Il profilo funzionale del “custode” cimiteriale

“Tutti i cimiteri devono essere provvisti di un servizio di custodia, siano essi tanto comunali, quanto “consorziali”, così recita l’Art. 52 comma 1 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
Il termine di “servizio di custodia” consente di conferire una rilevanza differente rispetto alla sorveglianza di tipo tradizionale, in cui vi era un particolare attenzione al ruolo del custode, pressoché assente, salve le previsioni concernenti l’abitazione del custode rinvenibili negli artt. 56 e 64 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, così si è passati dal custode, come figura individuale e di norma persona fisica, ad un servizio, ponendo l’accento sull’aspetto organizzativo.

La mansione di custodia può, infatti, avere un significato materiale e concreto, ma anche un’accezione funzionale, che diviene decisamente più ampia e coinvolge compiti gestionali più complessi ed articolati nel laborioso meccanismo della “macchina cimiteriale”.
Se ad esempio, nei precedenti regolamenti succedutisi in epoca post-unitaria, il custode svolgeva anche funzioni più eclettiche, di ordinaria amministrazione del cimitero, come nel caso della regolazione delle esumazioni ordinarie, tale potestà, ora, è stata assegnata all’autorità comunale dall’art. 82, comma 4, D.P.R. n. 285/90, togliendo alla custodia cimiteriale anche questo livello di autonomia (e qui – volutamente – senza entrare nel merito di tale scelta), così da ridurne l’incarico ad un campo molto più operativo ed esecutivo, rispetto al passato.

Il servizio di custodia viene, tuttavia, a costituire un insieme di attività di maggior respiro rispetto ad una mera concezione tangibile e strumentale della guardia stessa, interessando varie fasi e momenti.
Ciò comporta questo risvolto: il responsabile del servizio può essere individuato in un addetto amministrativo, senza che necessariamente abbia la propria sede[1] in prossimità del cimitero.
Il responsabile del servizio di custodia potrebbe, quindi, operare in modo nettamente separato rispetto al cimitero, avendo sede presso gli uffici comunali, a condizione che svolga un lavoro di organizzazione e sovraintendenza verso personale necroforo in servizio presso il cimitero.
Se ne può desumere, pertanto, che non sussiste più alcun onere esplicito di designare nella pianta organica del personale il profilo “ad hoc” di una persona preposta alla “custodia e guardia” del cimitero.

Anzi, alcune operazioni di natura meramente manuale potrebbero anche prestarsi a venire assicurate con tecniche, che prescindano per la gran parte dall’intervento umano, come nel caso dell’apertura e chiusura degli accessi, per i quali potrebbe farsi ricorso a sistemi, in qualche modo, automatizzati o comandati a tempo da impianti meccanici o, comunque, robotizzati.
La normativa attuale prende in considerazione principalmente la fase dell’esercizio, spostando la propria attenzione sul servizio di custodia, inteso come un plesso di attività che comprende anche quelle di manovalanza, ma non solo quest’ultime.
Se il D.P.R. n. 285/90, pur nella propria post-maturità lessicale rispetto ad altre fonti del diritto, anche di rango superiore, coeve rispetto alla sua stessa emanazione, supera la classica impostazione del custode del cimitero, prendendo in considerazione piuttosto il responsabile del servizio di custodia del camposanto, cioè incentrando l’attenzione sull’aspetto amministrativo, per certi versi giuridico, il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 fa, addirittura, riferimento (Art. 17) alla professione del responsabile del cimitero.

Forse, in numerosi casi, i due profili di responsabili (del servizio di custodia e del cimitero) possono venire, gestionalmente, a coincidere, ma non va esclusa la possibilità, specie negli organigrammi di maggiori dimensioni, che vi sia distinzione, probabilmente con la collocazione del “servizio di custodia” come uno dei “servizi” del cimitero e, conseguentemente, in tale evenienza, con la subordinazione del relativo responsabile al responsabile generale del cimitero, nella sua completezza e pluralità di servizi operanti.
La distinzione, quando organizzativamente presente, non è solo nominalistica e può diventare dirimente, considerando come il responsabile del cimitero sia destinatario dell’incarico di sovrintendenza sul rispetto delle disposizioni del Regolamento di cui sopra, cioè è titolare della responsabilità legale connessa alla sua applicazione con relativo apparato di diritto punitivo.

 


[1] Consiglio di giustizia Amm., Regione Sicilia, 18 marzo 1967 n. 108 – Ai sensi del penultimo comma dell’art. 114 del regolamento cimiteriale di Messina e del regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con R.D. 25.8.1892 n. 448, il direttore del cimitero della predetta città esercita effettivamente le mansioni di custode e deve risiedere presso il cimitero, mentre il personale da lui dipendente con la qualifica di custode deve considerarsi suo delegato; pertanto è al direttore del cimitero che spetta l’alloggio ivi esistente e non ai custodi suoi dipendenti.

