I rifiuti lapidei ed inerti prodotti nelle aree cimiteriali e provenienti da lavori di edilizia sono rifiuti speciali

Con nota del 14 maggio 2021 n. 51657, avente per oggetto “Decreto legislativo n. 116/2020 – criticità interpretative ed applicative – chiarimenti”, il Ministero della transizione ecologica (MITE) ha risposto a diversi quesiti tra cui quello sulla qualificazione come rifiuto speciale o urbano di materiali da costruzione e demolizione (C&D) prodotti nelle aree cimiteriali.
L’orientamento del MITE prospetta un ulteriore criterio di attribuzione della qualifica di rifiuto speciale previsto dalla norma. Difatti esplicitamente chiarisce che: “i rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lettera b-sexies) si riferiscono a quei rifiuti provenienti da attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi” e aggiunge poi “quindi attività d’impresa”.
E a seguire conclude: “Ne discende, pertanto, che i rifiuti costituiti da materiali lapidei ed inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale se prodotti da attività d’impresa debbano essere classificati come rifiuti speciali.”.
Con circolare 1869 del 24 maggio 2021 Utilitalia SEFIT, ha analizzato in dettaglio i riflessi della risposta al quesito dato dal MITE, individuando criteri comportamentali particolarmente interessanti. Nel rimandare al testo della circolare per l’analisi e le motivazioni, di seguito si riassumono le principali implicazioni per i gestori dei cimiteri e dei crematori:
NATURA DEL SOGGETTO GESTORE:
non impresa in senso stretto, ma “attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi”.
…infatti nel settore cimiteriale operano in modo massiccio sia Comuni, tra l’altro proprietari del cimitero se demaniale (cioè Enti Locali che non sono impresa per definizione), sia una varia tipologia di Enti ed Associazioni senza scopo di lucro che gestiscono, talvolta in proprietà, interi cimiteri e talaltra o parti di cimitero in concessione o anche crematori. Si pensi alle Confraternite, alle Misericordie, alle Società di cremazione, ecc. Tuttavia, questa difficoltà potrebbe ritenersi superata avendo riguardo alla lettera dell’art. 183, co. 1 lett. b-sexies del TUA che fa chiaro riferimento non all’attività d’impresa, bensì all’attività di produzione (di beni e servizi). Pertanto la questione può considerarsi che si ritiene già chiarita dalla disposizione stessa.“.
Utilitalia SEFIT conclude la circolare estrapolando una serie di principi dalla nota del MITE e dalla normativa vigente, che permettono di dare una classificazione dei rifiuti come segue:
… a titolo esemplificativo e non esaustivo, si ritiene di poter classificare rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuto derivanti da aree cimiteriali:
− conseguenti le esumazioni ed estumulazioni;
− spazzamento strade, porticati, tombe e pulizia interna al perimetro cimiteriale;
− manutenzione del verde pubblico e privato, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, presente nel cimitero;
− rifiuti prodotti dai visitatori del cimitero e raccolti, nelle forme differenziata o indifferenziata (carte, fiori, ceri, lumini, plastiche, ecc.) derivanti dallo svuotamento di cestini o altri contenitori;
− vasi o altri oggetti abbandonati in forma anonima dai visitatori del cimitero nelle aree pubbliche;
– rifiuti dalla spogliazione dei feretri, prima dell’ingresso nel forno, di elementi metallici non essenziali (come maniglie, piedini, simboli religiosi e similari)
− rifiuti assimilabili ai domestici prodotti nel cimitero (uffici) e crematorio (ad es. in ufficio, sala del commiato).

Entrano nella classificazione di rifiuto speciale, anche se prodotti dentro l’area cimiteriale, per effetto dell’esclusione prevista dal co. 1, lett. b-sexies dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 116/2020, i rifiuti seguenti, citati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
− da costruzione e da demolizione prodotti all’interno del perimetro cimiteriale;
− da attività di produzione di beni e servizi destinati alla manutenzione di sepoltura
− dalla muratura e smuratura di tombe o sepolture in genere connesse a tumulazione e traslazione di feretri da una sepoltura ad un’altra;
− dalla raccolta e avvio a recupero o smaltimento di materiali lapidei, inerti e metallici, ecc. derivanti da smantellamento di tombe e sepolture in genere;
− dalla manutenzione del verde diverso da quello pubblico (ad es. per attività di potatura e sfalcio di piante in aree in concessione a privati).
− derivanti dall’attività di produzione di beni e servizi propri del crematorio, dopo il processo di combustione nel forno, e segnatamente quelli derivanti dalla depurazione dei fumi, dalle operazioni di pulizia dei sistemi filtranti, filtri a maniche, sonde, materiali refrattari, metallici o contenenti metalli dopo la separazione dalle ceneri umane.


E così conclude la circolare Utilitalia SEFIT:

Siffatta impostazione ha il pregio di mantenere immutate le indicazioni di classificazione specificate nel DPR 254/2003 e dalla Risoluzione Ministero Ambiente n. 1781 del 26/08/2009 – Informativa Nota ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) n. 31098 del 20/07/2009, avente ad oggetto “Rifiuti cimiteriali e rifiuti da crematori” e le classificazioni EER che ne derivano, fintanto che non siano emanate le linee guida del Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in base del nuovo art. 184, comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

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