IL “diritto d’asilo” ex post per i resti mortali: un falso problema!

Il seppellimento di cadaveri di persone non decedute (1) nel territorio (2) di un comune o non aventi in esso in vita la residenza (3), è sicuramente possibile secondo quanto previsto dall’art. 50 comma 1, lettera C, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Resti mortali, ossa, ceneri provenienti i primi da esumazione ed estumulazione i secondi solo da estumulazione (le ossa non possono, infatti, esser inumate e nemmeno le ceneri, ma solo tumulate o sparse in ossario comune) esaurito il titolo di accoglimento all’estinguersi della concessione o del periodo legale di sepoltura potrebbero esser conferiti al comune di decesso o a quello di residenza, con obbligo di accettazione da parte di quest’ultimo il quale dovrebbe approntare maggior (4) spazio nel campo di terra per indecomposti, nell’ossario e nel cinerario comuni.

Allora il titolo di accettazione nel cimitero ex art. 50 D.P.R. 285/90 si dilata anche al tempo successivo rispetto al periodo legale di sepoltura, oltre il quale i cadaveri divengono necessariamente solo resti mortali, ossa o ceneri?

Semplificherei, considerando che ossa e resti mortali (nel significato ex art. 3, 1, lett. b) D.P.R. 15/7/2003, n. 254) sono destinati a permanere nel cimitero in cui è stato sepolto, a suo tempo (5), il cadavere ex art. 50 comma 1 lettera e) D.P.R. 285/90.

Un eventuale trasferimento altrove, non potrebbe che avvenire su richiesta dei familiari e, quindi, a totale loro carico (compresa l’esumazione ordinaria, oggi (da oltre 12 anni) a titolo oneroso dopo l’avvento dell’art. 1 comma 7 bis L. 28 febbraio 2001 n. 26).

L’ammissione in un cimitero diverso da quello di prima sepoltura presuppone pur sempre un trasporto, mentre per ossa o ceneri (6) non sussistono problematiche igienico-sanitarie (art. 36 comma 1 e art. 80 comma 5 D.P.R. 285/90) non pare opportuno il trasporto di esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo da parte dei famigliari del defunto con normali veicoli.

Questa limitazione è supportata da almeno due motivi:
1) gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo racchiusi nei contenitori di cui alla Risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004 occupano, comunque, molto spazio poiché, soprattutto in caso di corificazione mantengono pressoché inalterate le originarie dimensioni del cadavere al momento del funerale;
2) vi è pur sempre il rischio di fenomeni percolativi, quando si sia in presenza di resti ricoperti ancora da parti molli. La cassa, infatti, soprattutto se di materiale fragile e leggero, in caso di cattivo confezionamento potrebbe squarciarsi oppure si potrebbero produrre accidentali strappi nel dispositivo plastico a effetto impermeabilizzante adottato ai sensi dei decreti Ministeriali emanati ex Art. 31 DPR n. 285/1990, in sostituzione dello zinco, quando si rilevi il rischio di contaminazione ambientale dovuta a perdite di liquami cadaverici.)

L’accoglimento istituzionale in un cimitero esclude a priori un rapporto concessorio (altrimenti saremmo dinnanzi alla sepoltura privata, istituto diverso e regolato da altre norme di cui agli artt. 90 e 93 del D.P.R. 285/90) si estrinseca in queste forme di trattamento:

1) inumazione in campo comune per i cadaveri;
2) sversamento in cinerario comune per le ceneri;
3) deposizione in ossario comune per le ossa;
4) interro supplementare per almeno 5 anni in campo indecomposti per esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo (riducibile a 2 se il resto mortale è addizionato con sostanze favorenti la scheletrizzazione ai sensi della Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10.

Ossa o corpi inconsunti per effetto di saponificazione, mummificazione, corificazione e ceneri provenienti da un primo periodo di sepoltura afferiscono sempre al comune di prima sepoltura per:
1) procedimento autorizzatorio (art. 3 comma 3 D.P.R. 254/2003 e paragrafo 6 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10);
2) destinazione ultima o sistema di smaltimento (con assunzione dei relativi oneri gestionali se gli aventi titolo non esercitano il loro jus sepulcrhi).

Il comune, infatti, deve esser autosufficiente disponendo di adeguati:
1) ossari comuni (art. 67 D.P.R. 285/90);
2) cinerari comuni (art. 80 comma 6 D.P.R. 285/90);
3) quadra di terra per indecomposti (art. 58 comma 2 D.P.R. 285/90).

