Tutti i cimiteri devono essere provvisti di un servizio di custodia, siano essi tanto comunali, quanto “consorziali”, così recita l’Art. 52 comma 1 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
Il termine di “servizio di custodia” consente di conferire una rilevanza differente rispetto alla sorveglianza di tipo tradizionale, in cui vi era un particolare attenzione al ruolo del custode, pressoché assente, salve le previsioni (vetuste!) concernenti l’abitazione del custode rinvenibili negli artt. 56 e 64 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; così si è passati dal custode, come figura individuale e, di norma, persona fisica, ad un servizio, ponendo l’accento sull’aspetto organizzativo.
La mansione di custodia può infatti avere un significato materiale e concreto, ma anche un’accezione funzionale che diviene decisamente più ampia e coinvolge compiti gestionali più complessi ed articolati nel laborioso meccanismo della “macchina cimiteriale”.
Se nei precedenti regolamenti succedutisi in epoca post-unitaria, ad esempio, il custode svolgeva anche funzioni più eclettiche, di ordinaria amministrazione del cimitero, come nel caso della regolazione delle esumazioni ordinarie.
Tale potestà, ora, è stata assegnata all’autorità comunale dall’art. 82, comma 4, D.P.R. n. 285/1990, togliendo alla custodia cimiteriale anche questo livello di autonomia (e qui – volutamente – senza entrare nel merito di tale scelta), così da ridurne l’incarico ad un campo molto più operativo ed esecutivo, rispetto al passato.
Il servizio di custodia viene, tuttavia, a costituire un insieme di attività di maggior respiro rispetto ad una mera concezione tangibile e strumentale della guardia stessa, interessando varie fasi e momenti.
Ciò comporta questo risvolto: il responsabile del servizio può essere individuato in un addetto amministrativo senza che necessariamente abbia la propria sede [1] in prossimità del cimitero.
Il responsabile del servizio di custodia potrebbe, quindi, operare in modo nettamente separato rispetto al cimitero, avendo sede presso gli uffici comunali a condizione che svolga un lavoro di organizzazione e sovraintendenza verso personale necroforo in servizio presso il cimitero.
Se ne può desumere, pertanto, che non sussiste più alcun onere esplicito di designare nella pianta organica del personale il profilo “ad hoc” di una persona preposta alla “custodia e guardia” del cimitero.
Anzi, alcune operazioni di natura meramente manuale potrebbero anche prestarsi a venire assicurate con tecniche che prescindano per la gran parte dall’intervento umano, come nel caso dell’apertura e chiusura degli accessi per i quali potrebbe farsi ricorso a sistemi in qualche modo automatizzati o comandati a tempo da impianti meccanici o, comunque, robotizzati.
La normativa attuale prende in considerazione principalmente la fase dell’esercizio, spostando la propria attenzione sul servizio di custodia, inteso come un plesso di attività che comprendono anche quelle di manovalanza, ma non solo quest’ultime.
Se il D.P.R. n. 285/90, pur nella propria post-maturità lessicale rispetto ad altre fonti del diritto, anche di rango superiore, coeve rispetto alla sua stessa emanazione, supera la classica impostazione del custode del cimitero, prendendo in considerazione piuttosto il responsabile del servizio di custodia del camposanto, cioè incentrando l’attenzione sull’aspetto amministrativo, per certi versi giuridico, il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 fa, addirittura, riferimento (Art. 17) alla professione del responsabile del cimitero.
Forse, in numerosi casi, i due profili di responsabili (del servizio di custodia e del cimitero) possono venire, gestionalmente, a coincidere, ma non va esclusa la possibilità, specie negli organigrammi di maggiori dimensioni, che vi sia distinzione, probabilmente con la collocazione del “servizio di custodia” come uno dei “servizi” del cimitero e, conseguentemente, in tale evenienza, con la subordinazione del relativo responsabile al responsabile generale del cimitero, nella sua completezza e pluralità di servizi operanti.
La distinzione, quando organizzativamente presente, non è solo nominalistica e può diventare dirimente, considerando come il responsabile del cimitero sia destinatario dell’incarico di sovrintendenza sul rispetto delle disposizioni del Regolamento di cui sopra, cioè è titolare della responsabilità legale connessa alla sua applicazione con relativo apparato di diritto punitivo.
Tra l’altro, non si tratta di una disposizione particolarmente innovativa, se si ha presente l’intera architettura normativa del vecchio D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dei suoi provvedimenti attuativi ora abrogati dall’Art. 264 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e confluiti nel Testo Unico Leggi Ambientali, così come novellato, nella sua Parte IV dal D.LGS n. 205/2010 e s.m.i.
Innovativa è, però, la sua individuazione, in termini così espliciti.
[1] Consiglio di giustizia amministrativa, Regione Sicilia, 18 marzo 1967 n. 108 – Ai sensi del penultimo comma dell’art. 114 del regolamento cimiteriale di Messina e del regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con R.D. 25.8.1892 n. 448, il direttore del cimitero della predetta città esercita effettivamente le mansioni di custode e deve risiedere presso il cimitero, mentre il personale da lui dipendente con la qualifica di custode deve considerarsi suo delegato; pertanto è al direttore del cimitero che spetta l’alloggio ivi esistente e non ai custodi suoi dipendenti.
Vorrei sapere quale mansioni deve svolgere un operatore cimiteriale con livello ex A2, e se puo usare mini escavatore, fare esumazioni, estumulazioni. Grazie
X Mario,
Lei vorrebbe esser formato (nozioni base, almeno o anche moduli di aggiornamento continuo) sull’incarico che già per altro ricopre? Bene, tutto si può fare, ma quanto può costarLe una formazione specifica e personalizzata per la mansione (immagino io) di responsabile servizio custodia cimiteriale? Non è questa, infatti, la sede per una trattazione dettagliata (adempimenti minimi di legge, gestione registri e tenuta degli archivi, rapporti con le altre PP.AA., posizione giuridica nei confronti dell’autorità giudiziaria) della Sua funzione ad personam, pur sempre tra colleghi della polizia mortuaria. Quindi ragioniamo già di gente nel settore funerario da anni, con la giusta esperienza per poterLe davvero esser di aiuto. La risposta a questo punto non ad una sola domanda, ma ad una serie di quesiti, seppur molto circostanziati e precisi, sarà di livello professionale, richiede, dunque, la preliminare apertura di apposito fascicolo in cui il suo caso sarà esaminato e scrutinato con cura. dai nostri esperti. Il servizio reso è a titolo oneroso, secondo un preciso tariffario, con costi di mercato e molto competitivi per l’utenza. Consideri la possibilità di acquisire pacchetti di soluzioni ai problemi proposti. I prezzi sono vantaggiosi, ma spassionatamente ed addirittura contro il mio bieco interesse personale, consiglio invero di consultare questo link:
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sono un custode cimiteriale comunale desideravo piu’ precisamente i miei doveri su l’argomento come competenze grazie