Imprese funebri e lavori cimiteriali (Parte II)

Le disposizioni di legge vigenti, quali gli Artt 337, 343 e 394 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gliAartt. Carrello243 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e l’Art. 824 del codice civile, sanciscono inequivocabilmente la demanialità dei cimiteri.
I comuni hanno facoltà (ex Art. 90 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285) di concedere a persone fisiche private e ad enti l’uso di aree per impiantarvi campi di inumazione e costruirvi sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Si tratta di un utilizzo particolare del camposanto posto in essere attraverso un atto di concessione amministrativa. Dall quale sorge lo jus sepulchri. Dallo jus sepulchri inteso quale diritto reale finalizzato a collocare i defunti in un determinato sepolcro vanno distinte le attività materiali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, traslazioni, esumazioni, estumulazioni) connesse con il godimento del bene cimiteriale.
Nell’ambito cimiteriale ci sono prestazioni non obbligatorie come muratura, smuratura, manutenzione di tombe (ex Art. 63 DPR 10 settembre 1990 n. 285) per le quali il privato concessionario si può rivolgere a specifiche ditte autorizzate ad operarvi (è, ad esempio, il caso del marmista).

L’esecuzione di operazioni cimiteriali, pertanto spetta esclusivamente al gestore del servizio cimiteriale. Trattandosi di servizio pubblico locale, questo può essere svolto in una delle forme consentite dall’articolo 113 del D.Lgs. 267/2000.

Non è quindi materia di impresa funebre, la quale normalmente oltre ad effettuare il trasporto funebre e la fornitura della bara, nonché di altri articoli funebri e di votivi, assume mandato dalla famiglia al fine di svolgere in nome e per conto della clientela le pratiche che altrimenti sarebbero incombenza dei congiunti del de cuius.

La presunta “pretesa” del comune di imporre il proprio personale necroforo (o della ditta appaltatrice per la gestione del camposanto), a nostro avviso, almeno, trova il proprio fondamento anche in una consolidata giurisprudenza, ovvero nel comune orientamento dei tribunali italiani nel dirimere problemi di tale genere.

La suprema corte di Cassazione civile, con sentenza del 7 aprile 1999 n. 443 ha chiarito che Le attività inerenti ai servizi cimiteriali rientrano tra quelle di pertinenza della Pubblica Amministrazione e sono regolate da norme di diritto pubblico (artt. 337 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e segg.; D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.).

Per consuetudine (o…abuso???) o finanche per necessità, considerata la scarsa disponibilità del personale dipendente, spesso si consente ai parenti del defunto di provvedere alle operazioni cimiteriali evitando al contempo la riscossione delle relative tariffe. Tale comportamento seppur di estrema attenzione nei confronti dei cittadini dovrebbe quanto prima essere superato anche per evitare gravi responsabilità da parte del Comune o meglio del Sindaco, si pensi ad esempio alle conseguenze penali previste dal D.L.gs. n. 626/1994 e s.m. e i. in caso di incidente all’interno del cimitero.

I servizi cimiteriali, nel tempo, sono stati soggetti a diverse norme, caratterizzati anche dal fatto di essere considerati servizi indispensabili per tumulazione2garantire l’igiene e la salute pubblica.
Essi vengono, in genere, garantiti nell’ambito del cimitero comunale, demaniale ai sensi dell’articolo 824 del codice civile.
I servizi necroscopici e cimiteriali erano inoltre stati inseriti nel novero dei servizi indispensabili per l’ente locale, ai sensi del D.M. 28 maggio 1993 come definiti, tra l’altro dall’art. 37, lett. h, del D. LGS. 30/12/1992 n. 504.

Per attività inerenti alla gestione cimiteriale si debbono intendere necessariamente tutte le operazioni di mera competenza dei necrofori-affosatori come la movimentazione di cadaveri, resti mortali, ossa, ceneri o, ancora come lo scavo e copertura della fossa, tumulazione del feretro o della cassetta ossario in nicchia muraria, traslazione di feretri, esumazioni ed estumulazioni.

