Cara Redazione,
scrivo da un Comune Lombardo, un’impresa di onoranze funebri ci chiede l’autorizzazione all’ingresso all’interno del cimitero del loro personale necroforo per le operazioni di sepoltura ove a causa di carenza di personale comunale qualificato, all’interno del cimitero sia necessaria la loro presenza. Chiedo che tipo di autorizzazione devo rilasciare?
Risposta: Dovremmo preliminarmente considerare come, a rigore, queste sono operazioni siano (o… dovrebbero esser) riservate al personale comunale. Le operazioni cimiteriali, infatti, dopo l’Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 sono divenute servizi pubblici locali a richiesta individuale.
I servizi cimiteriali, nel tempo, sono stati soggetti a diverse norme, caratterizzati anche dal fatto di essere considerati quali prestazioni indispensabili per garantire l’igiene e la salute pubblica.
Essi vengono, in genere, forniti nell’ambito del cimitero comunale, demaniale ai sensi dell’articolo 824 del codice civile.
I servizi necroscopici e cimiteriali erano inoltre stati inseriti nel novero dei servizi indispensabili per l’ente locale, ai sensi del D.M. 28 maggio 1993.
Come noto per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite dall’ente in economia diretta, non pubbliche funzioni (eventuale trasgressione, quindi, non configura il reato di cui all’Art. 347 Codice Penale, come invece sarebbe accaduto per i trasporti funebri in regime di privativa)), poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.
Con la legge n.26/2001 il servizio dei cimiteri, ad esclusione delle pubbliche funzioni connesse, è così divenuto servizio pubblico a domanda individuale, se gestito in economia diretta. Può essere gestito anche nelle altre forme previste dall’articolo 113 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
E’ difficile un suggerimento, anche sotto il profilo delle responsabilità oggettive che potrebbero derivarne al comune, tuttavia potremmo tentare questa soluzione costruita sui seguenti passaggi normativi:
La questione è, infatti, legata alla definizione stessa di trasporto feretri: i funerali, ovvero le onoranze funebri, sono sempre stati in concorrenza, cosicché l’eventuale monopolio sulla movimentazione delle bare incide solamente sulla componente cimiteriale.
Dobbiamo, allora, inevitabilmente porci questa domanda strutturale e dirimente: il trasporto funebre: è il trasporto dal luogo di decesso (abitazione, servizio mortuario sanitario) o di deposito a quello di sepoltura, oppure esso costituisce solo una prima “tranche” spaziale del ciclo che dal caricamento del cofano, debitamente confezionato, sull’autofunebre conduce alla tumulazione/inumazione/cremazione dello stesso.
Occorre, quindi, comprendere se l’impresa si debba fermare al cancello del cimitero o possa arrivare, con propri mezzi e uomini sino al luogo dove effettivamente verrà effettuata la sepoltura (atteso che la sepoltura è comunque una attività cimiteriale distinta da quella di trasporto funebre).
In Italia, la stragrande maggioranza dei Comuni ha regolato la questione in maniera da eseguire la consegna del feretro nel posto da loro stabilito e cioè appena varcato l’ingresso del cimitero, nella camera mortuaria o, se sussiste una chiesa interna, nel luogo in cui termina il trasporto in arrivo e si lascia il feretro per le esequie.
Terminato l’officio della liturgia funebre (se essa si tiene entro il perimetro del camposanto) il feretro è preso in carico dal personale del gestore del cimitero.
È possibile regolare il trasporto funebre anche con il conferimento da parte dei necrofori che svolgono il trasporto funebre, quali incaricati del trasporto stesso (Ex Paragrafo 5 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24) direttamente agli affossatori nel dinnanzi al tumulo o alla fossa, ma è situazione del tutto minoritaria.
Nel cimitero, area demaniale comunale, per effetto dell’art. 824 del codice civile, è il proprietario, cioè il Comune, a decide su logistica ed aspetti organizzativi purché non in contrasto con leggi.
Ragion per cui è l’Ente Locale a decidere come operare nel caso prospettato (e in genere ciò avviene col regolamento di polizia mortuaria comunale). Anche il T.U. Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto n.1265/1934 (si vedano, in particolare gli Artt. Artt. 337, 343 e 394) e il D.P.R. 285/1990 danno questi poteri al Comune (e in taluni casi al sindaco). La regolazione del trasporto funebre spetta al regolamento comunale o anche all’ordinanza del sindaco (Art 22 DPR 285/1990). È quindi con questi strumenti comunali che si disciplina con esattezza la materia.
