L’inumazione è stata, per molto tempo, un sistema di sepoltura assicurato gratuitamente, a carico della collettività, così come il trasporto funebre in privativa (Art. 1 comma 1 punto 8 R.D. n.2578 del 15 ottobre 1925 ora abrogato con l’Art. 35, 12, lett. g) L. 28/12/2001, n. 448) e la stessa provvista dei feretri, oltre all’ovvia realizzazione e manutenzione dei cimiteri (Art. 824 comma 2 Cod. Civile, Art. 51 comma 1 D.P.R 285/90, Art. 91 lett. f) punti 11 e 14 T.U.L.P.C. approvato con R. D. n. 383 del 3 marzo 1934 [1], Capitolo IV R. D. n.2322/1865 e, soprattutto Allegato c L. n. 2248/1865) corrispondente ad una concezione reputata normale, per la quale la sepoltura dei cadaveri costituisce un incombente della comunità locale; così che anche lo stesso impianto ed esercizio dei cimiteri è stato elevato a compito istituzionale, indispensabile per i Comuni, in tutta la legislazione italiana post unitaria, sino ai giorni nostri.
Ad esempio: il R.D. 6 settembre 1874, n. 2120 testualmente così recitava – “Art. 59 – Nello spazio destinato a cimitero non è compresa quella estensione che il municipio può destinare per le sepolture private, o riserbare a titolo di onoranza per la sepoltura dei cittadini illustri e benemeriti del paese.”
Il cimitero dell’800, quello, per intenderci, post editto napoleonico di St. Cloud, ma anche fino a metà del ‘900, è fondamentalmente formato da uno o più campi comuni racchiusi da una cinta muraria di una certa altezza, contro le intrusioni di animali randagi, dove si seppellisce in terra, soggetto/i a rotazione ogni 10 anni, circondato/i o inframezzato/i da aree in concessione perpetua su cui, sovente, si costruisce un sepolcro a sistema di tumulazione.
In queste ultime giacciono le salme delle classi sociali elevate e dell’alta borghesia.
Il servizio fornito era essenziale: scavo della buca, calata del feretro con 2 funi, riempimento della fossa, apposizione di una croce o di un cippo identificativo.
Per le tombe lo schema si discostava di poco laddove vi fosse un tumulo, comprendendovi le opere murarie occorrenti.
La vera differenza stava nell’apporto dello scultore o dell’artista e per il fatto che nel campo comune si sarebbe provveduto ad esumazione dopo i 10 anni e quindi alla rotazione della quadra di terra per i nuovi venuti, mentre per le tombe, specie a concessione illimitata, si si sarebbe proceduto all’accumulo di salme, fino al completamento della capienza del sepolcro stesso, laddove lo stesso jus sepulchri sarebbe spirato ex se, divenendo non più esercitabile.
I progettisti concepirono i cimiteri dell’800 come luoghi di meditazione, spesso traslandovi soluzioni proprie delle cappelle delle chiese (utilizzate anch’esse in precedenza come luoghi di sepoltura) o dei claustri monacali, appositamente reinventati come loggiati.
Nel cimitero le tombe dei ricchi ripercorrevano gli stessi schemi delle tombe interne alla chiesa: quindi sepoltura in sarcofago o tumulazione in camera sotterranea.
Le sculture, i basso o gli altorilievi, le iscrizioni nella pietra, costituivano il mezzo attraverso il quale comunicare le sembianze del defunto (allora non c’era la fotografia) e ancor più spesso gli stati d’animo di chi aveva perduto una persona cara.
Questa è la nostra percezione di quel cimitero, che noi chiameremmo, a ragione, monumentale.
In realtà è una immagine distorta in quanto il monumento funebre sarebbe stato prerogativa solo il 2-3% della popolazione, quella con maggiori possibilità economiche.
Però è questa la traccia tangibile delle forme di sepoltura che ci è rimasta di quel periodo. Il restante 97-98% delle salme era inumato, spesso in fosse comuni, con un semplice cippo o una croce a ricordo, di cui abbiamo memoria in qualche stampa dell’epoca o nelle fotografie di inizio ‘900.
Le strutture di servizio del cimitero erano: camera mortuaria, sala autopsie ove presente, crematorio ove esistente, ossario, cappella in cui officiare i riti religiosi.
L’unico vero bisogno che prepotentemente ci viene tramandato dalle cronache dei primi dell’800 è l’insoddisfazione del popolo per lo spostamento del cimitero lontano dall’abitato.
[1] Abrogato in parte già dalla Legge n.142/1990 e integralmente dall’Art. 274 D.Lgs n.267/2000.
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