Le disposizioni di legge vigenti, quali gli Artt 337, 343 e 394 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gliAartt. 43 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e l’Art. 824 del codice civile, sanciscono inequivocabilmente la demanialità dei cimiteri.
I comuni hanno facoltà (ex Art. 90 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285) di concedere a persone fisiche private e ad enti l’uso di aree per impiantarvi campi di inumazione e costruirvi sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Si tratta di un utilizzo particolare del camposanto posto in essere attraverso un atto di concessione amministrativa. Dall quale sorge lo jus sepulchri. Dallo jus sepulchri inteso quale diritto reale finalizzato a collocare i defunti in un determinato sepolcro vanno distinte le attività materiali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, traslazioni, esumazioni, estumulazioni) connesse con il godimento del bene cimiteriale.
Nell’ambito cimiteriale ci sono prestazioni non obbligatorie come muratura, smuratura, manutenzione di tombe (ex Art. 63 DPR 10 settembre 1990 n. 285) per le quali il privato concessionario si può rivolgere a specifiche ditte autorizzate ad operarvi (è, ad esempio, il caso del marmista).
L’esecuzione di operazioni cimiteriali, pertanto spetta esclusivamente al gestore del servizio cimiteriale. Trattandosi di servizio pubblico locale, questo può essere svolto in una delle forme consentite dall’articolo 113 del D.Lgs. 267/2000.
Non è quindi materia di impresa funebre, la quale normalmente oltre ad effettuare il trasporto funebre e la fornitura della bara, nonché di altri articoli funebri e di votivi, assume mandato dalla famiglia al fine di svolgere in nome e per conto della clientela le pratiche che altrimenti sarebbero incombenza dei congiunti del de cuius.
La presunta “pretesa” del comune di imporre il proprio personale necroforo (o della ditta appaltatrice per la gestione del camposanto), a nostro avviso, almeno, trova il proprio fondamento anche in una consolidata giurisprudenza, ovvero nel comune orientamento dei tribunali italiani nel dirimere problemi di tale genere.
La suprema corte di Cassazione civile, con sentenza del 7 aprile 1999 n. 443 ha chiarito che Le attività inerenti ai servizi cimiteriali rientrano tra quelle di pertinenza della Pubblica Amministrazione e sono regolate da norme di diritto pubblico (artt. 337 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e segg.; D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.).
Per consuetudine (o…abuso???) o finanche per necessità, considerata la scarsa disponibilità del personale dipendente, spesso si consente ai parenti del defunto di provvedere alle operazioni cimiteriali evitando al contempo la riscossione delle relative tariffe. Tale comportamento seppur di estrema attenzione nei confronti dei cittadini dovrebbe quanto prima essere superato anche per evitare gravi responsabilità da parte del Comune o meglio del Sindaco, si pensi ad esempio alle conseguenze penali previste dal D.L.gs. n. 626/1994 e s.m. e i. in caso di incidente all’interno del cimitero.
I servizi cimiteriali, nel tempo, sono stati soggetti a diverse norme, caratterizzati anche dal fatto di essere considerati servizi indispensabili per garantire l’igiene e la salute pubblica.
Essi vengono, in genere, garantiti nell’ambito del cimitero comunale, demaniale ai sensi dell’articolo 824 del codice civile.
I servizi necroscopici e cimiteriali erano inoltre stati inseriti nel novero dei servizi indispensabili per l’ente locale, ai sensi del D.M. 28 maggio 1993 come definiti, tra l’altro dall’art. 37, lett. h, del D. LGS. 30/12/1992 n. 504.
Per attività inerenti alla gestione cimiteriale si debbono intendere necessariamente tutte le operazioni di mera competenza dei necrofori-affosatori come la movimentazione di cadaveri, resti mortali, ossa, ceneri o, ancora come lo scavo e copertura della fossa, tumulazione del feretro o della cassetta ossario in nicchia muraria, traslazione di feretri, esumazioni ed estumulazioni.
Con la legge n. 26/2001 il servizio dei cimiteri, ad esclusione delle pubbliche[1] funzioni connesse, è così divenuto servizio pubblico a domanda individuale, se gestito in economia diretta. Può essere gestito anche nelle altre forme previste dall’articolo 113bis del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 35 della L. 28/12/2001, n. 448.
Come noto per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle prestazioni erogate dall’ente in economia diretta, non costituenti pubbliche funzioni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.
