Regge ancora per la categoria (numerus clausus) dei trasporti necroscopici, dovuti quale servizio d’istituto, tra cui, possiamo tranquillamente annoverare il funerale a carico per indigente, il riferimento all’art. 16, comma 1, lett.. b) D.P.R. 10/9/1990, n. 285?
Infatti, con l’art. 1, comma 7.bis D.L. 27/12/2000, n. 392 convertito, con modif. nella L. 28/2/2001, n. 26 (in vigore dal 2/3/2001), il trasporto delle salme è sempre a pagamento anche quando i relativi feretri si trovino nelle condizioni – eccezionali – di gratuità dell’inumazione o dell’esumazione ordinaria o della cremazione (quest’ultima però, nella sua eventuale e residuale gratuità è disciplinata dall’art. 5 comma 2 L. 30 marzo 2001 n. 130 da cui promana poi il D.M. 1 luglio 2002 come schema per i criteri contabili e tariffari).
La questione quindi si pone in termini di individuazione dell’onere: va ricordato che la L. 17/7/1890, n. 6972 è tuttora vigente, anche se ne è stato abrogato l’art. 72 dall’art. 30 L. 8/11/2000, n. 328: in altre parole il c.d. domicilio di soccorso non è stato abolito, ma non si matura più con un periodo di residenza (da ultimo, di 2 anni) quanto viene a sorgere con la residenza (artt. 2, commi 3 e 4, ed 6 comma 4 L. n. 328/2000).
Se con il “comma 7.bis” (per brevità) l’inumazione e l’esumazione ordinaria, visti ormai come processi ed insieme di diverse prestazioni in divenire, sono divenuti servizi sociali e quindi da affrontare con i fondi del servizio sociale del comune (e fermo restando che le condizioni di indigenza vanno valutate con gli strumenti e modalita’ del D. Lgs. 31/3/1998, n. 109 e succ. modif.), si pone il problema del Comune che deve assumere il relativo onere (e quindi anche del trasporto che è sempre a pagamento, oggi). Fermo restando che l’obbligo della sepoltura fa carico al Comune di decesso (mentre un trasporto in altro Comune, collocherebbe queste attività istituzionali comunque al di fuori della gratuità), l’onere che deriva dal decesso (trasporto al cimitero del luogo di morte, onere dell’inumazione, onere dell’esumazione ordinaria compiuto il periodo ordinario di rotazione) risulta ormai a carico unicamente del comune di residenza, in quanto la legge 8/11/2000, n. 328 attribuisce l’onere dei servizi e prestazioni per le persone in stato di indigenza o di bisogno sia a carico del comune di residenza.