Con la legge n. 26/2001 il servizio dei cimiteri, ad esclusione delle pubbliche[1] funzioni connesse, è così divenuto servizio pubblico a domanda individuale, se gestito in economia diretta. Può essere gestito anche nelle altre forme previste dall’articolo 113bis del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 35 della L. 28/12/2001, n. 448.
Come noto per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle prestazioni erogate dall’ente in economia diretta, non costituenti pubbliche funzioni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.
Notoriamente il concetto di pubblica funzione si identifica nell’ azione amministrativa svolta dall’ente locale in quanto pubblica autorità.

i servizi pubblici locali dovuti per compito istituzionale, a carico dell’ente locale, nonché le pubbliche funzioni di la polizia mortuaria[2] (controllo e vigilanza sulle attività funebri e cimiteriali), la regolamentazione (l’adozione del regolamento di Polizia Mortuaria Comunale), indirizzo (ordinanze sindacali[3]) e pianificazione (piano regolatore cimiteriale) sono:

1) indispensabile raccolta sulla pubblica via di salme, come del loro trasporto in obitorio (trasporto necroscopico);

2) trasporto di cadaveri da casa inadatta al deposito di osservazione su disposizione dell’Autorità sanitaria (paragrafo 5.2 Corc. Min. n. 24/1993 ;

3) deposito di osservazione ed obitorio di cui agli articoli da 12 a 15 del D.P.R. 285/90.

4) trasporto funebre e fornitura di feretro, inumazione, esumazione ordinaria, cremazione di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o in caso di disinteresse dei familiari o per prevalente interesse pubblico;

“5) camera mortuaria (Art. 64 comma 1 DPR 285/1990)[4], ossario comune (Art. 67 DPR 285/1990) e cinerario comune in cimitero (Art. 80 comma 6 DPR 285/1990).

Lart. 83 del DPR citato prescrive che le esumazioni (ed implicitamente le estumulazioni) debbano avvenire alla presenza del responsabile dell’ASL e dell’incaricato del servizio di custodia,
.Non si può negare, quindi, come in alcuni comuni relativamente alle sepolture private i lavori di chiusura e apertura dei sepolcri, smurature tumulazione o estumulazione, inumazione e esumazione dei feretri, siano in realtà no eseguiti dal concessionario: in forma diretta, dalla ditta di onoranze funebri o da altra ditta di sua fiducia, alla presenza del custode[5] del cimitero, il quale vigila che i lavori siano effettuati secondo le prescrizioni tecniche dettate dalla normativa vigente e che le attrezzature comunali, messe a disposizione, non risultino danneggiate Per l’uso di attrezzature comunali l’interessato verserà quanto previsto dalle tariffe vigenti.”

In effetti la normativa vigente non puntualizza se le operazioni relative alle inumazioni, tumulazioni, esumazione ed estumulazioni, in particolare per DSCF0001i sepolcri privati, debbano essere eseguite esclusivamente dagli addetti al servizio cimiteriale o se possano essere eseguite a cura degli interessati aventi titolo, anche tramite ditte di fiducia; l’unica indicazione è data dall’art. 83, comma 3, impone la presenza dell’incaricato del servizio di custodia. Possiamo quindi dedurre che questa modalità sia corretta in quando consentita ed espressamente contemplata dal regolamento comunale di polizia mortuaria con norma positiva, tra l’altro la capacità del regolamento comunale di produrre tutti i suoi effetti giuridici è ancora subordinata all’omologazione da parte del Ministero della salute, in quando questa procedura non è stata trasferita alle regioni con DPCM 26 maggio 2000.
I lavori cimiteriali non attengono alle imprese funebri: Come giustamente valutato, l’impresa funebre di norma è semplicemente dotata di autorizzazione al commercio per articoli funerari (quella generica non alimentare) e di autorizzazione come agenzia d’affari ex art. 115 T.U.LL.P.S.. Qualora l’impresa fosse in possesso unicamente di dette autorizzazioni il Comune NON può ammetterla a fornire servizi che, per loro natura, configurano la necessità di impresa di servizi edili. Pertanto solo nel caso che l’impresa di pompe funebri sia anche impresa edile (registrazione alla Camera di commercio e possesso delle previste autorizzazioni in tal caso) allora il Comune potrà legittimamente ammetterla a partecipare alla gara per l’affidamento della fornitura di servizi di che trattasi. In caso contrario si rischierebbe l’invalidazione della gara da parte di qualunque altro concorrente in possesso dei legittimi titoli. È chiaro che è il Comune a dettare le regole di partecipazione alla gara, a nulla significando la richiesta da parte di qualunque altro soggetto.