Notoriamente il concetto di pubblica funzione si identifica nell’ azione amministrativa svolta dall’ente locale in quanto pubblica autorità.
i servizi pubblici locali dovuti per compito istituzionale, a carico dell’ente locale, nonché le pubbliche funzioni di la polizia mortuaria[2] (controllo e vigilanza sulle attività funebri e cimiteriali), la regolamentazione (l’adozione del regolamento di Polizia Mortuaria Comunale), indirizzo (ordinanze sindacali[3]) e pianificazione (piano regolatore cimiteriale) sono:
1) indispensabile raccolta sulla pubblica via di salme, come del loro trasporto in obitorio (trasporto necroscopico);
2) trasporto di cadaveri da casa inadatta al deposito di osservazione su disposizione dell’Autorità sanitaria (paragrafo 5.2 Corc. Min. n. 24/1993 ;
3) deposito di osservazione ed obitorio di cui agli articoli da 12 a 15 del D.P.R. 285/90.
4) trasporto funebre e fornitura di feretro, inumazione, esumazione ordinaria, cremazione di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o in caso di disinteresse dei familiari o per prevalente interesse pubblico;
“5) camera mortuaria (Art. 64 comma 1 DPR 285/1990)[4], ossario comune (Art. 67 DPR 285/1990) e cinerario comune in cimitero (Art. 80 comma 6 DPR 285/1990).
Lart. 83 del DPR citato prescrive che le esumazioni (ed implicitamente le estumulazioni) debbano avvenire alla presenza del responsabile dell’ASL e dell’incaricato del servizio di custodia,
.Non si può negare, quindi, come in alcuni comuni relativamente alle sepolture private i lavori di chiusura e apertura dei sepolcri, smurature tumulazione o estumulazione, inumazione e esumazione dei feretri, siano in realtà no eseguiti dal concessionario: in forma diretta, dalla ditta di onoranze funebri o da altra ditta di sua fiducia, alla presenza del custode[5] del cimitero, il quale vigila che i lavori siano effettuati secondo le prescrizioni tecniche dettate dalla normativa vigente e che le attrezzature comunali, messe a disposizione, non risultino danneggiate Per l’uso di attrezzature comunali l’interessato verserà quanto previsto dalle tariffe vigenti.”
In effetti la normativa vigente non puntualizza se le operazioni relative alle inumazioni, tumulazioni, esumazione ed estumulazioni, in particolare per i sepolcri privati, debbano essere eseguite esclusivamente dagli addetti al servizio cimiteriale o se possano essere eseguite a cura degli interessati aventi titolo, anche tramite ditte di fiducia; l’unica indicazione è data dall’art. 83, comma 3, impone la presenza dell’incaricato del servizio di custodia. Possiamo quindi dedurre che questa modalità sia corretta in quando consentita ed espressamente contemplata dal regolamento comunale di polizia mortuaria con norma positiva, tra l’altro la capacità del regolamento comunale di produrre tutti i suoi effetti giuridici è ancora subordinata all’omologazione da parte del Ministero della salute, in quando questa procedura non è stata trasferita alle regioni con DPCM 26 maggio 2000.
I lavori cimiteriali non attengono alle imprese funebri: Come giustamente valutato, l’impresa funebre di norma è semplicemente dotata di autorizzazione al commercio per articoli funerari (quella generica non alimentare) e di autorizzazione come agenzia d’affari ex art. 115 T.U.LL.P.S.. Qualora l’impresa fosse in possesso unicamente di dette autorizzazioni il Comune NON può ammetterla a fornire servizi che, per loro natura, configurano la necessità di impresa di servizi edili. Pertanto solo nel caso che l’impresa di pompe funebri sia anche impresa edile (registrazione alla Camera di commercio e possesso delle previste autorizzazioni in tal caso) allora il Comune potrà legittimamente ammetterla a partecipare alla gara per l’affidamento della fornitura di servizi di che trattasi. In caso contrario si rischierebbe l’invalidazione della gara da parte di qualunque altro concorrente in possesso dei legittimi titoli. È chiaro che è il Comune a dettare le regole di partecipazione alla gara, a nulla significando la richiesta da parte di qualunque altro soggetto.
