Imprese funebri e lavori cimiteriali

Si rimanda ai seguenti articoli:


Costruzioni cimiteriali e rilascio del titolo edilizio ex D.P.R. n. 380/2001.

“L’attività edilizia all’interno dei cimiteri è normata, in via primaria, non dalla normale disciplina urbanistica, ma dal regolamento speciale di polizia mortuaria (D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e e, in via secondaria, non dagli strumenti urbanistici generali, ma dal piano regolatore cimiteriale che ogni Comune è tenuto tassativamente ad adottare (cfr. ex multis Cass. Sez. III 02.06.1983 n. 451, TAR Sicilia-Catania 18.02.1981 n. 86, TAR Abruzzo-Pescara 04.12.1989 n. 534, TAR Toscana 03.05.1994 n. 176, TAR Calabria-Reggio

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I “diritti fissi” sulle affissioni dei manifesti funebri

Cara Redazione, ma i diritti fissi sull’affissione dei manifesti a lutto sono sempre e comunque legittimi, o trattasi di un abuso perpetrato ancora da molti comuni verso noi imprese funebri?   Risposta: In primo luogo occorre dare una definizione che consenta di individuare la fattispecie in modo non equivoco: si definiscono “annunci mortuari” gli avvisi, i manifesti che vengono affissi, di norma in appositi spazi, altre volte in prossimità di luoghi di culto, altre ancora

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Imprese funebri e lavori cimiteriali (Parte II)

Le disposizioni di legge vigenti, quali gli Artt 337, 343 e 394 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gliAartt. 43 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e l’Art. 824 del codice civile, sanciscono inequivocabilmente la demanialità dei cimiteri. I comuni hanno facoltà (ex Art. 90 comma 1 DPR 10 settembre 1990

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Imprese funebri e lavori cimiteriali (parte I)

Cara Redazione, scrivo da un Comune Lombardo, un’impresa di onoranze funebri ci chiede l’autorizzazione all’ingresso all’interno del cimitero del loro personale necroforo per le operazioni di sepoltura ove a causa di carenza di personale comunale qualificato, all’interno del cimitero sia necessaria la loro presenza. Chiedo che tipo di autorizzazione devo rilasciare? Risposta: Dovremmo preliminarmente considerare come, a rigore, queste sono operazioni siano (o… dovrebbero esser) riservate al personale comunale. Le operazioni cimiteriali, infatti, dopo l’Art.

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Lavori cimiteriali ed Imprese Funebri

L’effettuazione di operazioni cimiteriali , avviene a cura del gestore del camposanto, essendo la conduzione dell’attivita’ cimiteriale servizio pubblico locale. Con D.M. Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del 28/5/1993, sono stati, infatti, individuati i servizi indispensabili dei Comuni, come definiti dall’art. 37, lett. h, del D. LGS. 30/12/1992 n. 504, che li definisce ‘rappresentanti delle condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e come diffusi nel territorio con caratteristica di uniformita”.

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8 thoughts on “Imprese funebri e lavori cimiteriali

  1. Buonasera, quindi se ho capito bene riguardo la lavorazione della lapide questa in ogni caso dall inizio dell applicazioni delle lettere fino al montaggio finale con MALTA va comunque fatto da chi ha partita IVA al 22%. Chiedo questo perché le agenzie in questione non sono iscritte all artigiano, e nemmeno danno l incarico ad un artigiano di entrare nel cimitero con la dovuta documentazione compilata x il montaggio delle lapidi. In attesa di un vostro riscontro cordiali saluti

    1. x Giancarlo,
      non è che va fatto solo da chi ha la partita IVA 22%, ma se fatto da chiunque lo possa fare deve essere applicata l’IVA al 22%, se fatto in tempi diversi dal funerale.
      Riteniamo anche che a nulla rilevi che si tratti o meno di un artigiano, ciò che conta è che in Camera di Commercio, tra le attività svolte, vi sia anche il codice ATECO corrispondente a questa tipologia di servizio e di vendita (oltre a quello proprio delle pompe funebri)

