Si informa che con un qualche ritardo il DDL di iniziativa governativa “recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024, è stato trasmesso al Senato in prima lettura, assumendo il numero AS 1184.
Di interesse del settore funerario è il Titolo II – Misure di semplificazione in favore dei cittadini, Capo I – Semplificazione dei procedimenti amministrativi in favore dei cittadini, art. 11 (Misure di semplificazione in materia di rilascio delle autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all’affido o dispersione delle ceneri.
Di seguito si riporta integralmente l’art. 11 e a seguire la parte di relazione illustrativa che lo riguarda.
All’interno della sezione PREMIUM, nel pannello, è possibile seguire l’iter del provvedimento.
Art. 11. (Misure di semplificazione in materia di rilascio delle autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all’affido o dispersione delle ceneri)
1. All’articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: « l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia », sono inserite le seguenti: « anche in modalità digitale, » e dopo le parole: « acquisito un certificato in
carta libera » sono inserite le seguenti: « , o con modalità digitale, »;
b) dopo la lettera a), è inserita la seguente: « a-bis) gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione
e l’affido o la dispersione delle ceneri sono formati e inoltrati tempestivamente da parte del comune in cui è avvenuto il decesso agli aventi titolo o all’impresa funebre incaricata, anche per via telematica; »;
c) dopo la lettera b), è inserita la seguente: « b-bis) le dichiarazioni di cui alla lettera b), numero 3), sono rese con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale, garantendo in ogni caso l’identità del dichiarante e sono acquisite, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, anche per via telematica; ».
Estratto relazione illustrativa
Art. 11
La disposizione contiene misure di semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all’affido o dispersione delle ceneri.
In particolare, al fine semplificare le procedure connesse al rilascio delle autorizzazioni in materia di inumazione, tumulazione, cremazione e affido o dispersione delle ceneri si prevede la possibilità di digitalizzare tutte le fasi dei relativi processi, ossia dalla richiesta fino alla trasmissione del provvedimento autorizzatorio agli aventi titolo e all’impresa funebre incaricata a partire dalle comunicazioni che vengono redatte dalla direzione sanitaria competente, , dal medico curante e dal medico necroscopo o dall’impresa funebre su incarico degli aventi titolo.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
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