Con l’articolo 3 del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.“ il Governo ha bloccato fino al 31.12.2009 le tariffe per le quali necessitano provvedimenti governativi, come meglio specificato nel testo, di cui si riporta il solo comma 1.
Con lo stesso provvedimento si invitano gli Enti Locali a provvedere, pur nella loro autonomia, al congelamento delle tariffe di competenza.
Il primo effetto potrebbe essere che i Comuni i quali non abbiano un sistema automatico di incremento tariffario per la cremazione, dovrebbero rivedere quelle tariffe col provvedimento generale di adeguamento del sistema tariffario, generalmente connesso al provvedimento di bilancio (per il quale ANCI, per protesta per le restrizioni agli Enti Locali, ha dato l’indirizzo di non approvarlo entro l’anno 2008, contrariamnete a quanto previsto dalla legge).
Invece per le altre tariffe del sistema funebre e cimiterale comunale, di norma vi erano provvedimenti ad hoc, decisi da GM e/o da CC.
Il secondo effetto del provvedimento governativo è la possibile sospensione del riallineamento triennale della tariffa massima per la cremazione, prevista con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con a salute, tra i valori riconosciuti in base la tasso di inflazione programmato e l’inflazione reale maturata nel frattempo.
Il settore tra quelli funerari più colpito dal D.L. 185/08 è quindi quello della cremazione, già alle prese con l’aumento del costo dei combustibili, ben superiore a qualunque tasso di inflazione programmato.
Art. 3.
Blocco e riduzione delle tariffe
1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2009, è sospesa l’efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l’adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico. Sono fatte salve, per il settore autostradale e per i settori dell’energia elettrica e del gas le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti.
Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l’applicazione della disposizione di cui al presente comma è rimessa all’autonoma decisione dei competenti organi di governo.… omissis ..