbia interesse, provvedendo quindi alla sua
trasmissione, unitamente alla documentazione e per il tramite del
Ministero degli Affari Esteri, al prefetto (prima del conferimento alle
regioni delle funzioni e compiti in questa materia ai sensi del DPCM 26
Maggio 2000) della provincia di destinazione, cioe' ' oggi ' all'
autorita' competente all'autorizzazione all'introduzione nello Stato
della salma. L'autorita' consolare, per questa comunicazione puo'
avvalersi anche del telegrafo, del telex, del tele fac simile (fax) o
di altro sistema telematico, secondo le indicazioni del punto 8.4)
della circolare del Ministero della sanita' n. 24 del 24 giugno 1993.
(4) i documenti dell'istruttoria non dovrebbero essere uniti
all'autorizzazione? Basta semplicemente indicare nell'autorizzazione
finale che sono stati effettuati i trattamenti e prescrizioni necessari
e, conseguentemente, autorizzi il trasporto?
(5) IN Italia Il D.M. 18 aprile 2000, n. 142 reca norme di attuazione
degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e concerne nuove
norme regolamentari in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai
procedimenti di competenza del Ministero dell'Interno, che conseguano
obbligatoriamente a iniziativa di parte ovvero che debbano essere
promossi d'ufficio. Costituiscono parte integrante di tali norme
regolamentari delle tabelle che, per ogni procedimento, contengono il
termine entro cui deve concludersi e l'indicazione dell'ufficio
competente. Fra i procedimenti amministrativi di competenza del
Ministero dell'Interno elencati nelle tabelle allegate al D.M. 18
aprile 2000, n. 142 ed ai quali si applicano le disposizioni ivi
contenute, si annovera il procedimento relativo all'ottenimento del
passaporto mortuario.Ai sensi degli artt.27 e 29 del DPR 10 settembre
1990, n. 285 e della Tabella B (art.1) del D.M. n. 142 cit. l'autorita'
competente al rilascio del passaporto mortuario e' il Prefetto ed il
termine entro cui il procedimento deve concludersi e' di 15 giorni. Le
norme procedurali volte ad acquisire tale documento si differenziano a
seconda che il trasporto di salme sia per uno degli stati aderenti alla
convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e
resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379,
oppure sia per uno stato non convenzionato. Nonostante il DPR 285/1990
utilizzi il termine passaporto mortuario limitatamente al caso di
trasporto di salma verso uno degli stati convenzionati e definisca
autorizzazione il provvedimento che consente l'estradizione della salma
verso uno degli stati non convenzionati, si e' del parere che il termine
finale di 15 gg. per il rilascio del passaporto mortuario disposto dal
D.M. n. 142/2000 possa essere esteso anche al rilascio
dell'autorizzazione citata.
(6) Tutti gli atti formati da consolati stranieri in Italia sono, di
norma, soggetti alla legalizzazione (da parte della Prefettura-UTG),
salvo non si tratti di Stato aderente a convenzioni che l'esentino
(es.: Convenzione di Londra del 7/6/1968). Con altri Stati esistono
convenzioni che superano, per taluni atti e documenti, anche l'esigenza
della formalita' della 'apostille'. Sono individuabili al sito www.ciec1.org.
(7) Questo in analogia con il verbale di consegna di cui all'Art. 81
comma 1 DPR 285/90. Piu' complicata sul piano amministrativo e' la
coincidenza di questo documento con l'autorizzazione alla dispersione.
Si propende per l'adozione di due atti distinti.
(8) Si tratta di una specifica annotazione che deve essere fatta sull'
originale del certificato rilasciato dalle autorita' competenti del
Paese interessato, da parte di una autorita' identificata dalla legge di
ratifica del Trattato stesso. L' apostille, quindi, sostituisce la
legalizzazione presso l'ambasciata.
(9) Il trasferimento di esiti da completa cremazione richiede le
normali autorizzazioni di cui agli art.28 e 29 del DPR 10 settembre
1990, n.285, ad esclusione delle misure precauzionali di carattere
igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri (ex par.8.1 e 8.2
della circ.Min.Sanita' n.24/93).
