Imprese funebri e lavori cimiteriali (Parte II)

Le disposizioni di legge vigenti, quali gli Artt 337, 343 e 394 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gliAartt. Carrello243 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e l’Art. 824 del codice civile, sanciscono inequivocabilmente la demanialità dei cimiteri.
I comuni hanno facoltà (ex Art. 90 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285) di concedere a persone fisiche private e ad enti l’uso di aree per impiantarvi campi di inumazione e costruirvi sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Si tratta di un utilizzo particolare del camposanto posto in essere attraverso un atto di concessione amministrativa. Dall quale sorge lo jus sepulchri. Dallo jus sepulchri inteso quale diritto reale finalizzato a collocare i defunti in un determinato sepolcro vanno distinte le attività materiali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, traslazioni, esumazioni, estumulazioni) connesse con il godimento del bene cimiteriale.
Nell’ambito cimiteriale ci sono prestazioni non obbligatorie come muratura, smuratura, manutenzione di tombe (ex Art. 63 DPR 10 settembre 1990 n. 285) per le quali il privato concessionario si può rivolgere a specifiche ditte autorizzate ad operarvi (è, ad esempio, il caso del marmista).

L’esecuzione di operazioni cimiteriali, pertanto spetta esclusivamente al gestore del servizio cimiteriale. Trattandosi di servizio pubblico locale, questo può essere svolto in una delle forme consentite dall’articolo 113 del D.Lgs. 267/2000.

Non è quindi materia di impresa funebre, la quale normalmente oltre ad effettuare il trasporto funebre e la fornitura della bara, nonché di altri articoli funebri e di votivi, assume mandato dalla famiglia al fine di svolgere in nome e per conto della clientela le pratiche che altrimenti sarebbero incombenza dei congiunti del de cuius.

La presunta “pretesa” del comune di imporre il proprio personale necroforo (o della ditta appaltatrice per la gestione del camposanto), a nostro avviso, almeno, trova il proprio fondamento anche in una consolidata giurisprudenza, ovvero nel comune orientamento dei tribunali italiani nel dirimere problemi di tale genere.

La suprema corte di Cassazione civile, con sentenza del 7 aprile 1999 n. 443 ha chiarito che Le attività inerenti ai servizi cimiteriali rientrano tra quelle di pertinenza della Pubblica Amministrazione e sono regolate da norme di diritto pubblico (artt. 337 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e segg.; D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.).

Per consuetudine (o…abuso???) o finanche per necessità, considerata la scarsa disponibilità del personale dipendente, spesso si consente ai parenti del defunto di provvedere alle operazioni cimiteriali evitando al contempo la riscossione delle relative tariffe. Tale comportamento seppur di estrema attenzione nei confronti dei cittadini dovrebbe quanto prima essere superato anche per evitare gravi responsabilità da parte del Comune o meglio del Sindaco, si pensi ad esempio alle conseguenze penali previste dal D.L.gs. n. 626/1994 e s.m. e i. in caso di incidente all’interno del cimitero.

I servizi cimiteriali, nel tempo, sono stati soggetti a diverse norme, caratterizzati anche dal fatto di essere considerati servizi indispensabili per tumulazione2garantire l’igiene e la salute pubblica.
Essi vengono, in genere, garantiti nell’ambito del cimitero comunale, demaniale ai sensi dell’articolo 824 del codice civile.
I servizi necroscopici e cimiteriali erano inoltre stati inseriti nel novero dei servizi indispensabili per l’ente locale, ai sensi del D.M. 28 maggio 1993 come definiti, tra l’altro dall’art. 37, lett. h, del D. LGS. 30/12/1992 n. 504.

Per attività inerenti alla gestione cimiteriale si debbono intendere necessariamente tutte le operazioni di mera competenza dei necrofori-affosatori come la movimentazione di cadaveri, resti mortali, ossa, ceneri o, ancora come lo scavo e copertura della fossa, tumulazione del feretro o della cassetta ossario in nicchia muraria, traslazione di feretri, esumazioni ed estumulazioni.

