La Corte costituzionale, nel procedimento contro la legge della regione Valle d’Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020, che consente misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 diverse da quelle statali, ha ritenuto che “il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia da COVID-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale”.
In attesa del deposito della sentenza, si veda il comunicato stampa del 24 febbraio 2021 cliccando QUI.
In buona sostanza è lo Stato che determina come comportarsi in caso di pandemia e il potere delle Regioni, ma pure dei comuni per quanto di loro competenza, è limitato a quello che lo Stato consente loro.
Per il settore funebre,cimiteriale e di cremazione, la circolare del Ministero della salute n.818 dell’11/1/2021 diventa sostanzialmente invalicabile a livello regionale.