Alle ore 11,30 del 4 gennaio 2012, presso il Cimitero Laurentino a Roma il vicesindaco, Sveva Belviso, ha inaugurato il ‘Giardino degli Angeli’, un luogo dedicato alla sepoltura dei bambini mai nati. Erano presenti all’iniziativa Piergiorgio Benvenuti, presidente di Ama e Pasquale Calzetta, presidente del XII Municipio.
Il Vicesindaco Belviso ha piantato nel cimitero una pianta di camelie, accanto a due statue di angeli. “Questo progetto – ha dichiarato – risponde alle richieste di chi vuole assicurare al proprio bambino non nato un luogo di sepoltura e non essere più trattato come un rifiuto ospedaliero”. “L’iniziativa non vuole intaccare i principi sanciti dalla legge 194 ma vuole dare una risposta alle richieste di coloro che intendono seppellire il loro figlio mai nato” ha detto il vicesindaco. “Salutiamo il Giardino degli Angeli come un inno alla vita, un inno che è giusto risuoni anche quando, purtroppo, questa vita non ha potuto esprimersi pienamente nel suo aspetto materiale e terreno entrando nel mondo attraverso la nascita. Roma Capitale finalmente garantisce in questo modo un diritto fino ad oggi negato, quello di rispettare e ricordare, anche in forma anonima, i bambini che non sono mai venuti al mondo” ha dichiarato il consigliere piddiellino Fabrizio Santori. Il Fatti Quotidiano ha criticato l’iniziativa com euna strumentalizzazione di un momento difficilissimo per una coppia, come quello dell’aborto di una donna.
Esprimere posizioni su un tema così difficle è altrettanto complicato, ma ci sentiamo di dire che è importante che non vi sia l’obbligo di sepoltura di un feto, bensì la scelta consapevole di una coppia.
la normativa nazionale di riferimento è l’Art. 7 del DPR 285/90.
Il nato morto è considerato sotto tutti gli aspetti come cadavere.
I prodotti abortivi, invece, sono pur sempre costituiti da materiale biologico umano e la legge italiana li distingue in base ad un criterio cronologico.
Se l’età di gestazione è compresa tra le 20 e le 28 settimane o ancora se si sono compiute le 28 settimane di età intrauterina il prodotto abortivo è considerato come assimilabile ad un piccolo “cadavere” e va smaltito (mi si perdoni la brutalità quasi empia del termine) in cimitero attraverso l’inumazione. In una sola fossa possono esser interrati anchè più “feretrini” contenenti prodotti da concepimento, secondo un altro filone della dottrina, invece, la fossa distinta dalla altre deve obbligatoriamente essere presente nel caso di presenza di singola e “dedicata” autorizzazione alla sepoltura.
A richiesta dei soli genitori (questa potestà non si estende agli altri congiunti sencondo jure sanguinis e principio di poziorità), però, per ovvie ragioni morali possono esser accolti in cimitero anche prodotti da concepimento di età inferiore alle 20 settimane.
Prodotti abortivi di età inferiore alle 20 settimane se non richiesti dai genitori sono parificati, invece, come rifiuti speciali ospedalieri al pari delle parti anatomiche non riconoscibili ai sensi del DPR 254/2003 e vanno avviati alla termodistruzione.
Le relative autorizzazioni a sepoltura e trasporto sono rilasciate dall’ASL competente per territorio, per la cremazione, invece la potestà auttorizzativa rimane in capo al comune e quindi occorre la firma congiunta del funzionario ASL (per il trasporto) e del dirigente comunale per l’incinerazione in impianto crematorio. Per le tariffe vigenti si veda il D.M. 1 luglio 2002.
Sarà l’ASL ad individuare il veicolo idoneo per il trasporto.
Dunque anche un feto di poche settimane di gestazione può esser sepolto in cimitero.
Il DPR 285/90 considera l’inumazione come la naturale destinazione dei cadaveri, e delle parti di essi, tuttavia anche e soprattutto dopo l’Art. 1 comma 7 bis della egge 28 febbraio 2001 n. 26 che ha introdotto l’onerosità delle operazioni cimiteriali parti anatomiche riconoscibili e prodotti abortivi possono esser tumulati ovviamete dietro la corresponsione del canone di concessione per loculo, celletta, ossarino…. La stipula del contratto di concessione diviene essa stessa titolo di sepoltura, poichè la tumulazione si configura sempre come una sepoltura privata.
La tumulazione dei feti pone, però, un problema di ordine tecnico, ossia i requisiti costruttivi delle casse, essi dovrebbero esser calcolati sull’effettiva quantità di materia organica da racchiudere entro queste piccole bare.
Nel silenzio del legislatore si useranno le comuni bare da tumulazione per neonati anche se certte misure igienico sanitarie (spessore del legno e dello zinco, valvola depuratrice, materassino assorbente, eventuale siringazione cavitaria con formalina) sembrano francamente un po’ eccessive.
Il feto confezionato entro bara da tumulazione è a tutti gli effetti un feretro da tumulazione ed ai sensi dell’Art. 76 comma 1 DPR 285/90 in un loculo può esser murato un solo feretro, pertanto non è accoglibile la richiesta di tumulare i 2 feti negli stessi loculi dei nonni.
Questa norma è molto (e forse troppo restittiva) perchè, in verità, una bara per neonato non è equiparabile per massa e dimensioni, alla cassa per un adulto. La Lombardia, con il suo regolamento regionale n.6/2004 è intervenuta in questo senso permettendo, in deroga al principio generale della sepoltura unitaria, di tumulare madre e figlio entrambi morti durante il parto nello stesso loculo.
Sarebbe, cvomunque, interessante consultare l’ASL, anche perchè è proprio l’Autorità Sanitaria a dover predisporre tutte le autorizzazioni.
I feti tali da non rientare nel novero dell’Art. 7 comma 2 DPR 285/90 potrebbero anche esser raccolti nella stessa bara.
E’importante evidenziare sempre il doppio binario tra inumazione e tumulazione.
L’inumazione per cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo, nati morti e prodotti abortivi è la tecnica istituzionale di sepoltura procedibile d’ufficio, perchè è un’esigenza di ordine pubblico la rimozione dei morti dalle terre dei vivi e la neutralizzazione delle loro ammorbanti percolazioni.
La tumulazione, invece, presuppone SEMPRE un atto di disposizione che si estrinseca come l’esercizio del diritto personalissimo di DAR SEPOLTURA (ed a titolo oneroso) in termini di pietas e suffragio per i defunti e nella fattispecie in esame l’Art. 7 comma 3 DPR 285/90 allude proprio ad un gesto d’amore da parte dei genitori per il prodotto da concepimento di età inferiore alle 20 settimane che si risolve proprio in un atto di disposizione, in termini di pietas.
Ringrazio chi ci ha parlato di questa iniziativa e ci ha permesso di dare un posto al nostro piccolo Andrea. L’idea che finisse all’inceneritore in un sacco, con garze e appendiciti era insopportabile. Anche se non l’ho mai visto e solo mia moglie lo cominciava a sentire, gli vogliamo bene. Le immagini 3D dell’ecografia ce lo avevamo fatto immaginare gia’ tra le nostre braccia. Adesso e’ un angelo.
Roma