Con la legge n. 26/2001 il servizio dei cimiteri, ad esclusione delle pubbliche[1] funzioni connesse, è così divenuto servizio pubblico a domanda individuale, se gestito in economia diretta. Può essere gestito anche nelle altre forme previste dall’articolo 113bis del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 35 della L. 28/12/2001, n. 448.
Come noto per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle prestazioni erogate dall’ente in economia diretta, non costituenti pubbliche funzioni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.
Notoriamente il concetto di pubblica funzione si identifica nell’ azione amministrativa svolta dall’ente locale in quanto pubblica autorità.

i servizi pubblici locali dovuti per compito istituzionale, a carico dell’ente locale, nonché le pubbliche funzioni di la polizia mortuaria[2] (controllo e vigilanza sulle attività funebri e cimiteriali), la regolamentazione (l’adozione del regolamento di Polizia Mortuaria Comunale), indirizzo (ordinanze sindacali[3]) e pianificazione (piano regolatore cimiteriale) sono:

1) indispensabile raccolta sulla pubblica via di salme, come del loro trasporto in obitorio (trasporto necroscopico);

2) trasporto di cadaveri da casa inadatta al deposito di osservazione su disposizione dell’Autorità sanitaria (paragrafo 5.2 Corc. Min. n. 24/1993 ;

3) deposito di osservazione ed obitorio di cui agli articoli da 12 a 15 del D.P.R. 285/90.

4) trasporto funebre e fornitura di feretro, inumazione, esumazione ordinaria, cremazione di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o in caso di disinteresse dei familiari o per prevalente interesse pubblico;

“5) camera mortuaria (Art. 64 comma 1 DPR 285/1990)[4], ossario comune (Art. 67 DPR 285/1990) e cinerario comune in cimitero (Art. 80 comma 6 DPR 285/1990).

Lart. 83 del DPR citato prescrive che le esumazioni (ed implicitamente le estumulazioni) debbano avvenire alla presenza del responsabile dell’ASL e dell’incaricato del servizio di custodia,
.Non si può negare, quindi, come in alcuni comuni relativamente alle sepolture private i lavori di chiusura e apertura dei sepolcri, smurature tumulazione o estumulazione, inumazione e esumazione dei feretri, siano in realtà no eseguiti dal concessionario: in forma diretta, dalla ditta di onoranze funebri o da altra ditta di sua fiducia, alla presenza del custode[5] del cimitero, il quale vigila che i lavori siano effettuati secondo le prescrizioni tecniche dettate dalla normativa vigente e che le attrezzature comunali, messe a disposizione, non risultino danneggiate Per l’uso di attrezzature comunali l’interessato verserà quanto previsto dalle tariffe vigenti.”

In effetti la normativa vigente non puntualizza se le operazioni relative alle inumazioni, tumulazioni, esumazione ed estumulazioni, in particolare per DSCF0001i sepolcri privati, debbano essere eseguite esclusivamente dagli addetti al servizio cimiteriale o se possano essere eseguite a cura degli interessati aventi titolo, anche tramite ditte di fiducia; l’unica indicazione è data dall’art. 83, comma 3, impone la presenza dell’incaricato del servizio di custodia. Possiamo quindi dedurre che questa modalità sia corretta in quando consentita ed espressamente contemplata dal regolamento comunale di polizia mortuaria con norma positiva, tra l’altro la capacità del regolamento comunale di produrre tutti i suoi effetti giuridici è ancora subordinata all’omologazione da parte del Ministero della salute, in quando questa procedura non è stata trasferita alle regioni con DPCM 26 maggio 2000.
I lavori cimiteriali non attengono alle imprese funebri: Come giustamente valutato, l’impresa funebre di norma è semplicemente dotata di autorizzazione al commercio per articoli funerari (quella generica non alimentare) e di autorizzazione come agenzia d’affari ex art. 115 T.U.LL.P.S.. Qualora l’impresa fosse in possesso unicamente di dette autorizzazioni il Comune NON può ammetterla a fornire servizi che, per loro natura, configurano la necessità di impresa di servizi edili. Pertanto solo nel caso che l’impresa di pompe funebri sia anche impresa edile (registrazione alla Camera di commercio e possesso delle previste autorizzazioni in tal caso) allora il Comune potrà legittimamente ammetterla a partecipare alla gara per l’affidamento della fornitura di servizi di che trattasi. In caso contrario si rischierebbe l’invalidazione della gara da parte di qualunque altro concorrente in possesso dei legittimi titoli. È chiaro che è il Comune a dettare le regole di partecipazione alla gara, a nulla significando la richiesta da parte di qualunque altro soggetto.