Il regolamento nazionale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è ancora una volta la fonte principale di diritto cui attingere in tema di trasporti mortuari: esso disciplina al capo IV il trasporto dei cadaveri, senza intervenire in ordine alle modalità di svolgimento di questo servizio all’interno dei cimiteri.
Se il Comune non ha in corso un appalto dei servizi cimiteriali che attribuisca per contratto alla ditta appaltatrice la responsabilità di ricevere i feretri all’ingresso del cimitero ed il loro trasporto interno (più correttamente, si dovrebbe ragionare in termini di “trasporto cimiteriale” e non di “trasporto funebre”, così da non ingenerare sovrapposizioni terminologiche o semantiche) e neppure dispone di dipendenti in servizio nell’impianto cimiteriale deputati ad espletare questo compito, il personale delle imprese di onoranze funebri, secondo parte della dottrina, sarebbe legittimato ad assicurare i trasporti “intra moenia”, ossia interni al cimitero senza bisogno di specifiche autorizzazioni. E’meglio, però, formalizzare questo stato di fatto con una norma positiva del regolamento comunale di polizia mortuaria.
Buonasera, vorrei sapere se si può richiedere un bando per l’affido dell’affissione dei manifesti pubblicitari e mortuari e se ci sono dei requisiti di base.
e se si può richiedere un bando anche per l’affido dei recuperi su strada.
x Alessandro
non si comprende la domanda concernente i bandi per affissione e recupero salme su strada. La scriva meglio.
Nel mio comune non è presente nessuna ditta che si occupa dei recuperi in caso di incidente stradale e dell’affissione dei manifesti da lutto.
Fino ad ora i recuperi li fa tutti la stessa ditta che ha un parente al comune e si giustificano dicendo che è la famiglia a chiamarla. Di conseguenza il comune non c’entra niente e non ha costi. Io vorrei sapere se come ditta di onoranze funebri posso richiedere un bando per l’affido di questo servizio da parte del comune. Per quanto riguarda l’affissione dei manifesti pubblicitari se ne occupa il comune facendoli affiggere dal un loro operaio. Mentre per i manifesti da lutto ognuno deve provvedere da se. E vorrei richiedere un bando anche per l’affido di questo servizio. O che se ne occupi il comune o che appalti sia l’affissione da lutto che quella pubblicitaria ad una ditta qualificata. Quindi la mia domanda è se posso richiedere questi bandi, in che modo e se ci sono dei requisiti di base per ogni bando. Tipo per le affissioni dei manifesti bisogna essere tipografi o cose del genere. Spero di essere stato più chiaro.
x Alessandro
Il servizio di recupero salme viene considerato servizio d’istituto. cioé non si può lasciare un morto sulla pubblica via.
Pertanto il Comune è tenuto a provvedere a garantire il servizio. Se invece non provvede al primo caso in cui si ha un disservizio il Sindaco puàò essere indagato per omissione di servizio pubblico.
Premesso questo, il comportamento nel suo Comune non è corretto per la raccolta salme incidentate. Chieda esplicitamente che si provveda all’affidamento del servizio secondo le norme. Ove ciò non avvenga non esiti a segnalare l’abuso, per la valutazione, al magistrato.
E’ invece legittimo che il Comune provveda ad eseguire i servizio di affissioni in economia diretta (cioé con un proprio operaio).
Può, il Comune permettere che ogni impresa funebre affigga il manifesto funebre (in genere per l’urgenza di provvedere, vista la necessità di annuncio alla cittadinanza) in luoghi predefiniti (bacheche, plance, muri, ecc.) con oneri a carico della singola ditta di pompe funebri, pagando una tassa di affissione ridotta.
Può richiedere al Comune di valutare se affidare a terzi il servizio di manifesti a lutto, corrispondendo al Comune un determinato aggio in funzione delle tariffe che le sono consentite di applicare e partecipando alla gara relativa. Io, se fossi nel comune, però, non lo affiderei ad una ditta che svolge pompe funebri in concorrenza con altre, perché qualsiasi disservizio fortuito per funerali dell’altra ditta determinerebbe il sospetto di comportamento particolare per i propri servizi e peggiore per quelli degli altri. Quindi lascerei le cose come stanno o impedirei alle ditte di pompe funebri di partecipare alla gara.
