È stato pubblicato recentemente sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italia (MIMIT) il decreto direttoriale 31 agosto 2023 – Linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete.
Il decreto adotta, in attuazione del decreto legislativo 201/2022 (art. 8) – testo unico sui servizi pubblici locali, le linee guida necessarie alla redazione del piano economico finanziario (allegato n.1) e lo schema contenente l’individuazione degli indicatori di qualità (allegato n. 2) a cui gli Enti locali potranno attenersi per la regolamentazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica.
Tra i 5 servizi SIEG non a rete individuati dal decreto vi sono i servizi cimiteriali e le luci votive.
Di seguito i link ai testi del:
Decreto (pdf)
Allegato 1 – Linee guida per la redazione del piano economico-finanziario (pdf)
Allegato 2 – Schema contenente l’individuazione degli indicatori di qualità (xlsx)
Nelle premesse è esplicitamente chiarito quanto segue:
Scopo del presente documento è quello di definire le linee guida da seguire per la redazione del Piano economico finanziario, di seguito PEF o Piano, nel caso di affidamento dei servizi pubblici locali non a rete.
Il Piano è un documento che deve attestare la sostenibilità del progetto e dare conto dell’equilibrio economico e finanziario. In particolare, il PEF deve mettere in evidenza, così come delineato dal D.lgs. 201/2022, per tutta la durata dell’affidamento del servizio pubblico locale, “i costi, i ricavi, gli investimenti e i relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell’assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento”.
Nelle ipotesi in cui gli enti locali debbano (a legislazione vigente) o comunque decidano di predisporre il PEF, ciò può avvenire sulla base delle presenti Linee guida, nelle quali sono descritte l’articolazione, i contenuti minimi e i principali indicatori economici e finanziari del Piano.
A ciò si aggiunge, in coerenza con le disposizioni di legge, che:
– per gli affidamenti di durata non superiore a 5 anni, considerato che tali gestioni di durata limitata non richiedono, in generale, un particolare sforzo di investimento, non risulta necessaria l’elaborazione del piano economico-finanziari – pur restandone una facoltà per gli enti – ove ciò non sia già reso obbligatorio da altre disposizioni di legge o da norme di settore;
– sempre per affidamenti di servizio di durata fino a 5 anni, anche nel caso si provveda alla redazione del piano economico finanziario, non vi è obbligo di procedere a un suo aggiornamento su base triennale.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
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