________________________________________
[1] La pubblica funzione è di competenza del comune, che la esercita singolarmente, o in forma associata secondo quanto consentito dal capo V del Titolo II del T.U. 267/2000

[2] Ai sensi degli Artt. 107 e seguenti del Decreto Legislativo 267/2000 sono compito della dirigenza questi atti di gestione: Comunicazioni a terzi, all’Autorità Giudiziaria di Pubblica Sicurezza e all’USL competente per territorio (art. 1/2, 1/7, 3 e 5 del DPR 285/90), Autorizzazione al trasporto di cadavere, resti ossei, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, purché svolgentisi interamente sul territorio nazionale (art. 23 e 24 del DPR 285/90), Autorizzazioni ad operazioni cimiteriali (inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione) sia di cadaveri che di ceneri o resti ossei, Concessione cimiteriale, diffide attinenti, decadenza, accettazione di rinuncia, revoca, Approvazione di progetti di costruzione di sepolture private (art. 94 del DPR 285/90). Attengono, invece, alla sfere dello stato civile: Ricezione dichiarazioni e avvisi di morte (art. 1 del DPR 285/90), Accertamento della morte a mezzo del medico necroscopo. Autorizzazione alla sepoltura dei cadaveri esclusi i feti ed i nati morti (art. 6 del DPR 285/90), nonché delle parti di cadavere ed ossa umane di cui all’art. 5 del DPR 285/90, autorizzazione a cremazione, dispersione o affido delle ceneri laddove come in Lombardia sia intervenuta apposita riforma regionale sulla polizia mortuaria.

[3] Gli atti d’indirizzo del sindaco sono: Riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dall’art. 22 del DPR 285/90, Autorizzazione al trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale, Regolazione dei criteri generali per la fissazione degli orari di trasporto funebre e circa il loro svolgimento (dall’art. 22 del DPR 285/90), Provvedimento di individuazione delle località per le quali possono essere ubicate rimesse di carri funebri (art. 21 del DPR 285/90). Regolazione delle esumazioni, estumulazioni ed altre operazioni cimiteriali.

[4] E’gratuito l’uso della camera mortuaria per il caso di arrivo di feretro, cassetta resti ossei o urna cineraria nel cimitero, in attesa di sepoltura o cremazione, fatto salvo il diritto di mettere un limite a questa permanenza da parte del Comune nel numero di giorni ritenuto giustificato dai luoghi e dalle usanze locali, con facoltà di imporre un canone per l’utilizzo oltre detto limite (ad es. per lavori di sistemazione di tomba, mancato accordo fra i parenti nella scelta della sepoltura, attesa di cremazione, ecc.).

[5] Cassazione penale, Sez. VI, 4 febbraio 1999 n. 443 Il custode del cimitero, pur se formalmente inquadrato nell’ambito della III qualifica funzionale del pubblico impiego (riservata a soggetti con autonomia limitata “all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate”), svolge tuttavia funzioni non riconducibili al livello di “semplici mansioni di ordine” e di “prestazione di opera meramente materiale” ed è pertanto da qualificare, ai fini penalistici, come incaricato di pubblico servizio.

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Carlo Ballotta

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78 thoughts on “Imprese funebri e lavori cimiteriali (Parte II)

  1. In Regione Lazio così come nell?impianto nazionale di polizia mortuaria l’attività funebre (disbrigo pratiche amministrative, fornitura di articoli funerari, vestizione salma e trasporto del feretro), non è definita in modo univoco, in quanto per esercitarla occorrono solo due licenze: l’una di commercio non alimentare, l?altra, invece, è prevista dall?art. 115 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.

