Giusto due parole sui registri cimiteriali

Al Congresso generale d’igiene svoltosi a Bruxelles nel settembre 1852 (l’altro ieri…appunto!), sulla Questione III, art. 2, si deliberava, tra l’altro, quanto segue:
‘ ‘ ‘ § 12. L’Autorità amministrativa dovrà tenere esatto registro del luogo, e della data di ogni sepoltura fatta, dietro un modello che verrà dato. ‘ ‘ ‘

La normativa nazionale, a partire dal R.D. 8/6/1865, n. 2322, ha costantemente previsto quelle registrazioni che oggi sono contemplate dall’art. 52 D.P.R. 10/09/1990, n. 285, con questa conseguenza: dovrebbe sempre risultare quali siano i feretri, le ossa o le ceneri i tumulati in un dato sepolcro privato, quale ne sia la tipologia costruttiva, recettiva o la durata; tanto piu’ che per ogni tumulazione dovrebbe essere stata documentato, ed autorizzato, l’accoglimento nella tomba ex art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, tuttavia, non sempre cio’ accade …

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Carlo Ballotta

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2 thoughts on “Giusto due parole sui registri cimiteriali

  1. Al Congresso generale d’igiene svoltosi a Bruxelles nel settembre 1852 (l’altro ieri), sulla Questione III, art. 2, si deliberava, tra l’altro, quanto segue: ‘ ‘ ‘ § 12. L’Autorità amministrativa dovrà tenere esatto registro del luogo, e della data di ogni sepoltura fatta, dietro un modello che verrà dato. ‘ ‘ ‘
    La normativa nazionale, a partire dal RD 8/6/1865, n. 2322, ha costantemente previsto quelle registrazioni che oggi sono contemplate dall’art. 52 DP.R. 10/9/1990, n. 285, questa conseguenza: dovrebbe risultare quali siano i feretri che sono stati tumulati nel sepolcro, tanto piu’ che per ogni tumulazione dovrebbe essere stata documentato, ed autorizzato, l’accoglimento nel sepolcro estensivamente ai sensi dell’art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285: tuttavia, non sempre cio’ accade …Ad ogni modo i libri cimiteriali ex art. 10 D.Lgs n. 267/2000 sono pubblici e formati dal responsabile del servizio di custodia, il quale ne cura la diligente tenuta, allora debbono *SEMPRE* esser annotati tutti gli spostamenti delle spoglie mortali, intra o extra moenia, nonchè le loro trasformzioni di stato (da cadavere ad ossa, ceneri, resti mortali inconsunti) intermedie o definitive, sino alla rispettiva dispersione di ossame o ceneri nell’ossario/cinerario comune, ultima destinazione – irreversibile, in quanto massiva, promiscua, anonima ed indistinta, solo in questo ultimo caso le mortales exuviae del de cuius, smarriscono la loro tracciabilità, tutte le operazioni cimiteriali, per tanto, saranno necessariamente verbalizzate ed inserite negli appositi registri.

  2. quindi tutti i trasferimenti,le estumulazioni e le esumazioni devono essere segnalate? onestamente non credo cio’ sarebbe in contrapposizione con gli articoli 51/52 dell’ attuale regolamento di polizia mortuaria(del 1990 volendo parlare dell’altro ieri)

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