Concludo chiarendole che Lei ha fino ad ora richiesto svariate risposte a quesiti, che le sono state date nella quasi totalità. Abbia ora la bontà di provvedere ad iscriversi al servizio a pagamento, perché un sito web non sta in piedi per beneficenza, ma per fornire un servizio a pagamento, esattamente quello che fa lei quando vende un servizio di pompe funebri. Questo ovviamente vale per tutti coloro che trovano utile avere risposte a quesiti su questo a su altri siti. C’è chi le fornisce, studia e impiega tempo per fornire risposte adeguate. Penso sia utile capire che è solo sostenendo economicamente questo sito che permarrà nel tempo un servizio a cittadini e imprese, libero da condizionamenti.
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X Alessandro,
rispondo sin dove sono capace, NON essendo io un sorta di tuttologo funerario: il trasporto necroscopico (= recupero o raccolta salme) ex Art. 16 DPR 10 settembre 1990 n. 285 e paragrafo 5 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 è prestazione esclusivamente comunale, cioè erogata e garantita dal Comune in regime di monopolio, o privativa che dir si voglia. Ogni onere, infatti, è a carico dell’erario comunale, in deroga al principio sancito dall’Art. 1 comma 7-bis Legge n. 26/2001, il quale, invece, porrebbe in capo ai famigliari del de cuius i costi del trasporto funebre.
Si è pronunciato in tal senso anche il Ministero degli Interni congiuntamente con quello di Grazia e Giustizia, proprio in merito all’assunzione ed alla copertura delle spese.
Esso può esser assicurato alla popolazione ed al territorio ex Art. 13 D.Lgs n. 267/2000 in economia diretta, ossia con propri mezzi e personale, o secondo le diverse modalità di gestione dei servizi pubblici locali ex Art. 113 D.LGS n. 267/2000.
Buonasera, vorrei fare alcuni quesiti:
1- nel mio comune hanno dato l’appalto del cimitero ad una ditta esterna che deve in collaborazione del custode comunale aprire e chiudere il cimitero tutti i giorni e mantenerlo pulito. mentre per tutto il resto esumazioni, tumulazioni, traslazioni e via dicendo operare in proprio.
vorrei sapere se ci sono un numero minimo di persone per fare queste operazioni (in quanto il decreto legislativo nuovo in vigore da quest’anno prevede di sollevare non più di 20 Kg per persona di carico, quindi ipotizzando una persona media tra gli 80 e i 100 Kg già 5 persone se ci aggiungiamo una cassa in frassino o noce daniela altrettanto peso ci vorranno 10 persone)
2- il comune ha appaltato questi servizi ad una ditta esterna sprovvista di auto-funebre. Si può appaltare un cimitero senza carro-funebre?
3- la ditta in questione ha solamente 2 operai, il comune mi ha detto di dargli una mano a sistemare la cassa nel loculo; è una cosa possibile?
4- il primo affido a questa ditta è stato fatto per affido diretto. mi hanno detto che nessuna ditta può avere un affido diretto se non ha già lavorato per il comune in passato è vero?
5- adesso alla scadenza vogliono rinnovare di nuovo per affido diretto a questa ditta i lavori visto che l’importo è di € 37.00,00 e mi hanno detto che non ci posso partecipare al preventivo neanche se protocollo una richiesta e esplicito la mia volontà di partecipazione. è possibile?
x Alessandro, risposta al quesito dell’8/12 ore 1:43
Risposta alla domanda 1: il numero di persone minimo è stabilito dal capitolato speciale d’appalto.
Di norma occorr eil numero di persone necessario, in base al piano di sicurezza, conteggiando il tipo di attrezzatura a disposizione. Ad es. Se ci fosse a disposizione di un solo operatore un robot, tipo Robocop, basterebbe solo lui. In genere, con 2 persone e il montaferetri si tumula.
Se non c’è attrezzatura meccanica allora le cose si complicano ed è un problema di legge sulla sicurezza. Se questo non avviene basta segnalarlo ai locali Ispettorati del lavoro per provocare un aispezione.
Risposta alla domanda 2: No, la autofunebre non serve al cimitero per fare operazioni cimiteriali.
Risposta alla domanda 3: L’aiuto alla ditta ch eopera nel cimitero consiste nel passaggio della bara sull’attrezzatura occorrente per il trasporto interno al cimitero. Di norma il trasbordo avviene al cancello del cimitero o nel piazzale antistante o, ancora, nei cimiteri di grandi dimensioni, nei pressi della tomba se vi sono viali sufficientemente larghi per arrivarci con l’autofunebre.
