Imprese funebri e lavori cimiteriali (Parte II)

Le disposizioni di legge vigenti, quali gli Artt 337, 343 e 394 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gliAartt. Carrello243 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e l’Art. 824 del codice civile, sanciscono inequivocabilmente la demanialità dei cimiteri.
I comuni hanno facoltà (ex Art. 90 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285) di concedere a persone fisiche private e ad enti l’uso di aree per impiantarvi campi di inumazione e costruirvi sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Si tratta di un utilizzo particolare del camposanto posto in essere attraverso un atto di concessione amministrativa. Dall quale sorge lo jus sepulchri. Dallo jus sepulchri inteso quale diritto reale finalizzato a collocare i defunti in un determinato sepolcro vanno distinte le attività materiali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, traslazioni, esumazioni, estumulazioni) connesse con il godimento del bene cimiteriale.
Nell’ambito cimiteriale ci sono prestazioni non obbligatorie come muratura, smuratura, manutenzione di tombe (ex Art. 63 DPR 10 settembre 1990 n. 285) per le quali il privato concessionario si può rivolgere a specifiche ditte autorizzate ad operarvi (è, ad esempio, il caso del marmista).

L’esecuzione di operazioni cimiteriali, pertanto spetta esclusivamente al gestore del servizio cimiteriale. Trattandosi di servizio pubblico locale, questo può essere svolto in una delle forme consentite dall’articolo 113 del D.Lgs. 267/2000.

Non è quindi materia di impresa funebre, la quale normalmente oltre ad effettuare il trasporto funebre e la fornitura della bara, nonché di altri articoli funebri e di votivi, assume mandato dalla famiglia al fine di svolgere in nome e per conto della clientela le pratiche che altrimenti sarebbero incombenza dei congiunti del de cuius.

La presunta “pretesa” del comune di imporre il proprio personale necroforo (o della ditta appaltatrice per la gestione del camposanto), a nostro avviso, almeno, trova il proprio fondamento anche in una consolidata giurisprudenza, ovvero nel comune orientamento dei tribunali italiani nel dirimere problemi di tale genere.

La suprema corte di Cassazione civile, con sentenza del 7 aprile 1999 n. 443 ha chiarito che Le attività inerenti ai servizi cimiteriali rientrano tra quelle di pertinenza della Pubblica Amministrazione e sono regolate da norme di diritto pubblico (artt. 337 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e segg.; D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.).

Per consuetudine (o…abuso???) o finanche per necessità, considerata la scarsa disponibilità del personale dipendente, spesso si consente ai parenti del defunto di provvedere alle operazioni cimiteriali evitando al contempo la riscossione delle relative tariffe. Tale comportamento seppur di estrema attenzione nei confronti dei cittadini dovrebbe quanto prima essere superato anche per evitare gravi responsabilità da parte del Comune o meglio del Sindaco, si pensi ad esempio alle conseguenze penali previste dal D.L.gs. n. 626/1994 e s.m. e i. in caso di incidente all’interno del cimitero.

I servizi cimiteriali, nel tempo, sono stati soggetti a diverse norme, caratterizzati anche dal fatto di essere considerati servizi indispensabili per tumulazione2garantire l’igiene e la salute pubblica.
Essi vengono, in genere, garantiti nell’ambito del cimitero comunale, demaniale ai sensi dell’articolo 824 del codice civile.
I servizi necroscopici e cimiteriali erano inoltre stati inseriti nel novero dei servizi indispensabili per l’ente locale, ai sensi del D.M. 28 maggio 1993 come definiti, tra l’altro dall’art. 37, lett. h, del D. LGS. 30/12/1992 n. 504.

Per attività inerenti alla gestione cimiteriale si debbono intendere necessariamente tutte le operazioni di mera competenza dei necrofori-affosatori come la movimentazione di cadaveri, resti mortali, ossa, ceneri o, ancora come lo scavo e copertura della fossa, tumulazione del feretro o della cassetta ossario in nicchia muraria, traslazione di feretri, esumazioni ed estumulazioni.