    L’unico riferimento allo status giuridico dell?impresa funebre è fornito dal paragrafo 5 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24, dal quale si evince che l?addetto al trasporto funebre, titolare dell?autorizzazione ex art. 23 e seguenti D.P.R. 285/1990 è da ritenersi ex art. 358 Codice Penale incaricato di pubblico servizio.

    Il D.U.R.C. deve essere richiesto a quelle imprese che si candidino a gestire i servizi pubblici locali in tema di polizia mortuaria (escluse, ovviamente le pubbliche funzioni di cui all?art. 347 Codice Penale e Titolo V D.LGS n.267/2000).

    Il Comune quale titolare, in ultima analisi, delle funzioni di polizia mortuaria (almeno di quelle istituzionali) e del cimitero (art. 824 Codice Civile) con proprio personale, o avvalendosi dell?ASL, può e deve vigilare sulla regolarità delle operazioni cimiteriali.

    Quindi l’impresa funebre, di norma, è semplicemente dotata di autorizzazione al commercio per articoli funerari (quella generica non alimentare) e di autorizzazione come agenzia d?affari ex art. 115 T.U.LL.P.S.. Qualora l?impresa fosse in possesso unicamente di dette autorizzazioni il Comune NON può ammetterla a fornire servizi che, per loro natura, configurano la necessità di impresa di servizi cimiteriali.

    La Legge n.287/1990 impone, tra le attività esercitate in regime di monopolio (come i servizi cimiteriali) e quelle soggette alla libera concorrenza, quanto meno la separazione societaria.

    Si ritiene, pertanto, necessaria, una segnalazione all’Autority ANTITRUST.

  2. Sarebbe meglio che la ditta appaltatrice avesse maturato i legittimi titoli (leggasi esperienza nel settore cimiteriale) prima di partecipare e vincere la gara di appalto per le operazioni di traslazione feretri, tuttavia un’impresa edile è senz’altro in possesso del know how per smuratura e nuova tamponatura dei loculi.

    Quindi sì, è possibile e conforme alla legge affidare ad un’impresa edile l’esecuzione delle estumulazioni, detta impresa, però, deve saper gestire anche le “emergenze” come, ad esempio, la sanificazione dei loculi ed il “rifascio del feretro ex Art. 88 DPR n.285/1990, in caso di rottura, durante il trasferimento, della cassa di zinco, con conseguente fuoriuscita di miasmi e liquidi cadaverici.

    Il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) deve essere richiesto a quelle imprese che si candidino a gestire i servizi pubblici locali in tema di polizia mortuaria (escluse, ovviamente le pubbliche funzioni di cui all?art. 347 Codice Penale)

  3. Carlo ti ringrazio per la tua disponobbilità ma cio che non riesco a capire, una semplice ditta edile puo efeetuare transazioni di salma?
    nel mio comune, 1700 abitanti, la famiglia ha contatto con il comune, e il comune ha dato in appalto a una ditta edile la chiusura e apertura di loculi ed la transazione di salma
    grazie

  4. Salve. Forse questa domanda è stata già formulata comunque volevo sapere cortesemente, in merito alla regione Lazio, se un’ agenzia funebre può aggiudicarsi un appalto dal comune per effettuare le riesumazioni ordinarie ma essere pagata direttamente dai famigliari escludendo così le altre agenzie per eventuali funerali futuri, spostamenti, lapidi e qualsiasi tipo di lavoro cimiteriale, assicurandosi un vero e proprio monopolio su tutto il settore funebre. Spero che questa realtà non sia regolare e che possiate aiutarmi a venirne a capo su chi sta sbagliando…! e quali leggi sta infrangendo….! Spero che questa situazione non sia la stessa per qualche altro comune d’Italia…..!
    Grazie in anticipo….

  5. Il complesso cimiteriale (si ragiona in termini globali o, se si preferisce di “sistema”, perchè un comune può disporre anche di diversi campisanti) di ogni comune deve dotarsi di un responsabile del servizio di custodia ex Art. 52 DPR n.285/1990 ed Art. 17 DPR n.254/2003. La figura del custode inteso come singola persona fisica materialmente presente in ogni cimitero è stata superata già con l’entrata in vigore del DPR n. 803/1975 avvenuta il 10 febbraio 1976, si veda anche il paragrafo 12 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24.