La responsabilità, anche ai fini della sicurezza sul lavoro, della presa in carico della bara è quindi di chi gestisce il cimitero ed è incaricato di svolgere le operazioni cimiteriali.
Legittimamente si può (o si deve) rifiutare di integrare il personale comunale (o dell’appaltatore) presente.
Risposta alla domanda 4: non è vero. Gli affidamenti diretti seguono determinate procedure e occorre verificare il regolamento per le spese del Comune. Vi sono in genere dei limiti di spesa annua e occorrono specifiche motivazioni per effettuare un affidamento diretto senza gara.
Risposta alla domanda 5: Può partecipare alla gara o richiedere di partecipare solo se con una diversa società rispetto a quella di pompe funebri. Società che deve essere iscritta alla Camera di commercio per la tipologia di lavori richiesti.
ok. provvederò anche ad abbonarmi a questo sito visto che siete molto esaurienti nelle risposte.
vorrei solo chiedere nel frattempo un chiarimento sul mio punto 2. avete detto che non servono auto funebri nel cimitero. però come si può spostare una salma da un loculo ad un altro se non con mezzi autorizzati dalla USL?
x Alessandro
Ci fa piacere che comprenda l’importanza dell’abbonamento al sito.
Rispondo alla richiesta di chiarimento:
Lei aveva scritto: 2- il comune ha appaltato questi servizi ad una ditta esterna sprovvista di auto-funebre. Si può appaltare un cimitero senza carro-funebre?
noi abbiamo risposto: Risposta alla domanda 2: No, la autofunebre non serve al cimitero per fare operazioni cimiteriali.
Che è la verità.
Se deve trasportare un cadavere (cioé un feretro inumato da meno di 10 anni o un feretro tumulato da meno di venti anni in loculo stagno) questo spostamento nello stesso cimitero non ha bisogno di autofunebre. lo si fa con i mezzi della ditta che svolge operazioni cimiteriali. Se invece lo stesso feretro deve essere trasportato da un cimitero ad un’altro allora occorre l’autofunebre e una impresa autorizzata all’esercizio del trasporto funebre.
Se invece si deve trasportare da un cimitero ad un’altro un contenitore di resto mortale, una cassetta di ossa, una urna cineraria non ci vuole obbligatoriamente l’autofunebre e o può fare anche il gestore del cimitero.
Scusatemi voglio porgervi un’altro quesito…? sempre nel mio Comune Prov. di Salerno Regione Campania….., nel cimitero comunale operano delle ditte autorizzate dall’ente per il montaggio e smontaggio tombe (opere murarie) sempre scelte dai privati cittadini…. volevo sapere ma gli operai di queste ditte private debbono avere degli attestati per operare nel cimitero…anche solo svolgendo opere murarie???…vedi L’Art. 7 del Testo vigente della Legge Regionale Campania 24 novembre 2001, n. 12. Grazie
x Fabio
a nostro avviso, dopo aver visto le materie del corso di formazione previste per la Campania, non riteniamo che operai di ditte che svolgano semplice manutenzione o lavori di muratura a tombe (costruzione, ristrutturazione, ecc.) debbano formarsi obbligatoriamente o possedere iscrizione nel registro.
Invece se gli operai svolgono operazioni cimiteriali si.
X Fabio,
chiunque, da privato, intenda lavorare entro un cimitero (montaggio e smontaggio lapidi, ad esempio) deve esser autorizzato dal Comune il quale rilascerà caso per caso le apposite autorizzazioni ad operare (così come ad entrare con autoveicoli o ad asportare, anche temporaneamente, materiali) sulla base dei titoli accertativi (protocolli di sicurezza in primis, ma anche documentazione di regolarità fiscale e contributiva) prodotti dal richiedente.
Si rammenta che il cimitero è proprietà (rectius: demanio) comunale e la supervisione sull’attività cimiteriale (marmisti compresi) spetta al Comune stesso attraverso il proprio personale di sorveglianza che potrà effettuare gli opportuni controlli.
Il mio Comune Prov. di Salerno regione Campania ha in corso un appalto dei servizi cimiteriali che attribuisca per contratto alla ditta appaltatrice la responsabilità di ricevere i feretri all’ingresso del cimitero ed il loro trasporto interno allego descrizione del servizio:
Il servizio, da attivarsi su chiamata del personale amministrativo del Settore, dovrà essere svolto in presenza di tale personale e si può così riassumere;
A – Inumazione e/o Tumulazione.