Gli Artt. del D.P.R. 285/90 dei cui sopra definiscono obbligatoria la presenza di un ossario o un cinerario in cui disperdere in forma promiscua ed indistinta rispettivamente: ossa (7) e ceneri, mentre ai sensi dell’art. 58 comma 2 (precisato e richiamato da paragrafo 10 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24) nel calcolo del fabbisogno di campi d’inumazione deve esser considerata anche l’incidenza di eventuali inconsunti da sottoporre ad ulteriore turno di rotazione in campo comune.
In realtà la norma si intende rispettata quando, in un comune con più cimiteri, questi impianti siano presenti anche in un solo camposanto (si veda il regolamento regionale emiliano romagnolo 23 maggio 2006 n. 4 e quello lombardo 9 novembre 2004 n. 6, nonché quello marchigiano 9 febbraio 2009 n. 3).
A questo punto si potrebbe ragionare più correttamente di titolo di accettazione non nel cimitero comunale ma nel sistema cimiteriale del comune per ossa, ceneri e resti mortali.

La lettera e) dell’art. 50 D.P.R. 285/90 circoscrive, dunque, il diritto ad esser ricevuti e permanere nel sistema cimiteriale non solo ai cadaveri (di persone appena decedute) ma anche alle loro trasformazioni di stato, ossia ossa, resti mortali, ceneri, anche per favorire, nel tempo, la stabilità delle sepolture (8). L’unica eccezione, in tema di cadaveri e resti mortali potrebbe esser rappresentata dall’inefficienza (9) dei campi di terra a garantire in tempi ragionevoli una completa mineralizzazione (10) dei tessuti organici a cui ovviare, senza giungere alla drastica soppressione del cimitero, con un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente con cui congelare tout court le inumazioni nella quadra satura e dirottarle verso un altro camposanto (11) dove convogliare le nuove sepolture, in campo di terra, della zona.
Ossia ossa, resti mortali, ceneri dopo un primo periodo di sepoltura in un diverso cimitero non possono esser conferite d’ufficio in uno dei cimiteri del comune di decesso o di residenza e la loro destinazione obbligatoria è il cinerario, l’ossario o il campo indecomposti, escludendosi a priori una sepoltura privata che potrebbe sorgere solo dietro il sorgere di una concessione.
Il titolo d’accettazione “d’ufficio” o per meglio dire istituzionale si esaurisce, quindi, dopo la prima destinazione di cadaveri e loro trasformazioni di stato.

 

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(1) Le ossa di uno sconosciuto vanno nel cimitero del comune di rinvenimento ex art. 6 D.P.R. 285/1990 ed in analogia con l’art. 72 del D.P.R. 396/2000.

(2) I requisiti dell’art. 50 D.P.R. 285/1990 sono riferiti – sempre – al momento del decesso. Tra l’altro, la residenza nel comune al momento della morte altro non significa che appartenenza al comune stesso, mentre la morte del comune richiama l’evento del decesso sul territorio (cosa che richiama l’ambito delle funzioni amministrative dei comuni ex art. 13 D.Lgs. 267/2000). Si tratta requisiti che stabiliscono un obbligo (minimo, non derogabile in senso restrittivo) di accoglimento per il comune. Tuttavia, il comune, con il proprio Regolamento comunale, può estendere i criteri di accoglibilità anche ad altre fattispecie. Si deve tenere distinto l’obbligo rispetto a quello che (nell’esercizio della potestà regolamentare) il comune possa ammettere.

(3) Le funzioni del comune sono rivolte alla propria popolazione ex art. 13 D.Lgs. 267/2000.

(4) Si noti l’antieconomicità di questa soluzione puramente teorica.

(5) Diverso, invece, è il caso delle ceneri dalle quali l’affidatario receda.

(6) L’unica eccezione potrebbe essere la contaminazione delle ceneri con nuclidi radioattivi regolamentata dal D.Lgs. 9/5/2001, n. 257.

(7) Ossario e cinerario potrebbero fisicamente insistere nello stesso manufatto (una botola, un tubo ipogeo, un cubo in muratura …).

(8) Sul diritto delle spoglie mortali a riposare in pace si veda la sentenza del C.E.D.U. (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul carattere di sacralità del sepolcro.

(9) Nei casi più gravi può esser deliberato il cambio di destinazione del campo di terra, sino ad arrivare all’extrema ratio dell’ultimo paragrafo Art. 82 comma 2 (trasferimento del cimitero) e del successivo Capo XIX (soppressione del camposanto per inidoneità ed inefficienza conclamate).

(10) Il DPR 285/1990 è, a questo proposito categorico: se l’indecomposizione dei cadaveri diventa un problema di massa ed “endemico” il Comune e l’A.S.L. devono valutare se sussistano le condizioni per l’applicazione dell’art. 82 comma 2 (prolungamento del periodo legale di sepoltura). In particolare si richiama, però, l’attenzione su questo aspetto: lo stesso Ministero della Sanità ha riconosciuto che, data la natura del fenomeno. spesso “il protrarsi del tempo di inumazione non servirebbe ad altro se non a rendere indisponibili ulteriormente fosse per successive inumazioni”.

(11) Nell’ambito della pianificazione cimiteriale, qualora il comune disponga di più campisanti, il fabbisogno (inteso come superficie necessaria e bastevole dei lotti da adibire a campi di inumazione) può esser assicurato anche attraverso solo di questi.

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Carlo Ballotta

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