  2. Buonasera, mi chiamo Giancarlo e da quando ho aperto partita Iva 30 anni fa mi occupo di lavorazione e montaggio di lapidi, presso il cimitero del mio paese. Ora però mi ritrovo a dover affrontare una concorrenza a mio parere sleale e illegale da parte di due agenzie funebri del mio paese che a loro volta svolgono un servizio completo di funerale più fornitura e montaggio di lapide, sbaglio o le stesse lavorano con fatturazione esente di Iva, e quindi essendo la lapide un lavoro artigianale questo va invece fatturato al 22% grazie

    1. x Giancarlo
      Precisiamo subito che la cessione di lapide attrezzata e il suo montaggio sconta l’IVA ordinaria, oggi al 22%.
      Si veda la risposta data dall’Agenzia delle Entrate reperibile anche su questo sito Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 111 del 09.10.2006
      La questione è però da meglio chiarire, nel senso che nulla vieta ad un impresario di pompe funebri di vendere una lapide coi servizi di montaggio, eseguendo direttamente questo lavoro (se ha le iscrizioni alla Camera di Commercio), ma in quel momento agisce come marmista e quindi l’IVA a nostro avviso, si applica e va posta al 22%.
      Sussiste una corrente interpretativa minoritaria che asserisce che se i lavori di fornitura di lapide, arredi della stessa, iscrizioni siano eseguiti al momento del funerale, in solo quel caso questa fornitura e relativa prestazioni di servizi verrebbe attratta tra le prestazioni proprie delle pompe funebri (e la esenzione è in base al numero 27 dell’articolo 10 del DPR 633/1972. Ma, a quanto ci risulta, questo caso è veramente eccezionale, perché quasi sempre la collocazione della lapide con scritta e arredi è postuma al funerale. E se è postuma non ricorre la circostanza della contemporaneità con il funerale stesso.
      Per concludere si ha anche un altro caso e cioé il cliente commissiona all’impresa di pompe funebri sia lla fornitura di beni e servizi in occasione del funerale, sia la successiva collocazione di lapide, arredi ed iscrizioni ad es. in un loculo. In tal caso la impresa di pompe funebri potrebbe fatturare la prestazione di pompe funebri in esenzione d’IVA e avvalersi di un terzo marmista da lei incaricato, anticipando il pagamento della spesa come impresa di pompe funebri, ma con fattura intestata al cliente. In questo caso il marmista espone sempre in fattura il 22% di IVA, e la impresa funebre inserisce nella propria fattura il pagamento dell’anticipo da lei effettuato per conto del cliente con la esenzione di cui all’art. 15 del DPR 633/1972

  3. x Alessandro
    Un Comune non può limitare l’esecuzione di lavori di marmista o di edilizia cimiteriale ai soli possessori di chioschi antistanti al cimitero, essendo questa una violazione della libertà d’impresa. Può solamente regolare l’accesso di ogni ditta al cimitero chiedendo determinate garanzie per chi frequenta il cimitero, per la corretta esecuzione dei lavori e dei danni che può arrecare. in genere questo lo si ottiene individuando nel regolamento dipolizia mortuaria comunale dei requisiti minimi che ogni impresa iscritta alla Camera di Commercio deve avere (assicurazione per danni civili e personali causati nell’attività con certi massimali minimi, personale in regola, piani di sicurezza se i lavori interferiscono con altre attività cimiteriali, ecc.

  4. Vorrei sapere se un comune può regolamentare i lavori all’interno del cimitero riguardanti le lapidi (marmo, bronzo, ecc.) alle sole ditte che possiedono un chiosco all’esterno e che pagano regolarmente l’affitto.
    Impedendo ad altre ditte che non possiedono il chiosco quindi alcuni requisiti di poter lavorare.