– Preparazione del fosso e/o del loculo;
– Presa in carico della salma al momento dell’arrivo al cimitero;
– Deposizione della salma nella fossa e/o loculo precedentemente predisposta ed assegnata dall’Ufficio;
– Chiusura della fossa e/o del loculo con tavelloni e/o tavelle e sovrastante malta cementizia;
– Stesura e/o sottoscrizione dei relativi verbali delle operazioni effettuate.
B – Esumazione e/o Estumulazione.
– Demolizione del massetto di chiusura della fossa e/o del loculo;
– Trasporto a rifiuto del materiale di risulta nelle discariche autorizzate;
– Rimozione della cassa funebre dalla fossa o loculo;
– Recupero dei resti mortali;
– Lavaggio dei resti mortali da effettuare nell’apposita area attrezzata adiacente l’inceneritore cimiteriale;
– Sistemazione dei resti nel cassettino di zinco, fornito dall’Amministrazione, su cui verrà apposto il traghettino e/o scritta indelebile identificativa dei dati come da Regolamento di Polizia Mortuaria;
– Trasporto della cassa con i relativi indumenti al sito di scarico adiacente l’inceneritore;
– Stesura e/o sottoscrizione dei relativi verbali delle operazioni effettuate.
La mia domanda è questa: Il personale di questa ditta appaltante deve essere in possesso degli attestati di addetto alle operazioni cimiteriali e di sepoltura come da legge regione campania n. 12 del 24 novembre 2001 art.7 , specifico meglio, la ditta ha 4 operai con contratto di lavoro, per espletare il lavoro di movimentazione feretro tutti e 4 gli operai devono avere gli attestati alle operazioni cimiteriali o ne basta uno, e i restanti sono solo di aiuto per trasporto del feretro sul carrello e la deposizione della salma nella fossa ecc…
Resto in attesa di una risposta al mio quesito…Grazie
X Fabio,
La domanda posta presenta una serie di risposte complicate. Partiamo dalla norma.
L’Art. 7 del Testo vigente della Legge Regionale Campania 24 novembre 2001, n. 12. “Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie”, come modificato da successive disposizioni, è il seguente:
Formazione di operatori funerari.
1. La Giunta regionale delibera la istituzione di appositi corsi professionali per operatori funerari e cimiteriali regolamentandoli con apposite normative che attengono alla formazione e l’aggiornamento professionale.
2. La Regione istituisce in collaborazione con Enti ed Istituti Scientifici l’Istituto Campano di Thanatologia,
di Thanatoprassi e di trattamento e conservazione dei cadaveri.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle proposte della consulta di cui al Capo II, delibera la istituzione presso la regione Campania del registro dei soggetti esercitanti l’attività funebre e di trasporto salme, autorizzati dai comuni a tale esercizio (sezione prima), nonché degli operatori addetti all’attività funebre e cimiteriale in possesso del titolo di qualifica professionale (sezione seconda) e delle aggregazioni di imprese previste dall’articolo 1 bis, comma 3, dell’allegato A, regolamentandoli con apposita normativa. La tenuta del registro è a carico degli iscritti (1).
3 bis. L’inclusione nel registro regionale delle imprese funerarie e cimiteriali, delle aggregazioni di imprese, abilitate all’esercizio dai Comuni, e degli operatori addetti all’attività funebre e cimiteriale costituisce titolo ad operare nei Comuni della regione (2).
3 ter. Gli operatori funerari e cimiteriali, in possesso dei requisiti formativi di cui all’articolo 7, partecipano, ogni tre anni, ad un corso di aggiornamento professionale e psicoattitudinale (2).
(1) Comma dapprima aggiunto dall’articolo 1, comma 75, lettera a) della legge regionale 21 gennaio 2010,
n. 2 successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera g) della legge regionale 25 luglio 2013,
n. 7.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera g), legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera g), legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.
Da quel che è scritto nella legge regionale per poter partecipare alla gara occorre:
– avere operatori nella misura stabilita nelle norme che dettagliano le condizioni di iscrizione al registro regionale di cui al comma 3bis dell’art. 7 sopra riportato. Ove non vi sia specificato alcunché è al momento della registrazione nel citato registro che viene accolta la possibilità che sia un solo addetto, un minimo (ad es. 4) o tutto il personale.