________________________________________
[1] La pubblica funzione è di competenza del comune, che la esercita singolarmente, o in forma associata secondo quanto consentito dal capo V del Titolo II del T.U. 267/2000

[2] Ai sensi degli Artt. 107 e seguenti del Decreto Legislativo 267/2000 sono compito della dirigenza questi atti di gestione: Comunicazioni a terzi, all’Autorità Giudiziaria di Pubblica Sicurezza e all’USL competente per territorio (art. 1/2, 1/7, 3 e 5 del DPR 285/90), Autorizzazione al trasporto di cadavere, resti ossei, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, purché svolgentisi interamente sul territorio nazionale (art. 23 e 24 del DPR 285/90), Autorizzazioni ad operazioni cimiteriali (inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione) sia di cadaveri che di ceneri o resti ossei, Concessione cimiteriale, diffide attinenti, decadenza, accettazione di rinuncia, revoca, Approvazione di progetti di costruzione di sepolture private (art. 94 del DPR 285/90). Attengono, invece, alla sfere dello stato civile: Ricezione dichiarazioni e avvisi di morte (art. 1 del DPR 285/90), Accertamento della morte a mezzo del medico necroscopo. Autorizzazione alla sepoltura dei cadaveri esclusi i feti ed i nati morti (art. 6 del DPR 285/90), nonché delle parti di cadavere ed ossa umane di cui all’art. 5 del DPR 285/90, autorizzazione a cremazione, dispersione o affido delle ceneri laddove come in Lombardia sia intervenuta apposita riforma regionale sulla polizia mortuaria.

[3] Gli atti d’indirizzo del sindaco sono: Riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dall’art. 22 del DPR 285/90, Autorizzazione al trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale, Regolazione dei criteri generali per la fissazione degli orari di trasporto funebre e circa il loro svolgimento (dall’art. 22 del DPR 285/90), Provvedimento di individuazione delle località per le quali possono essere ubicate rimesse di carri funebri (art. 21 del DPR 285/90). Regolazione delle esumazioni, estumulazioni ed altre operazioni cimiteriali.

[4] E’gratuito l’uso della camera mortuaria per il caso di arrivo di feretro, cassetta resti ossei o urna cineraria nel cimitero, in attesa di sepoltura o cremazione, fatto salvo il diritto di mettere un limite a questa permanenza da parte del Comune nel numero di giorni ritenuto giustificato dai luoghi e dalle usanze locali, con facoltà di imporre un canone per l’utilizzo oltre detto limite (ad es. per lavori di sistemazione di tomba, mancato accordo fra i parenti nella scelta della sepoltura, attesa di cremazione, ecc.).

[5] Cassazione penale, Sez. VI, 4 febbraio 1999 n. 443 Il custode del cimitero, pur se formalmente inquadrato nell’ambito della III qualifica funzionale del pubblico impiego (riservata a soggetti con autonomia limitata “all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate”), svolge tuttavia funzioni non riconducibili al livello di “semplici mansioni di ordine” e di “prestazione di opera meramente materiale” ed è pertanto da qualificare, ai fini penalistici, come incaricato di pubblico servizio.