Written by:

Carlo Ballotta

804 Posts

View All Posts
Follow Me :

2 thoughts on “Il profilo funzionale del “custode” cimiteriale

  1. X Franco,
    se è Lei a tenere e curare direttamente i libri cimiteriali (una sorta di anagrafe dei morti) lo scenario si delinea molto più chiaramente. Il custode del cimitero, talora qualificato come pubblico ufficiale, Per la Cassazione Penale Sez. VI 4 febbraio 1999 è, infatti, ritenuto incaricato di pubblico servizio.
    Sull’entità pubblica dei registri cimiteriali si rinvia all’Art. 2699 Cod. Civile, essi sono infatti atti formati da un pubblico ufficiale ed anche in questo frangente ci viene in soccorso la giurisprudenza:

    1) Cassazione penale, Sez. VI, 4 febbraio 1999 n. 443 Il custode del cimitero, pur se formalmente inquadrato nell’ambito della III qualifica funzionale del pubblico impiego (riservata a soggetti con autonomia limitata “all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate”), svolge tuttavia funzioni non riconducibili al livello di “semplici mansioni di ordine” e di “prestazione di opera meramente materiale” ed è pertanto da qualificare, ai fini penalistici, come incaricato di pubblico servizio.

    2) T.A.R. Campania, Sez. III, Napoli, 11 settembre 1987 n. 200 In base alle vigenti disposizioni di legge le mansioni del custode del cimitero comunale non si esauriscono nell’apertura e chiusura della struttura pubblica ma si concretano in attività ben più complesse (es. presa in consegna di cadaveri, tenuta di apposito registro dei movimenti delle salme, etc.); trattandosi, dunque, di mansioni di carattere prevalentemente amministrativo, alle stesse dev’essere correlata la IV qualifica funzionale.
    3) T.A.R. Puglia, Sez. Bari, 31 gennaio 1983 n. 28 In base alla declaratoria delle mansioni dei vari livelli previsti dal D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, al dipendente che esercita le funzioni di custode del cimitero, non espressamente previsto nella detta declaratoria, spetta il quarto livello, e non il terzo, in considerazione della posizione di autonomia e responsabilità riconosciutagli (tenuta di pubblici registri e cura del pio luogo).

    4) Cassazione penale, Sez. III, 15 giugno 1974 n. 4102 Il regolamento di polizia mortuaria, approvato con R.D. 21.12.1942, n. 1880, stabilisce che ogni cimitero deve avere almeno un custode, compiti primari di quest’ultimo sono: la ricezione dei cadaveri, accompagnati dalla necessaria documentazione, la determinazione del loro seppellimento, secondo il duplice sistema della inumazione e della tumulazione; la disciplina della esumazione e delle estumulazioni in base ai criteri regolamentari vigenti; e, infine, la documentazione in registri a duplice esemplare (da compiersi personalmente) di ogni operazione relativa ai cadaveri accolti nel cimitero. Per ciò che attiene a quest’ultima mansione, la legge precisa che il custode debba dare atto, nel doppio registro, oltre che delle generalità esatte della persona, cui appartenne in vita il cadavere, di ogni altra circostanza (locale e temporale), idonea a documentare il lungo e spesso complicato iter, cui la spoglia umana sia stata in concreto assoggettata. Date le specifiche modalità della regolamentazione, risulta chiaro che il legislatore ha inteso attribuire al custode funzioni di carattere pubblicistico (custodia del cimitero, comunale o consorziale), in esse compresa quella di documentare personalmente il movimento dei cadaveri nell’ambito del cimitero, nonché le molteplici vicende subite da ciascuno dei medesimi, per disposizione e per diretta sorveglianza del funzionario a ciò preposto. L’atto pubblico, previsto dal regolamento, è destinato a rispecchiare, per certificazioni dirette del pubblico ufficiale investito del compito, anche ciò che è stato da lui fatto, onde va attribuita al documento in questione la natura di atto pubblico fide faciente (fattispecie di falsificazione dei registri del cimitero da parte del custode).

  2. Buongiorno, svolgo da anni al cimitero la mansione da custode, dove mi viene attribuito il ritiro dei documenti , firma degli affidi ceneri, pulizia dei bagni manutenzioni varie assisto a estumulazioni e le organizzo come tutto il resto….ho responsabilita’ sui materiale e necrofori ma la mia categoria e’ B1 e’ giusta ? i miei colleghi sono anche loro B1…ma le resposabilita’ solo a me…saluti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.