– per come è scritto il comma 3ter sembrerebbe possibile che sussistano differenti tipologie di operatori che, in relazione alla mansione predominante o esclusiva debbano essere in possesso dei requisiti formativi citati nella legge e provvedere all’aggiornamento obbligatorio triennale.
Se però la Regione non ha istituito detto registro o specificato le condizioni di accesso, non è attuabile la disciplina. Né è possibile inserire detta limitazione nel bando.
Si segnala inotre che l’Autorità Antitrust italiana con la segnalazione AS1153 – ALLEGATO A DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2011: “CODICE DELLE ATTIVITÀ E DELLE IMPRESE FUNEBRI”, COME MODIFICATA DALLA L.R. CAMPANIA 25 LUGLIO 2013, N. 7. Roma, 6 novembre 2014 ha invitato la Regione Campania a modificare questa normativa, poiché restringe la libertà di iniziativa economica.
Si riporta il passo saliente della segnalazione dell’Antitrust:
… omissis …
L’Autorità ritiene che l’assetto complessivo del settore delineato dalla L.R. n. 12/2001 (e s.m.i.) sia suscettibile di limitare ingiustificatamente l’iniziativa economica privata nella misura in cui alcuni requisiti richiesti appaiono ulteriori e non giustificati rispetto a quelli previsti a livello statale, in relazione ai profili di seguito illustrati. In merito agli artt. 7, commi 3 e 3-bis, e 8-bis, che subordinano l’esercizio di un’attività economica libera all’iscrizione nel registro regionale delle imprese funerarie e cimiteriali, istituito dall’articolo 1, comma g), della L.R. n. 12/01, come modificata dalla L.R. n. 7/13, l’iniziativa della Regione Campania sembra porsi effettivamente in aperto contrasto con i principi di liberalizzazione posti dalla Direttiva Servizi e dal Decreto Legislativo n. 59/10. In assenza di disposizioni che, a livello statale, abbiano valutato l’esistenza di esigenze di interesse generale come idonee a giustificare l’istituzione di albi/registri nel settore delle imprese funebri, si richiamano, in particolare, l’articolo 10, che sancisce il principio per cui “l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie”, e l’articolo 14, comma 2, che, nelle materie a legislazione concorrente, consente di istituire registri solo nel rispetto dei principi fissati a livello statale, che nella specie fanno difetto.
… omissis …
Cosicché, se la legge regionale fosse attuata con la istituzione del registro delle imprese esercitanti l’attività cimiteriale, che si avvalgono di operatori cimiteriali che hanno conseguito attestato di formazione regionale come stabilito in Campania, quel che conta è l’iscrizione a detto registro 8e con minimo numero di operatori abilitati specificati nelle modalità di registrazione.
Aggiungo che gli operatori stabilmente impiegati ad effettuare operazioni cimiteriali dovrebbero essere tutti in possesso della formazione.
Cosa diversa per operai che svolgono mansioni manutentive dentro il cimitero (come il taglio del verde, il trasporto dei rifiuti, ecc.)
E’ però possibile, a mio avviso, impugnare il bando e segnalare all’Antitrust questa gara poiché le restrizioni all’accesso impediscono la corretta competizione tra imprese, visto che occorrerebbe un congruo periodo transitorio per poter garantire ad una pluralità di imprese di far effettuare al proprio personale corsi specifici e poter competere sul mercato. Diversamente il mercato verrebbe viziato dal numero limitatissimo di operatori in grado di partecipare alle gare.
Vi ringrazio della vostra esaustiva risposta, ma Le chiedo: che Voi sappiate La Regione Campania ha istituito questo famoso registro delle imprese esercitanti l’attività cimiteriale?
x Fabio
non è a nostra conoscenza se la regione Campania ha istituito il registro citato. Giriamo la domanda ai lettori per saperlo.
X Alessandro,
Con l’appalto l’incasso dei diritti è ancora competenza del Comune, che ovviamente paga (con Iva) le prestazioni di servizio della ditta appaltatrice.
È possibile appaltare il servizio relativo alle operazioni cimiteriali a soggetti in possesso delle caratteristiche per poterlo effettuare (al momento: iscrizione camera commercio con specifica per lavori cimiteriali od operazioni cimiteriali).