Written by:

Carlo Ballotta

802 Posts

View All Posts
Follow Me :

78 thoughts on “Imprese funebri e lavori cimiteriali (Parte II)

  1. salve avrei una domanda se potete aiutarmi….
    in un comune del lazio dve non ce il custode cimiteriale,
    il servizio di apertura e chiusura loculi è affidato a una ditta edile,
    può la ditta edile effettuare spostamenti di salma dal loculo di tumulazione a un nuovo loculo?
    il regolamento comunale non dice nulla al riguardo, e quello nazionale neanche,

  2. Dimenticavo alcune considerazioni:

    1) Il regime delle concessioni cimiteriali, in linea generale, è normato dal Capo XVIII DPR n.285/1990, tuttavia il regolamento comunale di polizia mortuaria, di cui ogni comune deve necessariamente disporre ai sensi del Regio Decreto 8 giugno 1865 n.2322, diventa centrale nella gestione del cimitero, siccome per le materie di propria competenza esclusiva (come appunto il governo del fenomeno funerario, ex Art. 117 comma 6 III Periodo Cost., esso opera in un livello di pari legittimità rispetto al DPR n.285/1990. Il regolamento comunale di polizia mortuaria, dunque, potrà esperire soluzioni molto più particolareggiate, intrusive ed attente alla sensibilità di usi e tradizioni locali, rispetto al dettato, invero piuttosto scarno, del Capo XVIII DPR n.285/1990.

    2) L’istruttoria che condurrà all’assegnazione delle tombe si basa sulla valutazione dei titoli formali, il comune ai sensi del combinato disposto tra gli Art. 1 commi 1 e 2 della Legge n.241/1990, così come modificata dalla Legge n.15/2005, deve osservare i principi di non eccedenza (è vietata l’inutile burocrazia) ed economia nel procedimento amministrativo. Non si possono spendere soldi e tempo alla ricerca di recondite motivazioni personali, se esse non confliggono con la Legge (esempio: lucro e speculazione). Eventuale materiale integrativo, solamente se richiesto, sarà allegato alla domanda, altrimenti si produrrà tale documentazione solo successivamente.

    3)Tutti i partecipanti hanno diritto ad una risposta in tempi certi (Art. 2 commi 1 e 2 Legge 241/1990. Gli esclusi o dalla formazione della graduatoria, o dalla successiva assegnazione delle tombe, ai sensi dell’Art. 3 comma 2 Legge n.241/1990 hanno il diritto di conoscere, con atto scritto, la motivazione del provvedimento, l’Autorità cui presentare eventuale ricorso ed il termine massimo entro cui attivarsi presso detta Autorità. La Legge individua anche il responsabile del procedimento stesso.

    4) Per i vizi di illegittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), tali da comportare annullabilità o annullamento d’ufficio si applica l’Art. 21-octies e 21-nonies Legge n. 241/1990.

    5) L’articolato dell’atto di concessione dovrà anche specificare:
    modalità di rinuncia o retrocessione (è, certamente, possibile un rimborso, ma seguendo il principio nominalistico enunciato dall’Art. 1277 Codice Civile), ripartizione in quote dello Jus Sepulchi se due o più soggetti saranno contitolari della concessione (altrimenti la concessione cimiteriale si configurerebbe come una comunione solidale ed indivisibile, almeno secondo la Suprema Corte di Cassazione), cause estintive della concessione (naturale scadenza della stessa, esaurimento dei fini nel rapporto concessorio, soppressione del camposanto) atti ablativi sul sepolcro da parte del comune per ragioni d’interesse pubblico prevalente (istituto della revoca o della requisizione), assunzione degli oneri per ripristino del sepolcro o sanificazione dello stesso, presuposti per il rinnovo ai sensi dell’Art. 92 comma 1 DPR n.285/1990.

    Il rapporto concessorio non è propriamente un contratto di diritto privato (elementi patrimonialistici sono sì presenti, ,a strumentali all’esercizio di un diritto personalissimo: lo Jus Sepulchri), data la sua forte asimmetria tra la parti, il privato, infatti, soggiace alla potestà del Comune (ente di diritto pubblico) e così il suo diritto affievolisce, degradando ad interesse legittimo, dinnazi ai poteri che la Legge (Artt. 337, 343 e 394 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Artt. 43 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e l’Art. 824 del codice Civile) affida ai comuni in materia di polizia mortuaria.

