In Veneto si discute sulla destinazione delle ceneri

Le ceneri della mamma disperse al vento? Quelle del nonno sulla laguna o conservate in salotto accanto alla tivù? E’ una pratica che in Italia sta prendendo piede, resa possibile da nuove leggi, e per la cui più ampia applicazione ci si sta muovendo anche in Veneto e a Venezia.

In Italia cremazioni al 10%, in Svizzera al 75%.
Ma attenzione – avverte don Silvano Bellomo, sacerdote veneziano ma da trent’anni operante in Francia e ora impegnato nella pastorale del lutto: «Attenzione perché la Francia, che ha compiuto gli stessi passi, ora sta facendo marcia indietro, perché si è resa conto dei pericoli per la psiche individuale e per la cultura collettiva di una libertà incontrollata e mal gestita».
La pratica della cremazione è in continua crescita, in Veneto come in tutt’Italia. Il 2007 dovrebbe essere – secondo le previsione della Federazione italiana per la cremazione – l’anno in cui si arriverà a 60.000 cremazioni; cioè vi si ricorrerà nel 10% dei decessi.
Ma in Europa i numeri sono già molto più consistenti: in Svizzera tre defunti su quattro vengono cremati, e percentuali molto simili ci sono in Gran Bretagna, in Svezia e nella Repubblica ceca.
L’Italia, soprattutto per il divieto opposto a questa pratica dalla Chiesa fino al 1963, il costume dell’incenerimento del cadavere è molto meno diffuso. Ma il permesso concesso dalla Chiesa – se la cremazione non contrasta la fede nella risurrezione dei corpi – e ragioni anche pratiche, a partire dal fatto che i cimiteri sono strapieni e bisognerebbe costruirne di nuovi, inducono anche da noi a scegliere la via del fuoco, anziché quella della terra.

In Veneto manca la legge: c’è solo la proposta. In Veneto è stata presentata poco più di un anno fa una proposta di legge regionale per consentire, a chi desideri la cremazione, che le sue ceneri siano poi disperse o conservate in un luogo a scelta e cura dei familiari.
La proposta di legge, che non è ancora stata discussa e approvata, ricalca leggi votate da altre Regioni ed esplicita ciò che prescrive una norma nazionale del 2001. Già oggi, nella vicina Lombardia, alcuni giorni dopo la cremazione è possibile recarsi all’impianto crematorio e portare a casa l’urna con i resti del congiunto.
«In Francia – spiega don Bellomo – da tempo c’è un’inflazione di libertà che genera problemi. Conosco una vedova che si è portata a casa l’urna con le ceneri del marito. Poi è mancata anche lei e i figli, disuniti, hanno messo l’urna in cantina, dove si è rovesciata e nessuno adesso osa più toccare quelle ceneri».

Insomma – continua don Silvano – si assiste, in nome della libertà, a episodi strampalati o problematici: dai ricchi che snobisticamente noleggiano un aereo per disperdere le ceneri sopra le vette più alte ai meno ricchi che ripongono l’urna sul caminetto di casa rischiando che diventi un feticcio o un balocco.
«Noi siamo fatti di emozioni forti ma “corte”, passeggere. Tutti piangono il giorno del funerale, ma tre giorni dopo dimenticano. E allora trovarsi in casa l’urna con le ceneri del congiunto, mentre le stagioni si avvicendano e nascono nuove generazioni, diventa cosa difficile da gestire».
Altrettanto complicato è elaborare il lutto quando non esiste più un punto di riferimento concreto: lasciare le ceneri al vento sarà anche un gesto romantico, ma poi non resta nulla.

Preparare la morte sapendo che il lutto è degli altri.
Chi muore e, per sua volontà, finisce in aria con le sue ceneri, non si è reso conto, in vita, che il lutto non sarà suo, ma dei superstiti. E chi resta, per superare il lutto, ha bisogno di un corpo, di un segno, di un sepolcro che custodisca dei resti mortali. Foscolo docet.
«Per questi motivi – continua don Bellomo – il Parlamento francese sta per approvare una legge che regolamenta gli atti che seguono la cremazione. L’intento è che si creino, nei cimiteri o in altri luoghi deputati, dei cinerari, in cui conservare le urne. E che si realizzino delle sale dignitose per raccogliersi, ricordare, pregare».

Articolo di Giorgio Malavasi sulla cremazione, con particolare riferimento alla situazione veneta. E’ stato tratto da Gente Veneta , no.40 del 2007

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4 thoughts on “In Veneto si discute sulla destinazione delle ceneri

  1. Come rilevato dal Consiglio di Stato con parere n. 295703 del 29 ottobre 2003 la disciplina relativa allo spargimento delle ceneri in natura dettata dalla Legge 130/2001 è incompleta in quanto manca della normativa di dettaglio, per converso si addiviene a questa considerazone anche esaminando il DPR 24 febbraio 2004 con cui a seguito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato è stata sbloccata la situazione di stallo legata alla conservazione delle ceneri presso domicili privati, oggi possibile anche ai sensi dell’Art. 343 Regio Decreto n. 1265/1934. La dispersione, eccetto quella in cinerario comune ex Art. 80 comma 6 DPR 285/1990, è possibile solo laddove sia intervenuta apposita regolamentazione regionale. Il Piemonte, invece, ha già affronatato questa materia con specifica legge regionale. La normativa locale incontra, tuttavia, un notevole limite: la competenza territoriale in ossequio a questo principio: l’autorizzazione a qualsivoglia attività deve esser concessa dall’Autorità a ciò preposta nel luogo ove essa avverrà.

  2. Al momento, nella regione Veneto non e’, ancora, possibile procedere alla dispersione delle ceneri in natura.

  3. un saluto a tutti
    vorrei un chiarimento ,mia mamma ha espresso la sua volonta di essere cremata e che le sue ceneri vengano disperse in mare ,nel paese dove lei è nata ,eraclea mare ,e possibile sapere se ad eraclea mare questo è possibile e come sono i tempi e i modi per fare questo un grazie anticipatamente a ci mi puo aiutare
    per darmi notizie scrivete al mio indirizzo email adrianoemaria@alice.it grazie ancora
    p.s. io come la mia mamma che ora è mancata abitiamo in piemonte

  4. La Regione Veneto con nota ai Comuni 16 novembre 2005, Prot. n. 780053/51.00.00.23.00 si è già pronunciata in tema di affido delle ceneri, ribadendo tutti i passaggi logico-giuridici sintetizzati nel parere n. 2057 del 2003 del Consiglio di Stato e successivamente recepiti dal DPR 24 febbraio 2004 ossia:

    1) le modalità di espressione della volontà del defunto sono disciplinate dall’art. 79 DPR 285/90;
    2) l’obbligo di sigillare l’urna e l’obbligo di apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto sonoprevisti dall’articolo 3 comma 1 lettera e) della legge 130/2001;
    3) le modalità di verbalizzazione della consegna sono fissate dall’articolo 81 D.P.R. 285/90;
    4) la garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate è definita dall’articolo343 R.D. 1265/1934.

    Ragion per cui non vi sono pertanto motivi per i quali i Comuni non possano rilasciare l’autorizzazioneall’affidamento ai familiari delle urne cinerarie salvo che non vi siano vincoli alla disponibilità delle
    spoglie derivanti da provvedimenti dell’autorità di polizia o dell’autorità giudiziaria.

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