    E’ che nel mio comune ci sono 2 chioschi autorizzati alla vendita di accessori funebri come vasi, marmi, ecc. all’esterno del cimitero.
    Però c’è una ditta di muratori che non ha niente (in affitto) e che passa la maggior parte del tempo davanti l’ingresso del cimiero offrendo i loro servizi.
    Quindi se è possibile volevamo cambiare il regolamento cimiteriale facendo si che solo o possessori di chioschi potessero offrire codesti lavori.
    Noi non sappiamo se è fattibile una cosa del genere e se è a norma di legge.
    Anche perché non ci sembra giusto che chi non paga un affitto possa lavorare come noi.

    Grazie mille.

  5. Ecco!! Necroforo….chi è?? come si differenzia da un lavoratore senza la minima qualifica?? da quello che vedo ARRIVA UNA SOCIETA’ QUALSIASI, SI ISCRIVE ALLA CCIAA COME DITTA CHE SVOLGE SERVIZI CIMITERIALI POI SI PRENDE IL PRIMO DISGRAZIATO EXTRACOMUNITARIO E LO METTE A FARE CERTI LAVORI!!!….QUINDI ANCHE A SVOLGERE UNA FUNZIONE PUBBLICA!!!
    Tutto ciò non mi sembra normale!

  6. Regione LOMBARDIA: a chi compete l’esecuzione delle operazioni cimiteriali in occasione del funerale?

    L’inizio delle operazioni cimiteriali è fissato con l’accoglimento del feretro nel cimitero da parte del Responsabile del servizio di custodia: egli verifica la documentazione che accompagna il feretro e la stessa tipologia di feretro in funzione della destinazione (inumazione, tumulazione, cremazione). Questo è stabilito dall?articolo 23 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

    Il DPR n. 285/90 non specifica chi debba eseguire le operazioni cimiteriali, ma precisa che ad esse debba sovrintendere il responsabile del servizio di custodia che le annota nell’apposito registro di cui all’Art. 52.

    Secondo il Decreto Ministeriale 28 maggio 1993 e soprattutto l’Art. 3 comma 1, lettera a) numero 6) D.LGS n. 216 del 26 novembre 2010, ogni comune ha l’obbligo istituzionale di assicurare i servizi cimiteriali e necroscopioci.

    In Lombardia oggi vige il regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 che ha novellato molte parti dello stesso DPR 285/90, ma l’Art. 5 altro non fa se non replicare l’Art. 52 DPR 285/90.

    Con l’Art. 1 comma 7 bis della Legge 28 febbraio 2001 n. 26 inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, traslazioni ecc… sono divenute servizi pubblici locali a titolo oneroso e sono di esclusiva competenza del gestore del cimitero il quale le esegue attraverso il proprio personale necroforo. Eventuali deroghe (ad esempio per muratura e smuratura loculi in cappella di proprietà privata ) debbono esser esplicitamente previste nel regolamento comunale di polizia mortuaria da omologarsi presso il Ministero della Salute ai sensi dell’Art. 345 del testo unico leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 con le modalità di cui al Decreto Ministeriale 18.11.1998, n. 514. Dopo la regionalizzazione della polizia mortuaria in seguito alla Legge Costituzionale .n 3 del 18 ottobre 2001 la condizione determinante l’efficacia può esser riferita unicamente all’omologazione regionale, almeno secondo un certo filone della dottrina, secondo altri commentatori, invece, per le parti di residua competenza statale (il Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6 non abroga, (nè tanto meno potrebbe) il DPR 10 settembre 1990 n. 285) condizioni di efficacia per i regolamenti comunali di polizia mortuaria continua ad essere solo l’omologazione ministeriale

    Ovviamente per il criterio di cedevolezza è il regolamento comunale a doversi adeguare a quello regionale con l’implicita abrogazione o integrazione delle disposizioni non conformi, sempre laddove ciò non sia in contrasto con la potestà regolamentare esclusiva dei comuni sancita dall’Art. 117 comma 6 III Periodo Cost; dopo tutto infatti, il cimitero ex Art. 124 comma 2 Cod. Civile è demanio comunale.