    L’atto di concessione (per il caso specifico) ed il regolamento comunale di polizia mortuaria (come parametro generale) hanno entrambi valore normativo, ovviamente il regolamento comunale è funzionalmente sovraordinato, in quanto si colloca a monte, come premessa necessaria, in tutti i procedimenti di polizia mortuaria.
    Sarebbe allora assai opportuno definire la la relazione gerarchica tra atto di concessione e regolamento comunale di polizia mortuaria, in base ad un criterio cronologico. Eventuali riforme o novelle del regolamento municipale di polizia mortuaria si applicano ex nunc (cioè da adesso in poi) solo ai nuovi rapporti di concessione, al momento del loro perfezionarsi (tempus regit actum) oppure hanno valore ex tunc (già da allora) con riflessi, al passato, sulle concessioni già poste in essere (jus superveniens) quando vigeva una diversa disciplina?
    “Lex posterior derogat priori”, dicevano i giuristi romani, tale brocardo è stato, poi, codificato nel nostro ordinamento moderno dall’art. 15 delle “Disposizioni sulla legge in generale” del Codice Civile, siccome “la Legge non dispone se non per l’avvenire”, anche se l’assoluta irretroattività della norma è tassativamente sancita solo per la Legge Penale (Art. 25 comma 2 Cost.)

    Le misure interne della tomba saranno quelle indicate da piano regolatore cimiteriale e regolamento comunale di polizia mortuaria, in assenza di tali disposizioni, si potrebbe attingere proficuamente dal paragrafo 13.2 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24 (è solo un suggerimento, perchè le circolari non hanno contenuto normativo), così da riservare spazio per la collocazione, insieme ad uno ed un solo feretro di più cassette ossario oppure urne cinerarie, massimizzando la capacità ricettiva del sepolcro.

    L’impresa edile incaricata di costruire la tomba dovrà ricevere l’autorizzazione del comune per entrare all’interno del cimitero con ponteggi, escavatori, automezzi…).

  3. La tomba “a lettino”, conosciuta in altre realtà locali come “tomba a cassone”, “tomba a sterro”, “Tomba parzialmente ipogea” è, di solito, una cella, quindi un tumulo solitamente biposto, la quale si eleva per una distanza variabile, rispetto al piano di campagna. Può, infatti esser completamente sotterranea (il visitatore vede solo la lastra tombale appoggiata) o sollevarsi con l’effetto visivo di un parallelepipedo (da ciò deriva la dicitura “sepolcro a cassone”), non completamente affondato nel terreno. L’accesso al sepolcro per introdurre i feretri può esser, ai sensi dell’Art. 76 comma 3 DPR n.285/1990, a calata verticale (tomba a pozzo) oppure ricavato sul lato minore rivolto verso l’interno del cimitero. Più problematico sarebbe un ingresso laterale.

    L’imbocco della tomba deve sempre esser entro il perimetro del camposanto (Art. 94 comma 3 DPR n.285/1990). Queste precisazioni sono importanti, siccome, ogni posto feretro (distinto e separato dagli altri, per il principio dell’individualità della sepoltura) deve esser raggiungibile senza il bisogno di movimentare altre bare. Per le nuove costruzioni (successive, quindi all’emanazione del DPR n.10 settembre 1990 n. 285, entrato in vigore il 27 ottobre 1990) non è consentita la procedura di deroga di cui all’Art. 106 DPR n.285/1990, implementata dal paragrafo 16 Circ. Min. n.24/1993e relativo allegato tecnico.

    La tomba ” a lettino”, almeno secondo la mia modesta esperienza, si configura come un SEPOLCRO PRIVATO a sistema di tumulazione (nicchia muraria stagna, tamponatura impermeabile a gas e liquidi e feretro, ex Art. 77 DPR 285/1990, confezionato con la doppia cassa di legno e metallo ai sensi dell’Art. 30 DPR n.285/1990.
    Anche se, per avventura, si trattasse di un campetto d’inumazione sul versante giuridico non cambierebbe pressochè nulla, in quanto saremmo, comunque, dinnanzi ad una sepoltura privata, soggetta al regime della concessione amministrativa di cui al Capo XVIII DPR n.285/1990.

