Il Governo intende digitalizzare e semplificare procedure di sepoltura e cremazione

Si informa che con un qualche ritardo il DDL di iniziativa governativa “recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024, è stato trasmesso al Senato in prima lettura, assumendo il numero AS 1184.
Di interesse del settore funerario è il Titolo II – Misure di semplificazione in favore dei cittadini, Capo I – Semplificazione dei procedimenti amministrativi in favore dei cittadini, art. 11 (Misure di semplificazione in materia di rilascio delle autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all’affido o dispersione delle ceneri.
Di seguito si riporta integralmente l’art. 11 e a seguire la parte di relazione illustrativa che lo riguarda.
All’interno della sezione PREMIUM, nel pannello, è possibile seguire l’iter del provvedimento.

Art. 11. (Misure di semplificazione in materia di rilascio delle autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all’affido o dispersione delle ceneri)
1. All’articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: « l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia », sono inserite le seguenti: « anche in modalità digitale, » e dopo le parole: « acquisito un certificato in
carta libera » sono inserite le seguenti: « , o con modalità digitale, »;
b) dopo la lettera a), è inserita la seguente: « a-bis) gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione
e l’affido o la dispersione delle ceneri sono formati e inoltrati tempestivamente da parte del comune in cui è avvenuto il decesso agli aventi titolo o all’impresa funebre incaricata, anche per via telematica; »;
c) dopo la lettera b), è inserita la seguente: « b-bis) le dichiarazioni di cui alla lettera b), numero 3), sono rese con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale, garantendo in ogni caso l’identità del dichiarante e sono acquisite, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, anche per via telematica; ».

Estratto relazione illustrativa

Art. 11
La disposizione contiene misure di semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all’affido o dispersione delle ceneri.
In particolare, al fine semplificare le procedure connesse al rilascio delle autorizzazioni in materia di inumazione, tumulazione, cremazione e affido o dispersione delle ceneri si prevede la possibilità di digitalizzare tutte le fasi dei relativi processi, ossia dalla richiesta fino alla trasmissione del provvedimento autorizzatorio agli aventi titolo e all’impresa funebre incaricata a partire dalle comunicazioni che vengono redatte dalla direzione sanitaria competente, , dal medico curante e dal medico necroscopo o dall’impresa funebre su incarico degli aventi titolo.

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