    Il servizio di custodia del cimitero è da considerarsi quale pubblica funzione comunale, perchè comunale è l’impianto cimiteriale ex Art. 337 Regio Decreto n.1265/1934 ed Art. 824 comma 2 Codice Civile, Il servizio di custodia del cimitero è quindi compito istituzionale e dovrebbe, a regola, esser assicurato dal comune tramite proprio personale, molto, però, dipende dal contratto di servizio tra l’Ente Locale e la ditta appaltatrice, siccome i comuni, specie se di piccole dimensioni tendono ad esternalizzare anche loro funzioni proprie, nell’ottica dei tagli alle spese indiscriminati a cui questa stagione politica, sia di Destra sia di Sinistra (ovviamente passando per il Centro), ci ha, purtroppo abituato.

    È possibile appaltare il servizio relativo alle operazioni cimiteriali a soggetti in possesso delle caratteristiche per poterlo effettuare (al momento iscrizione camera commercio con specifica per lavori cimiteriali od operazioni cimiteriali).
    Si ritiene più importante che il bando richieda specifica esperienza nel settore cimiteriale, piuttosto che in quello della semplice edilizia, ancorchè importante, essendo ben più complesso garantire i primi servizi che non i secondi.

    Di conseguenza sarebbe opportuno richiedere come obbligatoria tale esperienza (provandola con la effettiva esecuzione di servizi analoghi in altre amministrazioni in un certo arco di tempo).

    La separazione tra attività cimiteriale e attività funebre è ormai obbligatoria in alcune regioni italiane (Lombardia, Emilia Romagna, ad esempio) per effetto di leggi regionali.
    Non vi è una analoga norma nazionale, se non la legge statale in materia di garanzia della concorrenza e del mercato (la separazione societaria è stabilita dall’art. 8 della L. 10/10/1990, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni).

    In base a questa legge è chi ha titolo (ad es. altra impresa funebre concorrente) che può segnalare all’Antitrust la presunta violazione della norma, quando si rilevi che si sia in presenza di una posizione dominante per effetto dell’affidamento in monopolio di servizi in un mercato protetto – es. cimitero – allo stesso soggetto che fa anche attività concorrenziale in mercato contiguo (ad es. lapideo, marmoreo, funebre).

  6. preciso che mi trovo in un comune del lazio, e che il regolamento comunale non prevede niente al riguardo.
    scusami un altra domanda il comune puo far svolgere il lavoro ad un lsu?

  7. salve.
    Carlo ti ringrazio delle rispote, ma vorrei chiederti se il comune essendo sprovvisto di custode, avendo solo un responsabile del cimitero che sarebbe il geometra comunale…. puo affidare il servizio di spostamento di bare ad una ditta edile e se questa puo farlo? essendo registrata solo come ditta edile

  8. Si rammenta che all’articolo 3 comma 1, lettera a) numero 6), del D.LGS n. 216 del 26 novembre 2010 tra le funzioni fondamentali dei Comuni, per le quali, fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Citta’ metropolitane e Province, sono comprese in via provvisoria anche le funzioni del settore sociale. In base alla classificazione di bilancio:

    X. Funzioni nel settore sociale

    Si tratta di funzioni che comprendono i servizi:

    1) Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori
    2) Servizi di prevenzione e riabilitazione
    3) Strutture residenziali e di ricovero per anziani
    4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
    5) Servizio necroscopico e cimiteriale

    Non dobbiamo poi dimenticare il Decreto MInisteriale 28 maggio 1993 che affida al comune i servizi necroscopici e cimiteriali in quanto servizi istutuzionali per la popolazione ed il territorio anche ai sensi dell’Art. 13 D.LGS n.267/2000.

    Il servizio necroscopico è cimiteriale è, quindi, erogato in regime di monopolio, mentre i servizi funebri sono prestati secondo le regole del libero mercato dalle onoranze funebri, ossia da soggetti imprenditoriali.

    Molto importante sarebbe sapere se il contratto tra il comune e la ditta che effettua i lavori cimiteriali sia un’affidamento di pubblico servizio oppure un appalto vero e proprio.