    Il comune ha solo facoltà (E MAI l’OBBLIGO!!!) di concedere aree o manufatti direttamente da lui costruiti da adibirsi a sepolture private, sempre che queste non intacchino il fabbisogno di spazi cimiteriali (campi comuni d’inumazione) di cui agli Artt. 58 e 59 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

    Le superfici che saranno oggetto di concessione ex Art. 91 DPR 285/1990 debbono necessariamente esser previste nel piano regolatore cimiteriale (giusto per evitare speculazioni o politiche demagogiche volte solo a far cassa, senza un’adeguata programmazione dell’attività cimiteriale).

    La procedura, dovrebbe svilupparsi in questi passaggi logico-formali, salvo, ovviamente, diverse norme locali di cui non si è a conoscenza. Naturalmente tutto questo procedimento avviene in conformità al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, il quale, per avere efficacia, deve esser omologato dal Ministero ai sensi dell’Art. 345 Regio DEcreto 27 luglio 1934 n. 1265.
    Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria è indispensabile per governare davvero il fenomeno funerario, soprattutto ai sensi dell’Art. 117, comma 6 III Periodo Cost, così come novellato dalla Legge Costituzionale n.3/2001.

    1) Con Atto della Giunta il Comune individua, nella planimetria del cimitero, la zona da destinare a sepolture private da dare in concessione.
    2) Della delibera è data opportuna pubblicità-notizia attraverso o pubbliche affissioni o qualunque altro mezzo, affinchè la cittadinanza sia debitamente informata.
    3) Sono parimenti fissati con il bando modalità, requisiti, tempi, e termine massimo per la presentazione delle candidature volte all’ottenimento della concessione. Il bando conterrà anche alcune indicazioni di massima (importo del canone di concessione, durata della concessione stessa, obblighi in capo al concessionario) che saranno meglio esplicitati nell’Atto di concessione il quale ex Art. 98 DPR n.285/1990 è condicio sine qua non e momento costitutivo del rapporto concessorio.
    4) Si forma una graduatoria (esempio su 100 domande si sorteggiano la prime 10). Può esser adottato qualunque altro criterio, purchè logico e ragionevole, perchè si rispettino i principi di buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione (Art. 97 Cost.)
    5) Il comune provvede all’assegnazione
    6) Il comune, nella persona del Dirigente ex Art. 107 comma 3 lettera f) sottoscrive l’atto di concessione con il quale prima si pone in essere il rapporto giuridico, poi lo si disciplina attraverso un preciso addentellato con cui definire le rispettive obbligazioni sinallagmatiche, quindo persone che, potenzialmente, potranno esercitare lo jus sepulchri (Art. 93 DPR 285/1990), cause di decadenza, oneri manutentivi, termine massimo entro il quale dar inizio ai lavori di costruzione del sepolcro, subentro nella titolarità della concessione (solo mortis causa e non più per acta inter vivos, almeno dopo avvento del DPR n.803/1975). Il canone di concessione, nelle sue varie voci è calcolato in base all’Art. 117 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed al D.M. 1 luglio 2002.
    7) Secondo la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 149/E dell’8 luglio 2003 le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell’atto di concessione. Tuttavia, non va esclusa, ove espressamente indicata nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, la possibilità che la decorrenza venga fatta decorrere dal momento in cui ne inizia l’utilizzo (ad esempio: sepoltura) o, per talune fattispecie, anche dal momento del versamento della tariffa stabilita perché si faccia luogo alla concessione. In relazione a queste possibili discrasie il concessionario, quando si perfeziona l’atto di concessione deve dimostrare la corresponsione all’erario comunale del canone di concessione, siccome la concessione cimiteriale è sempre a titolo oneroso (Art. 95 ed Art. 103 DPR 285/1990 e di eventuali diritti, fissi o diritti di segreteria ( tabella D allegata alla legge 8.6.1962 n. 604, Art.149 comma 3 lettera c) Decreto Legislativo n.267/2000.