Con la legge n. 26/2001 il servizio dei cimiteri, ad esclusione delle pubbliche[1] funzioni connesse, è così divenuto servizio pubblico a domanda individuale, se gestito in economia diretta. Può essere gestito anche nelle altre forme previste dall’articolo 113bis del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 35 della L. 28/12/2001, n. 448.
Come noto per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle prestazioni erogate dall’ente in economia diretta, non costituenti pubbliche funzioni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.
Notoriamente il concetto di pubblica funzione si identifica nell’ azione amministrativa svolta dall’ente locale in quanto pubblica autorità.

i servizi pubblici locali dovuti per compito istituzionale, a carico dell’ente locale, nonché le pubbliche funzioni di la polizia mortuaria[2] (controllo e vigilanza sulle attività funebri e cimiteriali), la regolamentazione (l’adozione del regolamento di Polizia Mortuaria Comunale), indirizzo (ordinanze sindacali[3]) e pianificazione (piano regolatore cimiteriale) sono:

1) indispensabile raccolta sulla pubblica via di salme, come del loro trasporto in obitorio (trasporto necroscopico);

2) trasporto di cadaveri da casa inadatta al deposito di osservazione su disposizione dell’Autorità sanitaria (paragrafo 5.2 Corc. Min. n. 24/1993 ;

3) deposito di osservazione ed obitorio di cui agli articoli da 12 a 15 del D.P.R. 285/90.

4) trasporto funebre e fornitura di feretro, inumazione, esumazione ordinaria, cremazione di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o in caso di disinteresse dei familiari o per prevalente interesse pubblico;

“5) camera mortuaria (Art. 64 comma 1 DPR 285/1990)[4], ossario comune (Art. 67 DPR 285/1990) e cinerario comune in cimitero (Art. 80 comma 6 DPR 285/1990).

Lart. 83 del DPR citato prescrive che le esumazioni (ed implicitamente le estumulazioni) debbano avvenire alla presenza del responsabile dell’ASL e dell’incaricato del servizio di custodia,
.Non si può negare, quindi, come in alcuni comuni relativamente alle sepolture private i lavori di chiusura e apertura dei sepolcri, smurature tumulazione o estumulazione, inumazione e esumazione dei feretri, siano in realtà no eseguiti dal concessionario: in forma diretta, dalla ditta di onoranze funebri o da altra ditta di sua fiducia, alla presenza del custode[5] del cimitero, il quale vigila che i lavori siano effettuati secondo le prescrizioni tecniche dettate dalla normativa vigente e che le attrezzature comunali, messe a disposizione, non risultino danneggiate Per l’uso di attrezzature comunali l’interessato verserà quanto previsto dalle tariffe vigenti.”

In effetti la normativa vigente non puntualizza se le operazioni relative alle inumazioni, tumulazioni, esumazione ed estumulazioni, in particolare per DSCF0001i sepolcri privati, debbano essere eseguite esclusivamente dagli addetti al servizio cimiteriale o se possano essere eseguite a cura degli interessati aventi titolo, anche tramite ditte di fiducia; l’unica indicazione è data dall’art. 83, comma 3, impone la presenza dell’incaricato del servizio di custodia. Possiamo quindi dedurre che questa modalità sia corretta in quando consentita ed espressamente contemplata dal regolamento comunale di polizia mortuaria con norma positiva, tra l’altro la capacità del regolamento comunale di produrre tutti i suoi effetti giuridici è ancora subordinata all’omologazione da parte del Ministero della salute, in quando questa procedura non è stata trasferita alle regioni con DPCM 26 maggio 2000.
I lavori cimiteriali non attengono alle imprese funebri: Come giustamente valutato, l’impresa funebre di norma è semplicemente dotata di autorizzazione al commercio per articoli funerari (quella generica non alimentare) e di autorizzazione come agenzia d’affari ex art. 115 T.U.LL.P.S.. Qualora l’impresa fosse in possesso unicamente di dette autorizzazioni il Comune NON può ammetterla a fornire servizi che, per loro natura, configurano la necessità di impresa di servizi edili. Pertanto solo nel caso che l’impresa di pompe funebri sia anche impresa edile (registrazione alla Camera di commercio e possesso delle previste autorizzazioni in tal caso) allora il Comune potrà legittimamente ammetterla a partecipare alla gara per l’affidamento della fornitura di servizi di che trattasi. In caso contrario si rischierebbe l’invalidazione della gara da parte di qualunque altro concorrente in possesso dei legittimi titoli. È chiaro che è il Comune a dettare le regole di partecipazione alla gara, a nulla significando la richiesta da parte di qualunque altro soggetto.

