Il Friuli Venezia Giulia ha una sua legge per la cremazione

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato la proposta di legge sulle cremazioni che prevede anche l’utilizzo di bare “ecocompatibili”. La proposta e’ stato approvato a larga maggioranza, con il voto favorevole di maggioranza e opposizione. Il voto in aula ha registrato la sola astensione del consigliere Franco Brussa del Pd. La proposta di legge prevede l’istituzione di un Registro comunale, nel quale i cittadini possono indicare la volonta’ di far disperdere le proprie ceneri, anziche’ farle seppellire. Le ceneri potranno essere disperse sia in aree specifiche all’interno dei cimiteri, sia in zone private (ma a una distanza non inferiore a 200 metri dalle abitazioni) sia in mare, nei fiumi e nei laghi, ma – e’ precisato nella proposta di legge – lontano dalle imbarcazioni. Nel testo si prevede anche la possibilita’ di cremare le salme sepolte da almeno dieci anni e infine di poter creare, in associazione tra Comuni, apposite strutture dove tenere le cerimonie di commiato. La proposta prevede anche la creazione di nuovi impianti per la cremazione, almeno uno per ciascuna delle quattro province. La bonta’ dell’intervento legislativo – e’ stato affermato – si evidenzia anche per il fatto che attualmente manca un quadro normativo nazionale e pur non avendo ancora tutte le competenze, il Friuli Venezia Giulia si impegna a dare su questa delicata materia una risposta che ha anche il valore di un indirizzo e di una sintonia con esigenze molto sentite.

Written by:

@ Redazione

9.176 Posts

View All Posts
Follow Me :

One thought on “Il Friuli Venezia Giulia ha una sua legge per la cremazione

  1. 1. Approda in Aula la proposta di legge regionale sulla destinazione delle ceneri da cremazione. La relazione è unica e porta la firma di Paolo Ciani (PdL) e Sergio Lupieri (PD).

    Il provvedimento origina delle proposte depositate durante la scorsa legislatura e unificate tramite un comitato ristretto, dopo una lunga ed esaustiva tornata di audizioni. Attualmente porta la firma dei consiglieri del PdL Ciani, Massimo Blasoni, Antonio Pedicini e Franco Dal Mas.

    Lupieri ha ripercorso la storia delle prassi funerarie – nel 1963 la Chiesa Cattolica permise ai suoi fedeli la cremazione – e le percentuali europee di tale pratica (in Italia circa all’8%, 18% in Austria, 17% in Spagna, 47% in Slovenia, ben 72% in Gran Bretagna e 76% nella Repubblica Ceca) Ciani e Lupieri rilevano che la materia è complessa sotto l’aspetto giuridico, toccata dalla riforma del Titolo V della Costituzione e con la normativa statale incompleta e oscura in alcune sue disposizioni.

    Altre Regioni hanno recentemente approvato leggi in materia e il provvedimento in discussione mira a colmare la lacuna legislativa statale, per garantire ai cittadini del Friuli Venezia Giulia la possibilità di avvalersi della pratica della dispersione delle ceneri, visto anche il notevole aumento della domanda in tal senso. Ciani ha rimarcato tale argomento con dati. La presenza in regione di soli due forni crematori genera liste d’attesa molto lunghe.

    I relatori hanno anche segnalato gli altri motivi che hanno portato a questa proposta: limitare l’esigenza dei Comuni di ampliare le sedi cimiteriali e offrire, a quanti scelgono la cremazione, di poterlo fare più facilmente e a costi meno onerosi. Il provvedimento contiene due novità: la possibilità di utilizzare feretri ecologici e la facoltà di esprimere la volontà di avvalersi di tale pratica anche tramite l’anagrafe.