    (8) Il cittadino, una volta ottenuta la concessione dell’area, presenta ai sensi dell’Art. 94 DPR 285/1990 il progetto (se la costruzione della tomba comporta un intervento edilizio). Ingombri massimi, caratteristiche tecniche, materiali del paramento lapideo, e monumenti quali lapidi e cippi sepolcrali dovranno corrispondere alle indicazioni del piano regolatore cimiteriale di cui all’Art. 54 e segg. DPR 285/1990 e del regolamento comunale di polizia mortuaria, così come richiamato dall’Art. 63 DPR 285/1990. Se non si riscontrano ragioni ostative il progetto è approvato e diventa esecutivo.
    9) A lavori ultimati e prima che tali edicole o manufatti, comunque denominati, possano essere posti in uso, dovrà esserne accertata l’agibilità od usabilità, comprendente anche il rispetto delle disposizioni tecnico costruttive previste per la tipologia di sepoltura per cui i manufatti sono stati eretti. Le tumulazioni in dette edicole, nicchie, colombari possono avvenire una volta effettuato tale accertamento, spesso consistente in apposita certificazione di agibilità.

    Non ci si pronuncia, volutamente, sui costi, perchè l’impatto economico è troppo suscettibile di variazioni difficilmente apprezzabili se non si esamina in profondità lo specifico caso concreto.

  4. Per la Regione lazio si veda anche la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 così come modificata dalla legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 articolo 11

  5. Dopo il DPCM 26 maggio 2000 in vigore per le regionali a statuto ordinario 1.1.2001 (decentramento di compiti e funzioni alle regioni) le competenze riguardo alla tumulazione privilegiata sono demandate alla regione.

    TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE IN ORIGINALE O IN COPIA CONFORME AUTENTICATA E DEVONO ESSERE TRASMESSI A QUESTO MINISTERO TRAMITE LA PREFETTURA COMPETENTE E CON IL PARERE DEL PREFETTO.

    DOMANDA IN CARTA LEGALE – Indirizzata all’Assessorato della Sanità

    CERTIFICATI DI MORTE E DELLA CAUSA DI MORTE, rilasciati dalla competente Autorità Sanitaria Locale (Nel caso non fosse possibile produrre detti documenti, è necessario che venga rilasciata una dichiarazione – sempre a firma della suddetta Autorità – nella quale sono specificati i motivi di detta impossibilità).

    PARERE DEL SINDACO del Comune ove è situato il luogo della sepoltura richiesta. Occorre qui rilevare che il parere si riferisce ai meriti del de cuius e non deve limitarsi (come di solito accade) ad una semplice ed evasiva formula di “Parere favorevole”, ma deve dettagliatamente esporre i motivi per cui si appoggia la richiesta oppure, se del caso, i motivi per cui si ritiene di respingerla.

    PARERE DEL PREFETTO, sempre sul merito dell’istanza. Si insiste, come sopra, sempre sul fatto che tale parere deve essere motivato e dettagliato.

    DOCUMENTAZIONE relativa alla costruzione della tomba (Vedi allegato).

    NULLA OSTA della competente Autorità Ecclesiastica (Curia Vescovile), con particolare riferimento all’art.1242 del codice di Diritto Canonico, qualora la tomba sia in luogo di culto.

    BIOGRAFIA dell’estinto, corredata di ogni possibile materiale illustrativo dei meriti per cui si richiede la tumulazione fuori del cimitero (opuscoli, libri, ritagli di giornali e testimonianze varie).

    NULLA OSTA dei familiari, qualora la domanda sia fatta da persona estranea alla famiglia del defunto.

    MARCA DA BOLLO

    Allegato

    1. A – Se trattasi di loculo di normali dimensioni:

    Planimetria in scala 1:100 dell’edificio destinato ad accogliere la tomba, con l’indicazione dell’ubicazione della stessa;

    Particolari costruttivi ed architettonici della tomba in scala 1:20 (piante e sezioni quotate);

    Relazione tecnica contenente le seguenti indicazioni:

    Lo spessore delle pareti del loculo deve essere di almeno 40 cm, a meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm.10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas. La chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm.15, sempre intonacati nella parte esterna. È permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm.3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. Altezza loculo cm.70.