________________________________________
[1] La pubblica funzione è di competenza del comune, che la esercita singolarmente, o in forma associata secondo quanto consentito dal capo V del Titolo II del T.U. 267/2000

[2] Ai sensi degli Artt. 107 e seguenti del Decreto Legislativo 267/2000 sono compito della dirigenza questi atti di gestione: Comunicazioni a terzi, all’Autorità Giudiziaria di Pubblica Sicurezza e all’USL competente per territorio (art. 1/2, 1/7, 3 e 5 del DPR 285/90), Autorizzazione al trasporto di cadavere, resti ossei, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, purché svolgentisi interamente sul territorio nazionale (art. 23 e 24 del DPR 285/90), Autorizzazioni ad operazioni cimiteriali (inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione) sia di cadaveri che di ceneri o resti ossei, Concessione cimiteriale, diffide attinenti, decadenza, accettazione di rinuncia, revoca, Approvazione di progetti di costruzione di sepolture private (art. 94 del DPR 285/90). Attengono, invece, alla sfere dello stato civile: Ricezione dichiarazioni e avvisi di morte (art. 1 del DPR 285/90), Accertamento della morte a mezzo del medico necroscopo. Autorizzazione alla sepoltura dei cadaveri esclusi i feti ed i nati morti (art. 6 del DPR 285/90), nonché delle parti di cadavere ed ossa umane di cui all’art. 5 del DPR 285/90, autorizzazione a cremazione, dispersione o affido delle ceneri laddove come in Lombardia sia intervenuta apposita riforma regionale sulla polizia mortuaria.

[3] Gli atti d’indirizzo del sindaco sono: Riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dall’art. 22 del DPR 285/90, Autorizzazione al trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale, Regolazione dei criteri generali per la fissazione degli orari di trasporto funebre e circa il loro svolgimento (dall’art. 22 del DPR 285/90), Provvedimento di individuazione delle località per le quali possono essere ubicate rimesse di carri funebri (art. 21 del DPR 285/90). Regolazione delle esumazioni, estumulazioni ed altre operazioni cimiteriali.

[4] E’gratuito l’uso della camera mortuaria per il caso di arrivo di feretro, cassetta resti ossei o urna cineraria nel cimitero, in attesa di sepoltura o cremazione, fatto salvo il diritto di mettere un limite a questa permanenza da parte del Comune nel numero di giorni ritenuto giustificato dai luoghi e dalle usanze locali, con facoltà di imporre un canone per l’utilizzo oltre detto limite (ad es. per lavori di sistemazione di tomba, mancato accordo fra i parenti nella scelta della sepoltura, attesa di cremazione, ecc.).

[5] Cassazione penale, Sez. VI, 4 febbraio 1999 n. 443 Il custode del cimitero, pur se formalmente inquadrato nell’ambito della III qualifica funzionale del pubblico impiego (riservata a soggetti con autonomia limitata “all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate”), svolge tuttavia funzioni non riconducibili al livello di “semplici mansioni di ordine” e di “prestazione di opera meramente materiale” ed è pertanto da qualificare, ai fini penalistici, come incaricato di pubblico servizio.

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Carlo Ballotta

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78 thoughts on “Imprese funebri e lavori cimiteriali (Parte II)

  1. X Lisa

    La gestione cimiteriale fa riferimento all’attività che obbligatoriamente il Comune è tenuto a fornire alla cittadinanza e ad altre facoltative in relazione alla qualità e quantità di servizi che si intendono erogare.