    La norma si compone di 13 articoli. Dopo le finalità di salvaguardia della libera scelta della cremazione (art. 1), l’articolo 2 interviene sull’affidamento e sulla dispersione delle ceneri, autorizzata dal Comune e si esprime sulla volontà del defunto e sulle modalità di libera scelta. L’articolo 3 indica i luoghi e le modalità della dispersione delle ceneri, mentre al 4 sono elencate le modalità di conservazione delle urne. Disciplina la cremazione dei resti delle salme inumate o tumulate l’articolo 5, le caratteristiche dei feretri per cremazione sono trattate al 6. Le targhe che ricordano le persone cremate da porre nei cimiteri, sono oggetto dell’articolo 7, l’8 prevede la realizzazione delle strutture del commiato. I regolamenti comunali saranno predisposti su uno schema regionale (art.9), al 10 sono stabilite le sanzioni amministrative, il piano regionale di coordinamento viene trattato all’11, il 12 promuove l’informazione regionale sulle pratiche funerarie. La retroattività della legge è prevista all’articolo 13.
    2.
    Dopo le relazioni, non si è tenuto alcun intervento nell’ambito della discussione generale, ma a prendere la parola, a nome della Giunta, è stato l’assessore competente Roberto Molinaro per sottolineare che il provvedimento beneficia positivamente di una attività istruttoria condivisa.

    La bontà dell’intervento legislativo – per Molinaro – si evidenzia anche per il fatto che attualmente manca un quadro normativo nazionale e pur non avendo ancora tutte le competenze, la Regione si è impegnata a dare su questa delicata materia una risposta che ha anche il valore di un indirizzo e di una sintonia con esigenze molto sentite.

    L’Assemblea ha quindi iniziato l’approvazione dell’articolato accompagnato da diversi emendamenti.
    3.
    La proposta di legge sulla destinazione delle ceneri da cremazione è stata approvata a maggioranza, con la sola astensione, annunciata, del consigliere Franco Brussa (PD) che, pur dichiarandosi favorevole alla cremazione si è dichiarato contrario alla dispersione delle ceneri. Critico in particolare in merito all’articolo 7 perché – ha sottolineato – è ipocrita parlare di senso comune della morte e poi prevedere la dispersione delle ceneri o la loro conservazione a casa.
    Nelle dichiarazioni di voto è intervenuto anche il consigliere Piero Colussi (IdV-Citt) sottolineando la soddisfazione del suo Gruppo per la previsione di un impianto di incenerimento nell’ambito di ciascuna provincia.
    Veloce l’approvazione dell’articolato e degli emendamenti, tutti accolti, alcuni dei quali di contenuto essenzialmente tecnico. Tra le modifiche più significative introdotte, la riformulazione della parte dell’articolo 1 per dire che la legge disciplina l’affidamento delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e la loro eventuale dispersione.
    All’articolo 2, un comma aggiuntivo riguarda, tra l’altro, la volontà del defunto per l’affidamento delle proprie ceneri e l’indicazione della persona affidarla che – questa la novità – può essere anche diversa dal famigliare. Senza modifiche l’articolo 3 riguardante i luoghi di dispersine delle ceneri, mentre al 4 (modalità di conservazione delle urne affidate), un emendamento precisa che in caso di rinuncia all’affidamento o in caso di decesso dell’affidatario, il competente Ufficio comunale dà notizia della destinazione dell’urna al Comune di ultima residenza del defunto.
    La modifica all’articolo 5 introduce il termine “salme” in luogo di “resti mortali”, mentre all’8, inerente le strutture per il commiato, si precisa che esse sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo riguardo l’accesso, “anche al di fuori del Comune di decesso o residenza”.
    Importante e condiviso anche l’emendamento integrativo all’articolo 11 con il quale si stabilisce che il piano regionale preveda la realizzazione di almeno un impianto in ogni territorio provinciale (in luogo dell’espressione “area vasta”), posto che le province di Udine e Trieste già ce l’hanno, che a Pordenone c’è e deve essere attivato, e che a Gorizia è in costruzione.
    Fonte: http://www.consiglio.regione.fvg.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.