    B – Se trattasi di nicchia-ossario destinata ad accogliere resti mortali:

    Rilievo in scala 1:100 (planimetria dell’edificio destinato ad accogliere la nicchia, con l’indicazione del luogo ove verrà collocata la cassetta-ossario e pianta e sezione della nicchia).

    2. PARERE DELLA USL competente sulla idoneità igienico-sanitaria della tomba (o nicchia) e sulla rispondenza di questa ai requisiti prescritti dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

    3. Destinazione di Piano regolatore della zona interessata, nonché concessione o licenza edilizia, se la tumulazione deve essere realizzata in Case Generalizie, Istituti Religiosi e simili.

    NOTA BENE: Qualora la realizzazione della tumulazione privilegiata richieda interventi ad edifici monumentali, dovrà essere trasmesso anche il parere della Sovraintendenza ai beni culturali ed ambientali.

    Quindi, in nuce, occorrono:

    certificato di morte e di causa di morte;

    parere del sindaco del comune dove è situato il luogo della sepoltura richiesta. Tale parere deve dettagliatamente esporre i motivi per i quali si appoggia la richiesta oppure i motivi per cui si ritiene di respingerla;

    parere motivato e dettagliato dell’ASL competente sul merito dell’istanza;

    parere motivato e dettagliato dell’ASL competente sulla idoneità igienico-sanitaria della tomba e sulla rispondenza di questa ai requisiti prescritti dal regolamento di polizia mortuaria; progetto della tomba e relazione tecnica illustrativa (misure del loculo e descrizione dei materiali utilizzati sulla base di quanto previsto dall’art.76 del regolamento di polizia mortuaria);

    ove la tomba fosse in luogo di culto, nulla-osta della competente autorità ecclesiastica (curia vescovile), con particolare riferimento all’art.1242 del Codice di Diritto Canonico;

    biografia dell’estinto corredata da eventuale materiale illustrativo dei meriti per cui si richiede la tumulazione fuori dal cimitero (opuscoli, libri, ritagli di giornale e altr testimonianze);

    qualora la domanda sia fatta da persona estranea alla famiglia del defunto occorre un nulla osta dei familiari;

    marca da bollo.

  6. Vorrei sapere qualcosa di più sulla tumulazione privilegiata nel comune di Roma e a chi dovrei rivolgermi per informazioni. Grazie

  7. Tra le mansioni dell’addetto al servizio di custodia rientra anche la segnalazione in via gerarchica (All’ASL o al Comune) di eventuali irregolarità riscontrate durante le operazioni cimiteriali e la verifica dei titoli formali (sigilli, verbalizzazioni, documenti di attestazione) che accompagnano il feretro, ove comportino sanzioni.

  8. Oggi le AASSLL tendono a ritrarsi dalla polizia mortuaria vuoi per mancanza di personale, vuoi per carenze organizzative. Ancor più dopo questa demedicalizzazione della polizia mortuaria è l’addetto al servizio di custodia il soggetto istituzionale attorno a cui ruotano tutte le operazioni cimiteriali:

    accoglimento feretri
    tenuta dei registri
    custodia della camera mortuaria, di ossari e cinerari
    vigilanza sui lavori svolti all’interno dei cimitero
    verbalizzazione (anche ex Art. 88 DPR 285/1990) sulle operazioni cimiteriali
    Manutenzione del cimitero

  9. salve vorrei avere chiarimenti per quanto riguarda la qualifica di custode, il custode gestisce il cimitero, dalla ricezione delle salme a regolamentare i lavori, controlla i permessi, anche delle ditte ecc. poi dal 2007 nella Regione Lazio e in altre regioni con un decreto è stato tolto alle unita sanitarie il compito di controllo, che parte viene dato alle imprese, e tutto ciò che riguarda lavori all’interno del cimitero ricadono sopra il custode, ora elabora verbali di esumazioni, traslazioni ecc. che deve firmare, prima era il vigile sanitario che lo faceva, mi sembra che la qualifica sia del tutto inadeguata.
    grazie

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.