    Cronologicamente è utile distinguere in:

    servizi che sono forniti in dipendenza del decesso, pur non rientrando fra i servizi di pompa funebre e di trasporto (che si esauriscono nel momento del funerale o in un arco di tempo oltremodo circoscritto);

    servizi collegati alla custodia ed alla movimentazione delle salme (che si prolungano nel tempo);

    opere per la realizzazione, costruzione, ampliamento e manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei cimiteri.

    Gestionalmente è invece utile distinguere la struttura economica del servizio cimiteriale nella parte ordinaria e nella parte straordinaria.

    Nella prima sono compresi costi e ricavi inerenti le operazioni cimiteriali ordinarie che obbligatoriamente il Comune è tenuto a fornire alla cittadinanza.

    Nella seconda sono compresi costi e ricavi inerenti le operazioni che facoltativamente il Comune può erogare, che principalmente si configurano nell’ attività di concessione di sepolture private (di solito a sistema di tumulazione)

    Operazioni cimiteriali

    Nella gestione ordinaria le funzioni sono quelle tipiche cimiteriali:

    inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione, cremazione, nonché ogni movimentazione di salma, resti e ceneri con trasferimento interno all’area cimiteriale (traslazione). Talvolta fra cimitero e cimitero di uno stesso Comune.

    Inoltre vi rientrano tutte le operazioni connesse alla ordinaria conservazione del cimitero.

    Fino alla entrata in vigore della nuova normativa, un cittadino che sceglieva per il decesso di un familiare la sepoltura a sistema di inumazione o la cremazione, ne aveva diritto gratuitamente indipendentemente dal proprio reddito e i costi relativi erano coperti con trasferimenti statali al Comune, in forma indistinta, con tassazione della collettività locale o con altre risorse.

    Con il comma 7-bis dell’art. 1 della L. 28/2/2001, n. 26 la fornitura di queste prestazioni di servizio è ora a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, salvo i casi di indigenza del defunto o stato di bisogno della famiglia, o ancora per disinteresse della famiglia.

    Oggi, pertanto, la scelta di una qualunque forma di sepoltura o pratica funebre, come la inumazione, la tumulazione o la cremazione, dà luogo a costi parzialmente o interamente recuperabili circa la gestione, secondo l’autonoma scelta tariffaria di ogni Comune.

    Continua ad essere gratuito l’uso del cinerario comune e dell’ossario comune, intesi come luoghi di raccolta di ceneri o ossa, in forma indistinta, se vi è disinteresse da parte dei familiari.

    Resta, secondo alcuni commentatori, parimenti gratuito l’uso della camera mortuaria per il caso di arrivo di feretro, cassetta resti ossei o urna cineraria nel cimitero, in attesa di sepoltura o cremazione, fatto salvo il diritto di mettere un limite a questa permanenza da parte del Comune nel numero di giorni ritenuto giustificato dai luoghi e dalle usanze locali, con facoltà di imporre un canone per l’utilizzo oltre detto limite (ad es. per lavori di sistemazione di tomba, mancato accordo fra i parenti nella scelta della sepoltura, attesa di cremazione, ecc.).

    Per altra parte della dottrina, ed in Lombadia, in forza di norma positiva (Art. 9 comma 5 Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6) L’uso del deposito mortuario è generalmente a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti, fatto salvo il caso in cui l’uso sia determinato da necessità del comune o del gestore del cimitero.