Sconsiglio nettamente un appalto promiscuo. Meglio dare l’ ?insieme del servizio ad una unica ditta (in questo modo è chiara la individuazione delle responsabilità). Se il comune non ha personale proprio a sufficienza meglio appaltare tutte le funzioni appaltabili a terzi. Diversa sarebbe la situazione se si affidasse il servizio a terzi
Quindi la situazione in atto è conseguente ad un appalto pubblico, probabilmente un appalto di lavori e servizi, i lavori sono relativi ad opere manutentive cimiteriali (forse di tipo edilizio) e servizi relativi ad interventi di natura prettamente cimiteriale come potrebbero essere le tumulazioni (servizi cimiteriali).
La documentazione di appalto (D.lgs n. 163/2006) deve prevedere tutte le certificazioni necessarie, assolte già con la condizione partecipativa al bando di gara o alla procedura di affidamento.
Non solo, ma nelle certificazioni costituenti la documentazione di gara, devono essere contenuti tutti gli elementi dettagliati e richiesti dalla lex specialis del caso.
Se non diversamente stabilito dal regolamento comunale, previa sua omologazione ministeriale, il quale potrebbe lasciare ai famigliari del defunto l’onere di provvedere con mezzi propri (attraverso, ovviamente, impresa autorizzata) le opere di muratura e smuratura nelle sepolture private, (quali sono, poi, tutte le tumulazioni, anche in loculo monoposto), ribadisco il concetto: al di là dei problemi di sicurezza per castelli ed impalcature, (D.Lgs n.81/2008) l’impresa funebre non ha titolo per intervenire nelle operazioni cimiteriali, le quali non sono materia d’impresa funebre e soprattutto debbono esser svolte in regime di monopolio dal gestore del camposanto.
Buongiorno.
E’ ufficiale il comune ha dato l’appalto del cimitero ad una ditta. da lunedì si verseranno i diritti di tumulazione sul conto del comune tramite bollettino o bonifico e il comune girerà i corrispettivi costi alla ditta appaltatrice.
mi è stato comunicato che codesta ditta ha solo l’incarico di pulizia apertura e chiusura del cimitero e tumulazione.
lei non provvederà al personale necessario a porre la salma nel loculo, ma solo la chiusura del fornetto o tomba e che noi come ditta dovremmo portare le persone necessarie allo scopo.
Vorrei precisare che non possiamo adoperare i carrelli sollevatori per le file alte dei fornetti in quando non vi è lo spazio necessario alla loro collocazione e che di conseguenza si adoperano i ponteggi da muratore.
sapete se è legale tutto ciò?
anche perchè il comune non si è espresso con un’ordinanza o delibera ufficiale me ci ha comunicato tutto in maniera verbale.
X Alessandro,
I servizi necroscopici e cimiteriali sono qualificati come prestazioni indispensabili ed ESSENZIALI per ciascun comune: si vedano anche, tra l’altro, il D.M. 28 maggio 1993, L’Art. 3 comma 1 lett. a) n. 6 D.Lgs n.216 del 26 novembre 2010, l’Art. 21, comma 3 L. 5 maggio 2009, n. 42) e il DPR 31 gennaio 1996, n. 194 cui, ancorché abrogato dal 1 gennaio 2015 per effetto del D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126) i Comuni continuano a far riferimento in sede contabile di elaborazione dei bilanci.
IL servizio necroscopico di raccolta/recupero salme incidentate ex Art. 16 comma 1 lett.) b) del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria – DPR n. 285/1990 – è esercitato, in quanto servizio pubblico locale, dal Comune, in regime di monopolio, con conseguente assunzione dei relativi oneri (a tal proposito così si è pronunciato anche il Ministero degli Interni) nelle forme di cui all’Art. 113 D.Lgs n. 267/2000 (economia diretta o attraverso esternalizzazione). E’ d’ obbligo l’impiego di un automezzo chiuso, avente le caratteristiche tecniche di un’autofunebre ai sensi del combinato disposto tra gli Artt. 19 e 20 DPR 10 settembre 1990 n. 285.
L’esecuzione di operazioni cimiteriali, siano esse di esumazione o estumulazione, ecc. è fornita da imprese di servizi. Quindi non c’è nessun obbligo specifico di legge statale circa il possesso di attestati o quant’altro. In talune regioni si richiede una formazione (generica del personale), in altre la partecipazione a corsi svolti da soggetti accreditati.