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[1] La pubblica funzione è di competenza del comune, che la esercita singolarmente, o in forma associata secondo quanto consentito dal capo V del Titolo II del T.U. 267/2000
[2] Ai sensi degli Artt. 107 e seguenti del Decreto Legislativo 267/2000 sono compito della dirigenza questi atti di gestione: Comunicazioni a terzi, all’Autorità Giudiziaria di Pubblica Sicurezza e all’USL competente per territorio (art. 1/2, 1/7, 3 e 5 del DPR 285/90), Autorizzazione al trasporto di cadavere, resti ossei, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, purché svolgentisi interamente sul territorio nazionale (art. 23 e 24 del DPR 285/90), Autorizzazioni ad operazioni cimiteriali (inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione) sia di cadaveri che di ceneri o resti ossei, Concessione cimiteriale, diffide attinenti, decadenza, accettazione di rinuncia, revoca, Approvazione di progetti di costruzione di sepolture private (art. 94 del DPR 285/90). Attengono, invece, alla sfere dello stato civile: Ricezione dichiarazioni e avvisi di morte (art. 1 del DPR 285/90), Accertamento della morte a mezzo del medico necroscopo. Autorizzazione alla sepoltura dei cadaveri esclusi i feti ed i nati morti (art. 6 del DPR 285/90), nonché delle parti di cadavere ed ossa umane di cui all’art. 5 del DPR 285/90, autorizzazione a cremazione, dispersione o affido delle ceneri laddove come in Lombardia sia intervenuta apposita riforma regionale sulla polizia mortuaria.
[3] Gli atti d’indirizzo del sindaco sono: Riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dall’art. 22 del DPR 285/90, Autorizzazione al trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale, Regolazione dei criteri generali per la fissazione degli orari di trasporto funebre e circa il loro svolgimento (dall’art. 22 del DPR 285/90), Provvedimento di individuazione delle località per le quali possono essere ubicate rimesse di carri funebri (art. 21 del DPR 285/90). Regolazione delle esumazioni, estumulazioni ed altre operazioni cimiteriali.
[4] E’gratuito l’uso della camera mortuaria per il caso di arrivo di feretro, cassetta resti ossei o urna cineraria nel cimitero, in attesa di sepoltura o cremazione, fatto salvo il diritto di mettere un limite a questa permanenza da parte del Comune nel numero di giorni ritenuto giustificato dai luoghi e dalle usanze locali, con facoltà di imporre un canone per l’utilizzo oltre detto limite (ad es. per lavori di sistemazione di tomba, mancato accordo fra i parenti nella scelta della sepoltura, attesa di cremazione, ecc.).
[5] Cassazione penale, Sez. VI, 4 febbraio 1999 n. 443 Il custode del cimitero, pur se formalmente inquadrato nell’ambito della III qualifica funzionale del pubblico impiego (riservata a soggetti con autonomia limitata “all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate”), svolge tuttavia funzioni non riconducibili al livello di “semplici mansioni di ordine” e di “prestazione di opera meramente materiale” ed è pertanto da qualificare, ai fini penalistici, come incaricato di pubblico servizio.
Salve, volevo chiedere se è lecito richiedere il DURC per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre (non autorizzazione al trasporto di defunto) l’autorizzazione è richiesta presso il Comune in cui ha sede principale l’agenzia funebre. In fase istruttoria, oltre al controllo dei requisiti (disponibilità. dei locali, della rimessa, del carro funebre, degli addetti al trasporto, del direttore tecnico ecc) è emerso che il Durc non è regolare pertanto si è data comunicazione di impossibilità al rilascio del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività funebre fino a regolarizzazione del DURC. E’ regolare questa procedura?
x Lorenzo
Il DURC, la cui validità è di 120 giorni, è un documento indispensabile nei seguenti casi:
appalti pubblici per opere, servizi, o forniture di beni;
lavori di edilizia privata dove è previsto l’obbligo del DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) oppure del PAC (Permesso A Costruire);
per agevolazioni contributive;
per agevolazioni in materia di legislazione sociale o di lavoro.
Viene spesso chiesto pure per comprendere se una impresa è in regola con le contribuzioni dei propri dipendenti.
E’ quindi uno strumento che permette al Comune di verificare se l’impresa che chiede di operare come impresa funebre ha dipendenti in regola. Se non li ha crea una distorsione di mercato (gli costano di meno e quindi può operare dei prezzi inferiori). E’ quindi una tutela di garanzia di mercato trasparente. In questo senso l’uso del DURC nei controlli del Comune è corretto. Tena presente che però, a quanto ci risulta, oggi non si parla più di autorizzazione all’attività funebre, ma di SCIA presentata da chi vuole aprire una attività. La differenza sta nel fatto che che Lei dichiara di essere in regola e presenta nelle forme richieste le documentazioni che lo comprovano e poi il Comune, controlla che quanto dichiarato sia conforme a quello che è necessario.
Buongiorno rivolgo alla spettabile redazione il seguente quesito:
Dovrei dare inizio a lavori di esumazione in un campo comune riservato a suo tempo all’inumazione dei fanciulli, per poter riorganizzare l’area per le nuove inumazioni.