    Per dirimere la questione della gratuità o meno dell’uso della camera mortuaria è, quindi, di rigore, il rinvio al regolamento comunale di polizia mortuaria. Il critero per la determinazione di eventuali tariffe sarà quello dettato dall’Art. 117 del D.LGS n.267/2000 Testo Unico Ordinamento Enti Locali

    Dopo questa lunga premessa rispondo ai restanti singoli quesiti:

    1) Il controllo effettuato al fine di accertare dati tecnici, legali della tomba (la cosidetta “visura”) ovviamente a titolo oneroso per il richiedente, è necessario in primis per l’istruttoria finalizzata al rilascio dell’autorizzazione alla tumulazione in base allo jus sepulchri vantato in vita dal defunto (= il titolo di sepoltura in sepolcro privato deve pre-esistere rispetto all’uso stesso della tomba), in secondo luogo detta ispezione è, parimenti indispensabile per valutare se materialmente sia possibile l’immissione del tumulo di un nuovo feretro (o, in questo caso di un’urna cineraria) e se il manufatto sepolcrale rispetti le caratteristiche di cui all’Art. 76 DPR n.285/1990 ossia diretto accesso al feretro senza bisogno di movimentarne altri per raggiungere il vano sepolcrale e perfetta impermeabilità delle pareti a gas e liquidi)

    2) tutte le opere di sanificazione, bonifica, ristrutturazione e riattamento di un sepolcro privato così come ogni intervento sullo stesso (rimozioni lapidi, muratura dell’imbocco, smurature varie, calata in verticale del feretro) compreso, quindi l’eliminazione delle infiltrazioni di acque meteoriche o del sottosuolo, nell’evenienza di sepolcri ipogei, sono sempre e solo a carico del concessionario che commissiona questi lavori i quali, trattandosi di sepolcro privato, se il regolamento municipale ammette questa possibilità, potrebbero anche esser svolti da un’impresa edile di sua fiducia, senza dover, per forza, ricorrere al personale necroforo in servizio presso il camposanto. Dirò di più: il comune potrebbe, con apposita delibera, finanziare la conduzione del camposanto attraverso l’istituzione di un diritto fisso di tumulazione ex Art. 103 DPR n.285/1990, in pratica si paga un quid determinato dal comune ogni qual volta si deponga un nuovo defunto della tomba, oppure per l’apposizione della lastra sepolcrale con i dati anagrafici del de cuius.

    3) Quanto, poi, legittimità di subappaltare l’esecuzione delle operazioni cimiteriali ad una cooperativa sociale, non è questa la sede per questo genere di discettazioni (io, personalmente, mi occupo solo di polizia mortuaria ed altri, qui in redazione ben più bravi di me sapranno, certo fornirLe risposte più esaurienti) molto dipende dal contratto di servizio che intercorre tra il comune quale ente pubblico titolare della funzione cimiteriale (Art. 824 comma 2 Cod. Civile, Art. 51 DPR n.285/1990 ed Artt. 337, 343 e 394 Testo Unico Leggi Sanitarie) e la società vincitrice della gara d’appalto.

  2. Salve, dopo il funerale la nonna è rimasta in attesa di cremazione una settimana e poi è stata cremata e le ceneri tumulate nella tomba di famiglia. A parte il fatto che la società che ha vinto la gara di appalto dal comune ha subappaltato a una cooperativa sociale tutti i servizi cimiteriali (cooperativa sociale che si avvale di personale naturalmente non qualificato, per esempio la cella mortuaria è tenuta sporca e piena di cianfrusaglie…), è arrivata alla nostra famiglia una fattura molto esosa con dei costi che secondo noi sono contestabili: oltre all’unica voce legittima che è quella della tumulazione, ci sono costi per la giacenza in cella mortuaria, costi per la visura della tomba (sembra siano state perse le plannimetrie), costi per la presenza del personale in cimitero (scontata visto che la cassetta non scende da sola nella tomba), costi per l’estrazione dell’acqua dalla tomba con una pompa che hanno dovuto noleggiare (a quanto pare quindi la cooperativa non dispone neanche dell’attrezzatura necessaria per svolgere tutti i servizi). E’ corretto tutto questo? Abbiamo chiesto chiarimenti ma e tariffe sono vaghe e aleatorie,cambiano e i costi vengono decisi in modo arbitrario e poco chiaro. La società che dovrebbe svolgere il servizio può legittimamente subappaltarlo a una cooperativa impreparata?
    Grazie