    Nell’appalto di servizio vi è svolgimento di operazioni cimiteriali pagate dal Comune, dove i rapporti con la famiglia sono tenuti dal Comune stesso e gli operai effettuano le sole operazioni materiali, sotto la direzione ed il controllo del personale comunale.

    La gestione di un pubblico servizio è svolta nei modi stabiliti dal D.Lgs. n267/2000.

    Se però nella realtà il comportamento del soggetto appaltatore si configura come vero e proprio gestore, si potrà ricorrere al giudice ordinario perché valuti se si sia o meno violata la norma regionale oppure segnalata la circostanza all?Antitrust perché svolga le opportune indagini, per valutare se sussistano elementi distorsivi del mercato locale.

    È poi da valutare da parte della stazione appaltante, in sede di verifica della presenza o meno di requisiti, se la impresa funebre abbia i requisiti per poter partecipare alla gara (se cioè sia almeno scritta alla Camera di Commercio con anche quella specifica attività o più, in relazione a quanto chiesto nel bando).

  9. Salve sono il titolare di un’agenzia funebre che opera nel Lazio, vorrei sapere se il comune può dare ad un agenzia di onoranze funebri l’appalto per le esumazioni le estumulazioni e gli spostamenti dei feretri dal un loculo provvisorio ad uno di propietà, o se tutto ciò costituisce un mancato rispetto delle leggi a riguardo o un conflitto d’interessi vero e proprio. Grazie.

  10. 1) il sistema cimiteriale di ogni comune (in quanto ogni singolo comune può disporre di più cimiteri e, così, si ragiona, ormai, in termini globali) deve assicurare la funzione pubblica, e, come tale, non surrogabile da terzi, specie se privati, dell’addetto al servizio di custodia per la tenuta dei registri cimiteriali ed il buon governo della macchina cimiteriale di cui riferire al Sindaco, in quanto Autorità Sanitaria Locale ex Legge n.833/1975, D.LGS n.112/1998 e D.LGS n.267/2000

    2) È importante conoscere se si tratta di appalto di servizio o di affidamento di pubblico servizio. La differenza sostanziale sta nel fatto che nell?appalto di servizio vi è svolgimento di operazioni cimiteriali pagate dal Comune, dove i rapporti con la famiglia sono tenuti dal Comune stesso e gli operai effettuano le sole operazioni materiali, sotto la direzione ed il controllo del personale comunale.

    Rispondiamo al Suo quesito ringraziandoLa per l’interesse dimostrato.

    Non vogliamo certo imporre la nostra “dottrina” in merito ad un argomento su cui sarebbe opportuno un chiarimento motivato da parte dell’autorità amministrativa in questione , cerchiamo, in modo molto più semplice, di offrire una risposta ragionevole alla domanda sulla base di un pensiero coerente con le norme dell’ordinamento italiano.

    L’esecuzione di operazioni cimiteriali è consentita esclusivamente al gestore del servizio cimiteriale. Trattandosi di servizio pubblico locale, questo può essere svolto in una delle forme consentite dall’articolo 113 del D.Lgs. 267/2000.

    Non è quindi materia di impresa funebre, la quale normalmente oltre ad effettuare il trasporto funebre e la fornitura della bara, nonché di altri articoli funebri e di votivi, assume mandato dalla famiglia al fine di svolgere in nome e per conto della clientela le pratiche che altrimenti sarebbero incombenza dei congiunti del de cuius.

    La presunta “pretesa” del comune di imporre il proprio personale necroforo (o della ditta appaltatrice per la gestione del camposanto), a nostro avviso, almeno, trova il proprio fondamento anche in una consolidata giurisprudenza, ovvero nel comune orientamento dei tribunali italiani nel dirimere problemi di tale genere.

    La suprema corte di Cassazione civile, con sentenza del 7 aprile 1999 n. 443 ha chiarito che Le attività inerenti ai servizi cimiteriali rientrano tra quelle di pertinenza della Pubblica Amministrazione e sono regolate da norme di diritto pubblico (artt. 337 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e segg.; D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.).