La domanda che pongo detti lavori di scavo e raccolta dei resti a chi può essere affidata visto che il comune non dispone di personale da destinare a detto servizio?
Posso procedere ad indire un indagine di mercato presso le agenzie di servizi funebri? grazie per la vostra disponbilità. Sono in Regione Lazio
x Duilio,
In regione Lazio non ci pare sussista norma regionale che preveda l’obbligo di separazione societaria tra affidatario di servizio pubblico cimiteriale e attività di mercato (funebre, marmoreo).
Inoltre una cosa è l’affidamento di un pubblico servizio di gestione (integrale) del cimitero e un conto è un appalto di servizi di esumazione (cioè di un segmento di attività). Quindi dal punto di vista normativo non ci pare di ravvisare un divieto.
Ciò non toglie che vi sia un problema di opportunità del Comune. Difatti una gara o comunque una indagine di mercato a cui far partecipare imprese funebre (del posto o non del posto) metterebbe nella condizione la popolazione di doversi rivolgere a quell’unica impresa funebre vincitrice. creando problemi con le altre imprese funebri di zona non vincitrici. Nemmeno può limitare o invitare le imprese funebri del posto a riunirsi in Raggruppamento Temporaneo di impresa, perché è una scelta propria e comunque non potrebbe limitare alle sole imprese del luogo la partecipazione alla gara perché contrario al Codice degli appalti.
La soluzione che si suggerisce è quella di predisporre un bando che consenta l’accesso solo ad imprese che alla Camera di Commercio abbiano registrato l’attività per operazioni cimiteriali e che non abbiano contemporaneamente il codice ATECO proprio delle pompe funebri.
non vorrei apparire seccante, ma nello specifico il mio dubbio da dipanare è il seguente può una ditta edile regolarmente iscritta alla camera ci commercio movimentare resti umani (ossa) o esiste una categoria apposita e se a quale corrisponde? grazie infinite per la vostra disponibilità
x Duilio
Una ditta che sia iscritta in Camera di Commercio solo per lavorazioni di edilizia a nostro avviso non può essere invitata a partecipare a gara per esumazioni. Occorre che sia specificato che esegue anche operazioni cimiteriali di esumazione 8e quant’altro, ovviamente in relazione all’oggetto della gara)
Buongiorno
in merito alle autorizzazioni per un impresa edile a svolgere operazioni cimiteriali esiste una normativa di riferimento?
è obbligo per i comuni stabilire questo requisito quando si vanno a dare appalti o è a discrezione del Comune richiederlo?
X Vincenzo,
senza troppa fantasia in merito, riporto con la sfacciata tecnica del copia-incolla un art. ad hoc ripreso da un recentissimo regolamento comunale di polizia mortuaria appena approvato.
Post scriptum: il cimitero è impianto demaniale, quindi, in ultima analisi, di proprietà del Comune, pertanto è quest’ultimo ad autorizzare e vigilare sul rispetto di determinati requisiti, minimi o, anche, più selettivi dettati dalla normativa speciale di settore.
1. Per l’esecuzione di opere edili, come nuove costruzioni, restauri, riparazioni,
manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell’opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l’esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di
apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda del concessionario corredata:
a) dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale;
b) Documento previsto dal D. Leg.vo 81/2008, misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori durante l’orario di lavoro;
c) Piano Operativo di Sicurezza (P. O. S.);
d) Iscrizione all’INPS e INAIL del personale utilizzato per eseguire i lavori
autorizzati;
e) Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), aggiornato;
f) Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali;
g) Polizza assicurativa obbligatoria per eventuali danni a cose o a persone
Buongiorno. Vorrei avere un’informazione sugli appalti per i cimiteri.
Nel mio comune il 31/12/2015 è scaduto l’appalto per la gestione dei servizi cimiteriali.
il comune in data 4-12-2015 ha emesso questo avviso “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA EX ART. 122, COMMA 7, D.LGS.163/06 E S.M.I. DI SERVIZI CIMITERIALI DI IMPORTO INFERIORE A € 150.000,00.”
poi una determina contenete “Dato atto che in data 04 dicembre 2015 con prot. 15065 è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune l’avviso esplorativo per l’affidamento tramite procedura di gara dei servizi in oggetto;
Ritenuto che, nelle more dell’espletamento della gara, appare doveroso disporre la proroga dell’affidamento del servizio di gestione del cimitero alla Ditta XY fino al 31 gennaio 2016, e comunque fino alla data di perfezionamento della procedura di gara in corso, onde assicurare la continuità del servizio pubblico”
la mia domanda è che il comune sa che l’appalto era in scadenza a fine anno ma si sta inventando un sacco di scuse per prorogare l’uscita del nuovo bando e lasciare la ditta che c’è adesso. tutto questo è legale? e per quanto tempo il comune può continuare a prorogare il tutto e affidare questi servizi alla stessa ditta?
x Sonia
gentile lettrice, spesso i problemi di gestione dei Comuni sono più complicati di quanto si possa supporre ad un occhio esterno. Così come il riuscire a mettere in moto procedure di appalto: le leggi sono in continua evoluzione, ogni giorno saltano fuori sentenze nuove e occorre seguire attentamente l’evoluzione giurisprudenziale, spesso non ci sono le coperture di bilancio perché i soldi mancano, ecc.