    Sarebbe, quindi interessante un parere vincolante della Regione Lombardia su quei regolamenti comunali in cui si consente alle imprese funebre l’esecuzione delle operazioni cimiteriali senza un regolare contratto per l’erogazione dei servizi cimiteriali.

    Tra l’altro ai sensi dell’Art. 33 comma 4 lettera c) del regolamento lombardo 9 novembre 2004 n. 6 v’è incompatibilità tra attività funebre e gestione dei cimiteri. Detto principio è richiamato anche dall’articolo 9, comma 3, della legge regionale 18 novemre 2003 n. 22.

    I lavori cimiteriali (come la movimentazione dei feretri all’interno del camposanto) non dovrebbero esser materia di impresa funebre; essa infatti dovrebbe limitarsi a consegnare il feretro assieme al decreto di trasporto, al verbale sulla chiusura della cassa (allegato 4 delibera Regione Lombardia 20278 del 21 ge)nnaio 2005 ed all’autorizzazione alla sepoltura o alla cremazione.

    Il condizionale è d’obbligo perchè nè la legge nazionale (DPR 285/90) nè tantomeno il regolamento lombardo 9 novembre 2004 n. 6 chiaiscono esplicitamente se lo spostamento dei feretri una volta varcato il cancello del cimitero sia da considerare trasporto funebre (per il quale l’impresa è autorizzata ai sensi dell’Art. 8 della Legge Regionale Lombarda 18 novembre 2003 n. 22) oppure operazione cimiteriale.

    Personalmente si propende per la seconda ipotesi molto più rigida e coerente con lo stesso impianto del regolamento regionale lombardo n. 6/2004 in cui il legislatore ha posto un netto discrimen tra l’attività funebre (Artt. 31 reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6 e 8 comma 2 Legge Regionale 18) novembre 2003 n. 22 e quella cimiteriale (Art. 3 Reg. Reg. 6/2004: in effetti le operazioni cimiteriali consistono proprio nelle prestazioni di servizio connesse con la movimentazione e sistemazione di feretri, ossa, resti mortali e ceneri all’interno di un cimitero, con relativa annotazione negli appositi registri di cui all’Art. 52 DPR 285/90 e ciò, tra l’altro costituisce pubblica funzione.

    A spostare le bare, qundo il funerale abbia varcato l’ingresso del camposanto, debbono essere i necrofori del cimitero e non i necrofori dell’impresa funebre, il trasporto funebre vero e proprio (di cui è responsabile l’impresa di estreme onoranze in quanto incaricata di pubblico servizio) si esaurisce all’entrata in cimitero.

    Spesso, però, si assiste ad una commistione tra questi ruoli, per l’ormai endemica carenza di personale, spesso, infatti ad accogliere il feretro c’è un solo affossatore (situazione non a norma con il Decreto Legislativo n. 81/2008), così è l’impresa funebre (anche per non sfigurare davanti alla clientela) ad accollarsi questa ulteriore incombenza che non le spetterebbe.

    Molti comuni giocano su quest’ambiguità per contenere i costi della macchina cimiteriale (altrimenti sarebbero costretti ad assumere nuovi operatori con notevole aggravio per il bilancio).

    Comunque, chiunque esegua lavori in cimitero (escuso il gestore a ciò deputato) deve esser preventivamente autorizzato dal comune, si ritiene pertanto illegittima la consuetudine (ancorchè molto diffusa e radicata) di far trasportare la bara dall’impresa funebre sino alla fossa o al tumulo, senza una esplicita autorizzazione ad hoc da parte dell’ufficio comunale di polizia mortuaria.

    Nel caso indicato, se non diversamente statuito nel contratto, è la ditta appaltatrice del comune a dover provvedere al trasporto dei feretri sino al luogo di sepoltura.

    Consiglio di consultare l’articolo dal titolo: “lavori cimiteriali ed imprese funebri” recentemente pubblicato su http://www.funerali.org. Sul sito spesso vengono trattate problematiche molto simili.

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