L’Amministrazione Comunale di Aragona (Agrigento) nel novembre 2009, nel tentativo di dare riordino alle assegnazioni dei loculi cimiteriali, ha realizzato un’ operazione di allineamento amministrativo del Cimitero Comunale, censendo in maniera capillare tutti i loculi di dubbia destinazione o proprietà. La ricognizione della situazione ha portato ad individuare 12 loculi liberi dal titolo di concessione incerto.
Si tratta di loculi apparentemente vuoti, privi di lapide o talmente logori che eventuali incisioni risultano illeggibili. Altri ancora risultano privi di contratto o ordinanza ad essi relativi. Dallo studio di allineamento amministrativo risulta, inoltre, che sei di questi sono stati oggetto di concessione definitiva, ma ad oggi inutilizzati poiché i legittimi proprietari non hanno provveduto alla traslazione delle salme .
In attesa che la carenza di loculi venga arginata con la costruzione da parte del Comune di un cospicuo corpo di manufatti, che ha previsto la vendita preventiva di beni futuri con l’ anticipo dell’80% della somma a carico dei contraenti, l’Amministrazione potrebbe attivare l’istituto della requisizione dei loculi che legittimamente assegnati risultano non ancora utilizzati. Entro la fine del mese di maggio 2010, termine ultimo previsto dalla Polizia Mortuaria per la traslazione , i loculi inutilizzati verranno, dunque, requisiti e considerati in automatico di pronto utilizzo per le tumulazioni nuove salme.
Solo una postilla di carattere procedurale: invece di ricorrere alla “requisizione dei loculi”, (concettualmente è una sorta di esproprio ex Art. 42 Cost.) la quale richiede diversi passaggi amministrativi piuttosto delicati e non esenti da qualche possibile contenzioso, con conseguente dilatazione sine die dei tempi, perchè non si applica l’Art. 92 comma 2 DPR n.285/1990?. Naturalmente il regolamento comunale di polizia mortuaria potrebbe disciplinare questo istituto in modo più preciso ed efficace.
Sulla revoca delle concessioni c’è, on line un bel saggio reperibile a questo link: https://www.funerali.org/?p=330.
Ancora più semplice è la pronuncia di decadenza per violazione o inadempienza delle norme dettate dall’atto di concessione, in quanto l’atto di concessione implica obblighi a carico del concessionario (Art. 92 comma 3 DPR 285/1990). Se questi non li rispetta perchè, ad esempio, non garantisce la manutenzione, si disinteressa della tomba abbandonandola al degrado, non paga il canone di concessione, con operazioni occulte persegue il fine di lucro vietato dalla Legge (Art. 92 comma 4 DPR 285/1990 e Circ.Min. n.24/1993), trasgredendo all’Art. 93 DPR 285/1990 permette la sepoltura a persone non appertenenti jure sanguinis alla sua famiglia, non esercita il diritto d’uso sul sepolcro nel termine massimo fissato da regolamento comunale ed atto di concessione Ecc.Ecc…il comune nella persona del Dirigente (Art. 107 Decreto Legislativo n.267/2000) pronuncia la decadenza, ossia l’estinguersi del rapporto concessorio con le relative obbligazioni sinallagmatiche. La decadenza ha valore dichiarativo e non costitutivo. Non è propriamente un atto ablativo (cioè: io pubblica amministrazione d’imperio e per l’autorità conferitami in materia di polizia mortuaria produco unilateralmente la cessazione del tuo diritto di sepolcro). Essa si limita a rilevare una determinata situazione: il concessionario non tiene fede agli impegni assunti e quindi il suo diritto d’uso sul manufatto sepolcrale si esaurisce, ma a causa sua, non per colpa del comune. Ovviamente ds deve dimostrare in modo incontrovertibile l’animus, quindi la precisa volontà, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa di non rispettare gli obblighi contrattuali.
Se ricorrono questi presupposti il Dirigente con atto ricognitivo deve avviare la procedura di decadenza, altrimenti arrecherebbe un danno all’erario (Art. 93 Decreto Legislativo n.267/2000).
Ultima provocazione: ai sensi dell’Art. 337 Regio Decreto n.1265/1934, il comune deve solamente assicurare disponibilità di campi comuni a sistema di inumazione, in quanto esso ha solo facoltà e non il vincolo di dare in concessione sepolcri privati (luculi, edicole, tombe a sterro…). Si veda anche (almeno per i maniaci del diritto funerario) la deliberazione commissariale n. 706 del 27 novembre 1959.