Molte possono essere le motivazioni che hanno permesso solo sul finire dell’anno la indizione della gara. Non esclusa anche la volontà di procrastinare la stato di fatto.
La garanzia di esecuzione del servizio cimiteriale deve protrarsi fin tanto che non si sia conclusa (felicemente) la gara per l’appalto dei servizi cimiteriali.
Anche nel suo caso, se Lei ritiene che siano stati violati dei suoi diritti può segnalare la situazione all’Autorità Anticorruzione. o, in alternativa, alla Magistratura.
Ovvio che deve stare attenta a quel che dice, perché se non prova quel che afferma rischia poi lei una denuncia.
X Lino,
Tra le maglie del nostro ordinamento giuridico è presente un’area grigia, esplorando la quale ci si trova sempre in bilico tra l’esigenza di rispettare il sistema delle fonti del diritto e quella di dotare l’amministrazione di uno strumento rapido e, per certi versi, “informale” di veicolazione di direttive ed istruzioni, provenienti da organi gerarchicamente sovraordinati: è questo il luogo incontrastato di proliferazione delle circolari.
L’informalità propria delle circolari, supportata dalla scarsissima regolamentazione legislativa delle medesime, ne ha fatto un mezzo di esercizio di poteri amministrativi (e spesso anche normativi), tali da sfuggire a qualsivoglia forma di controllo, e da insinuarsi all’interno del sistema delle fonti del diritto, provocandone talune dilatazioni
“O Uomo, chi mi ha eletto giudice tra voi due contendenti?” rispose il Cristo a due fratelli in lite per l’eredità che chiedevano al Divin Figliuolo un arbitrato su questioni molto terrene e materiali. Fuor di metafora le circolari del Suo dirigente sono senz’altro legittime se non si pongono in contrasto con le fonti di rango superiore, ossia con il regolamento comunale di polizia mortuaria, il quale, a sua volta, per esser efficace deve superare l’esame dell’Omologazione Ministeriale ex Art. 345 Testo Unico Leggi Sanitarie, ed il piano regolatore cimiteriale con relativi strumenti attuativi, i quali, sulla regolamentazione degli arredi funebri assumono, sempre più spesso un ruolo centrale e di primissimo piano. Ai sensi dell’Art. 62 del vigente Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285/1990 una disciplina in tal senso è senz’altro conforme alla Legge ed è, anzi, prevista espressamente.
Bisogna valutare quando essa sia così capillare ed invasiva, rasentando l’eccesso di potere (figura, invero, sempre più sfumata e poliedrica, croce e delizia dei Giudici Amministrativi), da ledere i diritti di libertà del dolenti nell’apporre sulle sepolture suppellettili ed accessori votivi di loro scelta. Ci sono, a tal proposito, pronunciamenti del TAR Lombardia molto interessanti, naturalmente esaltati dai marmisti e “maledetti” dai Comuni. Il Comune, per l’applicazione di lastre sepolcrali, iscrizioni e targhe commemorative, può senza dubbio esigere la corresponsione di un diritto fisso, nella misura fissata dal regolamento locale di polizia mortuaria, o nel suo silenzio, direttamente dal Consiglio Comunale. Contro questi atti del Comune è sempre ammessa l’impugnativa dinanzi al TAR.
salve, vorrei che mi approfondite un argomento che succede da qualche tempo nei cimiteri di messina, con delle circolari che di volta in volta vengono emesse dalla responsabile dell’area cimiteriale impone a tutte le ditte che svolgono lavori di collocazione lapidi e tombe ad utilizzare dei vasi e lume molto semplici, fotoceramica 9×12 bianco e nero e marmo carrara da cm 2, il tutto contro il volere delle famiglie che molto spesso fanno notare la propria contrarietà a tale regolamento, inoltre di contro chiedo un percentuale a lettera in più rispetto alla cifra richiesta se per caso viene incisa qualche dedica di ricordo per il defunto. Pensate che sia tutto lecito, attendo risposta.