(10) Il linea di massima nei rapporti di diritto internazionale vige
il principio della sovranita' tra gli Stati, la legge italiana, nella
fattispecie il DPR 285/89 produce i suoi effetti solo entro i confini
nazionali, tuttavia per il nostro ordinamento possono esser accettati
sul territorio italiano solo trasporti funebre che rispondano alle
prescrizioni del regolamento nazionale di polizia mortuaria.
(11) Si evidenzia che condizione per l'avvio dell'istruttoria e', tra l'
altro, il fatto che all'Estero vengano rispettate disposizioni di rango
regolamentare 'italiane', con la conseguenza che le autorita' sanitarie
locali devono essere poste nella condizione di conoscerle e di porle in
esecuzione. Sotto questo profilo, si dovrebbe concludere per l'
inidoneita' dell'adempimento delle disposizioni stabilite dalla legge
locale, se diverse da quelle italiane, cosa che dovrebbe comportare il
rigetto dell'istanza, fin dal momento della sua presentazione. Il
condizionale e' d'obbligo, vigente il principio di sovranita' degli
Stati.
(12) L'autorita' sanitaria locale verifica che la salma sia quella
corrispondente al certificato dal quale risulta la causa di morte e
all'estratto dell'atto di morte. Sarebbe difatti illogico ed errato
controllare la situazione sanitaria di una salma che viaggia con
documenti anagrafici non corrispondenti. Per quanto riguarda la
certezza che nel corso del tragitto non avvengano sostituzioni di
cadavere o comunque aperture del feretro per introdurvi oggetti o
sostanze improprie, non resta che affidarsi alla legislazione del luogo
di partenza, alle regole dei vettori o infine agli usi e consuetudini
locali. Se quindi si ritiene utile un metodo che consenta di verificare
se vi sono state aperture improprie del feretro, la norma italiana e la
circolare applicativa nulla dispongono circa la competenza ad apporre
un sigillo per trasporti internazionali di feretri in partenza da un
Paese estero. Pertanto le funzioni citate possono essere richieste alle
locali autorita' sanitarie dello Stato di partenza del feretro.
(13) Il titolo di accoglimento in cimitero e' condicio sine qua non per
autorizzare l'introduzione del feretro, della cassetta ossario o delle
ceneri, poiche' ogni trasporto funebre e' soggetto alla regola della
tipicita', dovendo esser certi e preventivamente autorizzati i luoghi di
partenza ed arrivo del medesimo. Agli effetti concreti trova
applicazione l'Art.50 DPR 285/90. Questa verifica e' superflua solo se
il trasporto e' indirizzato verso un cimitero del comune di residenza
del de cuius dove il feretro sara' inumato d'ufficio. Si ritiene valida
questa norma anche in caso di dispersione delle ceneri in cinerario
comune ex Art. 80 comma 6 DPR 285/90.Per una sepoltura privata ex Art.
93 DPR q285/90 dovra' esser dimostrato lo jus sepulcrhi vantato dal de
cuius verso quella particolare sepoltura a sistema di inumazione o
tumulazione.
(14) In caso di cremazione da effettuare nel territorio italiano: la
autorizzazione alla cremazione rilasciata dall'autorita' competente del
Paese di estradizione, che da' atto di aver constatato, a mezzo di
certificazione medica, della esplicita esclusione del sospetto di morte
dovuta a reato. In caso di morte improvvisa occorre anche il Nulla Osta
dell'Autorita' Giudiziaria del luogo di decesso. In mancanza, all'arrivo
in Italia, la autorizzazione alla cremazione e' rilasciata dal comune di
sosta della salma in attesa della cremazione ed e' subordinata all'
effettuazione dei riscontri necessari da parte delle competenti
Autorita' italiane, sia per quanto riguarda la esclusione del sospetto
di morte dovuta a reato, sia per l'accertamento della volonta' del
defunto o dei familiari. E'allora molto piu' conveniente cremare il
cadavere nel luogo di decesso, trasferendone, poi, in Italia le sole
ceneri, si eviterebbero, cosi', diversi passaggi amministrativi
piuttosto gravosi legati all'applicazione dell'Art. 79 DPR 285/90.