    I servizi cimiteriali, nel tempo, sono stati soggetti a diverse norme, caratterizzati anche dal fatto di essere considerati servizi indispensabili per garantire l’igiene e la salute pubblica.

    Essi vengono, in genere, garantiti nell’ambito del cimitero comunale, demaniale ai sensi dell’articolo 824 del codice civile.

    I servizi necroscopici e cimiteriali erano inoltre stati inseriti nel novero dei servizi indispensabili per l’ente locale, ai sensi del D.M. 28 maggio 1993 come definiti, tra l’altro dall’art. 37, lett. h, del D. LGS. 30/12/1992 n. 504

    Per attività inerenti alla gestione cimiteriale si debbono intendere necessariamente tutte le operazioni di mera competenza dei necrofori-affosatori come la movimentazione di cadaveri, resti mortali, ossa, ceneri o, ancora come lo scavo e copertura della fossa, tumulazione del feretro o della cassetta ossario in nicchia muraria, traslazione di feretri, esumazioni ed estumulazioni.

    Con la legge n. 26/2001 il servizio dei cimiteri, ad esclusione delle pubbliche[1] funzioni connesse, è così divenuto servizio pubblico a domanda individuale, se gestito in economia diretta. Può essere gestito anche nelle altre forme previste dall’articolo 113bis del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 35 della L. 28/12/2001, n. 448.

    Come noto per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle prestazioni erogate dall’ente in economia diretta, non costituenti pubbliche funzioni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

    Notoriamente il concetto di pubblica funzione si identifica nell’ azione amministrativa svolta dall’ente locale in quanto pubblica autorità.

    i servizi pubblici locali dovuti per compito istituzionale, a carico dell’ente locale, nonché le pubbliche funzioni di la polizia mortuaria[2] (controllo e vigilanza sulle attività funebri e cimiteriali), la regolamentazione (l’adozione del regolamento di Polizia Mortuaria Comunale), indirizzo (ordinanze sindacali[3]) e pianificazione (piano regolatore cimiteriale) sono:

    indispensabile raccolta sulla pubblica via di salme, come del loro trasporto in obitorio;
    trasporto di cadaveri da casa inadatta al deposito di osservazione su disposizione dell’Autorità sanitaria;
    deposito di osservazione ed obitorio di cui agli articoli da 12 a 15 del D.P.R. 285/90.
    trasporto funebre e fornitura di feretro, inumazione, esumazione ordinaria, cremazione di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o in caso di disinteresse dei familiari o per prevalente interesse pubblico;
    camera mortuaria[4] e ossario comune in cimitero.
    .Non si può negare, però, come in alcuni comuni relativamente alle sepolture private i lavori di chiusura e apertura dei sepolcri, tumulazione o estumulazione, inumazione e esumazione dei feretri, siano in realtà no eseguiti dal concessionario: in forma diretta, dalla ditta di onoranze funebri o da altra ditta di sua fiducia, alla presenza del custode[5] del cimitero, il quale vigila che i lavori siano effettuati secondo le prescrizioni tecniche dettate dalla normativa vigente e che le attrezzature comunali, messe a disposizione, non risultino danneggiate Per l’uso di attrezzature comunali l’interessato verserà quanto previsto dalle tariffe vigenti.”

    In effetti la normativa vigente non puntualizza se le operazioni relative alle inumazioni, tumulazioni, esumazione ed estumulazioni, in particolare per i sepolcri privati, debbano essere eseguite esclusivamente dagli addetti al servizio cimiteriale o se possano essere eseguite a cura degli interessati aventi titolo, anche tramite ditte di fiducia; l’unica indicazione è data dall’art. 83, comma 3, impone la presenza dell’incaricato del servizio di custodia

    Possiamo quindi dedurre che questa modalità sia corretta in quando consentita ed espressamente contemplata dal regolamento comunale di polizia mortuaria, tra l’altro la capacità del regolamento comunale di produrre tutti i suoi effetti giuridici è ancora subordinata all’omologazione da parte del Ministero della salute, in quando questa procedura non è stata trasferita alle regioni con DPCM 26 maggio 2000.

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