  3. Un creditore può pignorare una cappella gentilizia funeraria o, anche solo, più semplicemente, un arredo tombale?
    Teoricamente si, se il comune abbia concesso l’area ed il manufatto sia stato costruito dal concessionario (al contrario, la risposta e’ negativa se la costruzione sia stata realizzata dal comune ed “oggetto” della concessione sia il “solo” diritto di sepoltura).
    Ma, in tale ipotesi, il pignoramento riguarderebbe, unicamente, il manufatto, non certamente il diritto di utilizzo del sepolcro, che rimarrebbe sempre e comunque riservato alle persone appartenenti alla famiglia.
    In tale ipotesi, astratta, il creditore che effettui, e perfezioni, il pignoramento si troverebbe nella condizione di avere la titolarità del manufatto, con gli obblighi che ne conseguano, anche per la sua manutenzione e quanto altro, ma senza poterlo utilizzare, non appartenendo alla famiglia del concessionario.
    Infatti, in materia di sepolcri i diritti personali (prevalenti) in cui si concretizza il diritto d’uso, non sempre corrispondono con i diritti reali e, in certe condizioni, possono divergere.

      1. X Biagio,

        La materiale esecuzione di operazioni cimiteriali, siano esse di esumazione, sepoltura, estumulazione, traslazione… è fornita da imprese di servizi (anche edili?)

        Quindi non c’è nessun obbligo specifico, almeno a livello di legge statale, circa il possesso di attestati o quant’altro. In talune regioni si richiede una formazione (generica del personale), in altre la partecipazione a corsi svolti da soggetti accreditati.

        È ovvio che, essendo mansioni proprie del gestore del cimitero, dette attività devono essere assegnata a terzi o con appalto o con l’intera gestione del cimitero, attraverso apposito affidamento, nei modi di legge.

        In quel caso chi effettua l’appalto o affida il servizio chiede certe garanzie di capacità tecnico/economico/finanziaria (si ricorda che in camera di commercio occorre indicare la tipologia di attività ad es: svolgimento di operazioni cimiteriali quali: inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione, e similari e farsi attribuire il codice corrispondente).

  4. salve , la contatto in merito ad un fatto spiacevole che mi e capitato in questi giorni , come di consuetudine mi sono recato al cimitero x trovare i miei cari . al mia arrivo incredulo non trovavo la lapide di uno dei miei cari . deludo dell’accaduto mi rivolgevo all’ufficio competente x l’accaduto e questi increduli facevano un ricerca tra i vari marmisti convezionati . al che scopro era stata rimossa x un insoluto tra l’altro pagato gia due anni fà. contattavo il marmista e mi confermava che aveva disposto la rimozione . io mi chiedo non esiste un vizio di procedura sbagliata ? cosa devo fare x il danno subito ? dopo 3 anni senza nessun avviso e senza una sentenza di un giudice e possibile questo intervento? poi un debito che io ho pagato .

  5. Diamine…quale orrore!

    Il fine della permanenza dei cadaveri in cimitero, durante tutto il periodo legale di sepoltura è proprio la loro scheletrizzazione = distruzione delle parti molli nelle loro componenti più semplici, cioè i minerali, sino alla raccolta delle ossa.
    Questo è un principio fondativo in tutto il nostro ordinamento nazionale e regionale di polizia mortuaria, l’attività cimiteriale è infatti (o…dovrebbe essere???) a ROTAZIONE e non ad accumulo, proprio per liberare spazio (effettivamente non illimitato) al fine di accogliere, nel tempo, nuove sepolture.
    Il regolamento regionale emiliano romagnolo 23 maggio 2006 n. 4 integra il DPR n. 285/1990 con importanti, nuovi strumenti operativi, proprio per facilitare la naturale decomposizione dei cadaveri inumati in fossa di terra.