È ovvio che, essendo attività propria del gestore del cimitero, detto lavoro debba essere assegnata a terzi o con appalto o con l’intera gestione del cimitero, nei modi di legge. In quel caso chi effettua l’appalto o affida il servizio chiede certe garanzie di capacità tecnico/economico/finanziaria (si ricorda che in camera di commercio occorre indicare la tipologia di attività ad es: svolgimento di operazioni cimiteriali quali: inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione, e similari e farsi attribuire il codice corrispondente).
Sarebbe importante conoscere se si tratti di appalto di servizio o di affidamento di pubblico servizio. La differenza sostanziale sta nel fatto che nell?’appalto di servizio vi è svolgimento di operazioni cimiteriali pagate dal Comune, dove i rapporti con la famiglia sono tenuti dal Comune stesso e gli operai effettuano le sole operazioni materiali, sotto la direzione ed il controllo del personale comunale. Qui da me, ad esempio (io sono di Modena) La Legge Regionale Emilia Romagna n.19/2004 in questione, al comma 2 dell’?art. 5, obbliga alla separazione societaria tra chi svolge l?’attività funebre ed il gestore dei servizi pubblici cimiteriali. Poiché la gestione di un pubblico servizio è svolta nei modi stabiliti dal D.Lgs. 267/00, ove non si sia affidata la gestione del pubblico servizio con le forme stabilite nel citato D.Lgs. 267/00, ma appaltata una quantità non rilevante dello stesso, l?’appaltatore può essere anche uno stesso soggetto societario. Se però nella realtà il comportamento del soggetto appaltatore si configura come vero e proprio gestore, si potrà ricorrere al giudice ordinario perché valuti se si sia o meno violata la norma regionale oppure segnalata la circostanza all?Antitrust perché svolga le opportune indagini, per valutare se sussistano elementi distorsivi del mercato locale.
E’ fuori luogo che senza un titolo di legittimazione (rapporto contrattuale in essere) l’impresa funebre intervenga nello svolgimento delle specifiche operazioni cimiteriali per sopperire alle carenze organizzative e di know how dell’attuale gestore.
Buongiorno, oggi mi è arrivata la notizia che da mercoledì nel mio comune il cimitero sara gestito da una società (per essere più precisi una S.A.S.)
Io come titolare di una agenzia funebre avevo più volte chiesto di fare un bando per la gestione del cimitero in quanto non vi era nessuna ditta che si occupava delle tumulazioni, traslazioni, ecc.
Mi hanno sempre risposto che ci stavano lavorando e di avere pazienza.
Dopo questa notizia ho chiesto spiegazioni e mi hanno detto che io in qualità di agenzia funebre non potevo partecipare a codesto bando per non creare un monopolio e che il bando era aperto solo alle cooperative sociali.
La ditta appaltatrice che entrerà ufficialmente da mercoledì non aveva mai operato nel settore funebre.
Si occupava solo di manutenzione delle aree verdi.
Secondo l’assessore del cimitero è l’unica ditta che ha i requisiti per poterlo gestire (un requisito fondamentale è essere un’agenzia funebre) e che il bando non è stato fatto in quanto la cifra è inferiore ai 40.000 euro e di conseguenza è stato dato per rimessa diretta.
Quindi io di conseguenza non sono un’agenzia funebre ma un venditore di panini?
Quello che vi vorrei chiedere a voi della redazione è se è fattibile questa cosa.
In più mi è stato detto che la cifra per tumulazione è bassa quindi devo dare una mano a codesta ditta a mettere la cassa nel fornetto o a terra e di insegnargli a fare le chiusure, i spostamenti, i restringimenti di ossa e cose varie.
Aggiungo che non hanno mezzi idonei e che i recuperi di incidenti e gli spostamenti verranno effettuati con un furgone a cassone aperto.
Non direttamente, occorre la separazione societaria nelle regioni dove questo è stato esplicitamente previsto dalla legge regionale. Nelle altre regioni si può accedere all’Antitrust. E’ comunque ben più diffusa la situazione in cui sia una impresa funebre a fornire servizi dentro un cimitero (specie nei piccoli comuni) di quanto da lei segnalato. E allora le imprese funebri concorrenti di quella che fa anche i servizi (operazioni cimiteriali) nel cimitero cosa dovrebbero dire?
puo un imresa funebre avere in gestione un cimitero???????? creando cosi un monopolio poiche mette in imbarazzo i parenti dei defunti che se si rivolgono ad un altra impresa il gestore del cimitero li maltratti.