(15) Il trasporto ceneri ex Art. 80 comma 5 DPR 285/90 non e' soggetto
a precauzioni igienico-sanitarie, fatto salvo il caso di ceneri
contaminate da nuclidi radioattivi (in questo frangente la norma di
riferimento sarebbe il Decreto Legislativo D.Lgs. 9/5/2001, n. 257),
non rientra pertanto nelle previsioni dell'Art. 19 DPR 285/90 e puo'
esser eseguito con qualunque mezzo di trasporto, non occorrono,
infatti, i veicoli speciali (autofunebri) di cui all'Art. 20 DPR
285/90, ovviamente se il trasporto avviene su strada. Chi prende in
consegna l'urna, trattandosi comunque di trasporto funebre ai sensi del
paragrafo 5 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24 e' incaricato di pubblico
servizio ex Art. 358 Codice Penale.
(16) La Circolare Ministeriale 462/2002 trasmessa ai Comuni in data
11/4/2003 attribuisce al Sindaco e non piu' al Prefetto le competenze di
cui agli artt. 28 e 29 del 285/90
(17) va posta la questione se i compiti di rilascio delle
autorizzazioni al trasporto internazionale di feretri in entrata o in
uscita dal Territorio Italiano spettino al sindaco od ai dirigenti (o,
nei comuni che siano privi di figure dirigenziali, a chi ne svolga le
funzioni) ai sensi degli Artt. 107 e seguenti del Decreto Legislativo
267/2000. In primo luogo, ci si sente di sostenere che questo tipo di
titolarita' non abbia riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti,
collocandosi piuttosto nell'esercizio ordinario di funzioni di
carattere autorizzativo e, quindi, gestionale, con la conseguenza
secondo cui andrebbe esclusa un'attribuzione di poteri in capo al
sindaco, nella sua qualita' di Ufficiale del Governo, dovendola semmai
valutare alla luce del proprio ruolo di responsabile dell'
amministrazione comunale. Laddove in tale pertinenza venisse
individuato un contenuto necessariamente proprio dell'autorita'
sanitaria locale (ex Legge 803/1978, Decreto Legislavivo 112/1990 e
Decreto Legislativo 267/2000) potrebbe essere sostenibile la
sussistenza della competenza del sindaco, tuttavia va anche considerato
che questi provvedimenti, pur avendo per oggetto una materia
'sanitaria', presentano caratteri di mera autorizzazione
amministrativa, con la conseguenza che il rilascio delle autorizzazioni
al trasporto di salma in altro Stato (artt. 27 e 29 D.P.R. 10 settembre
1990, n. 285) o di introduzione di salma da altro Stato (art. 27 e 28 D.
P.R. 10 settembre 1990, n. 285) viene a collocarsi tra i compiti
affidati ai dirigenti, o a chi per essi nei comuni privi di figure
dirigenziali, rientrando tra le previsioni di cui all'art. 107, comma
3, lettera f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.E tali attribuzioni non
possono essere derogate se non espressamente ed ad opera di specifiche
disposizioni legislative. E ben vero che alcune leggi regionali fanno
riferimento alla figura del sindaco, ma non tutte (ad esempio: la legge
regionale Toscana 18 novembre 2001, n. 58 fa riferimento, del tutto
correttamente, al 'comune', senza intervenire nelle attribuzioni degli
organi dei comuni), ma ci sia permesso dubitare sulla portata
'derogatoria' di queste formulazioni, propendendo per una tecnica
redazionale di carattere 'riproduttivo', magari anche derivata dal D.P.
R. 10 settembre 1990, n. 285 che, per questi punti, presenta numerose
disposizioni in contrasto con la legge 8 giugno 1990, n. 142, entrata
in vigore il 13 giugno 1990, cioe' prima della sua emanazione. In altre
parole, molte delle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285,
specie quelle che prendano in considerazione le competente degli organi
dei comuni, risentono di un contrasto con una fonte di rango superiore
e precedentemente in vigore. Si propende, cioe', per ritenere che le
regioni che abbiano legiferato in questo senso, non si siano poste
alcuna questione sulla competenza degli organi dei comuni, competenza
che per altro esula totalmente dall'ambito stesso della potesta'
legislativa regionale, considerando che le condizioni di 'deroga' di
cui all'art. 107, comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 importerebbero
ben altra sostanza e motivazione.