    Per una perfetta inumazione, infatti occorrono:

    1)cassa mortuaria di solo legno, realizzata con essenze lignee tenere e facilmente decomponibili
    2) neutralizzazione dell’eventuale cassa di zinco, meglio, addirittura, se sostituita da un lenzuolino sì impermeabile (per il tempo strettamente necessario al trasporto funebre), ma parimenti biodegradabile e decomponibile
    3) addizione del terreno ormai saturo nei campi di terra con enzimi biodegradanti o suo “taglio” con riporti di altro terreno più “fresco” e ricco di batteri capaci di aggredire la materia organica ormai morta
    4) enzimi biodegradanti ed assorbenti riposti all’interno della cassa di solo legno, magari sotto la schiena del cadavere, tra l’imbottitura ed il fondo della bara
    5) adozione, durante lo scavo della fossa delle cosidette “sbadacchiature” cioè di elementi scatolare a perdere capaci di creare tra il piano di campagna ed il coperchio della bara una sorta di camera d’aria funzionale all’ossigenazione dei tessuti organici
    6) realizzazione dei campi di terra su terreni scolti, porosi e facilmente permeabili alle acque meteoriche, così da favorire la lisciviazione (= percolazione dei liquidi e loro dispersione dal feretro nelle zolle di terra circostanti e sottostanti)
    7) posizione, intorno al feretro, durante il riempimento della buca, del terreno proveniente dalla superficie del piano di campagna, in quanto più ricco di agenti bio-chimici favorenti la naturale putrefazione dela cadavere lì interrato.

    C’è abbastanza “roba” per far venire i brividi…eh???

    Comunque, in seguito al compattamento del terreno, ed al peso dello stesso, il coperchio della bara, per forza di cose deve cedere e rompersi, schiantarlo con la benna dell’escavatore non mi par proprio la ssoluzione ottimale

  6. Buongiorno a tutti scrivo da Emilia Romagna, sono sconvolta ed incredula per quello che ho assistito. Funerale recentissimo. Durante l’inumazione della salma, avvenuta tutta con mezzo meccanico quando ormai la ricopertura era arrivata al livello del terreno circostante, l’operatore a benna vuota ha calato la stessa verticalmente dentro il terreno appena posato fino a raggiungere la bara e e ha mosso il joistick avanti ed indietro fino che si è sentito lo schianto del legno poi ha fatto risalire la benna ha preso altra terra fino a completare il cumulo finale di terra sopra. Perchè viene fatto? per evitare indecomposti quando avverrà l’esumazione? chi lo prescrive? non trovo riferimenti neppure dentro il Vs sito. Ho sentito altri a cui è capitato di assistere a questa barbaria vorrei capire
    grazie

  7. x Martina

    Molto dipende dall’inquadramento e dal contratto di lavoro.

    Le operazioni di pulizia dei servizi igienici non rientrano, strettamente nell’azione di polizia cimiteriale (esumazione, traslazione, sepoltura, estumulazione, sanificazione dei loculi.

    Di solito i servizi affidati ai necrofori consistono nella gestione delle sepolture e dei relativi servizi a domanda individuale, la manutenzione delle aree cimiteriali, degli impianti e delle strutture, del verde e delle aree comuni, escluse le manutenzioni delle sepolture private, la manutenzione degli impianti elettrici, idrici e fognari e l’illuminazione votiva.

  8. BUON giorno sono una dipendente di Genova e vorrei sapere se nelle attività dei seppellitpori è èossibile ricomprendere anche quella di pulizia dei servizi igienici utilizzati dal pubblico

  9. Ohhh… valium!!! Calma, calma e rispondo subito a tutti.

    L’impresa funebre titolare delle due sole autorizzazioni di commercio non alimentare in sede fissa e di pubblica sicurezza ex Art. 115 TULPS non è legittimata a svolgere le operazioni cimiteriali e, qualora lo fosse, ai sensi della Legge 287/1990 dovrebbe attuare la separazione societaria tra attività gestite in regime di monopolio e quelle e quelle esercitate in concorrenza sul libero mercato.

  10. Scusate per la mia insistenza…ma perchè nessuno risponde alla mia domanda del 26 aprile….! Spero di ottenerla almeno questa volta….
    Grazie in anticipo

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