Della difficile decisione di imporre una riciclo forzato dei posti salma, dopo il periodo di sepoltura legale, abbiamo gia' dolorosamente parlato nei mesi scorsi, ma diverse amministrazioni si sono volute superare, regalandoci unautentica perla di sapienza tecnico-amministrativa, felicemente estranea anche al piu' astruso sapere legale.
Urge subito una precisazione, chi vi scrive si e' sempre schierato contro questa scelta, per ragioni di ordine morale, ma l'inumazione obbligatoria dell'inconsunto cimiteriale proveniente da estumulazione e' assolutamente legittima ed cogente perche' prevista, in modo esplicito, dall' Art 86 comma 2 del DPR 285/90
Ricapitoliamo dunque: se le concessioni di loculi non sono rinnovabili, anche in caso di cadavere non mineralizzato, si procede allinterramento coatto, persino contro la volonta' del de cuius (tanto ormai e' morto) e degli stessi famigliari.
Il problema e' molto piu' spinoso nel caso di loculi adiacenti, magari chiusi dalla stessa lapide.
Poniamo che una famiglia, sin troppo previdente, nei favolosi anni 80 abbia acquistato a peso doro, una tomba doppia con contratto di durata trentennale per deporvi la spoglia di una persona cara, nellattesa che anche lamata sposa possa a questi riunirsi nellimmensita' degli spazi celesti (un po di poesia non guasta mai ).
Se il coniuge superstite ha la (s)fortuna di vivere ancora parecchi anni dopo la tumulazione del primo feretro arriviamo allempasse piu' completo, perche' le nuove prescrizioni vietano espressamente di prolungare loccupazione del sepolcro oltre i trentanni, il cui computo, pero', e' iniziato, di norma, dopo la prima sepoltura se non specificato diversamente nel regolamento comunale di polizia mortuaria e nellatto di concessione.
Come chiarito dallAgenzia delle entrate con risoluzione n. 149/E dell8 luglio 2003 con le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nellatto di concessione. Tuttavia, non va esclusa, ove espressamente indicata nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, la possibilita' che la decorrenza venga fatta decorrere dal momento in cui ne inizia lutilizzo (ad esempio: sepoltura) o, per talune fattispecie, anche dal momento del versamento della tariffa stabilita perche' si faccia luogo alla concessione.
Ecco, allora, il lampo di genio perverso: in caso di un secondo feretro tumulato recentemente (potrebbero essere trascorsi persino pochi mesi) si procede alla rimozione obbligatoria (leggasi sfratto) e se il cadavere e' inconsunto (cioe' sempre, anche perche' non sono trascorsi i 20 anni di periodo minimo di sepoltura per effetto dei quali un cadavere diviene resto mortale ed un corpo tumulato si conserva anche per moltissimo tempo, mentre pochi mesi sono un periodo irrisorio) si ricorrera' ad inumazione di durata decennale, non prima, pero', di aver praticato sul coperchio di zinco alcuni tagli per favorire i processi putrefattivi ex Art. 86 comma 2 DPR 285/90.
I poveri affossatori potrebbero, quindi, trovarsi dinnanzi ad un feretro ancora fresco con lidea poco gradevole di dover squarciare linvolucro zincato anche se miasmi della decomposizione sono in pieno sviluppo.
Ela stessa criticita' igienico-sanitaria in cui si ricorre per i feretri destinati ad inumazione, ma confezionati con la doppia cassa il cui interro, ex Art. 75 comma 2 e' subordinato allapertura di ampi squarci sul coperchio stagno formato dalla lamiera della cassa zincata.
Diversi comuni, tra cui Milano, nei primi anni 90 contestarono duramente questa procedura per la sua intrinseca pericolosita'.
Piccola postilla: presso molte municipalita' la tumulazione, nonostante il DPR 254/2003 ha durata minima trentennale, principalmente per due ragioni:
Una di tipo affettivo, trent'anni sono un lasso di tempo molto lungo, ed solleticano ancora, nell'animo dei dolenti, il mito della tomba eterna.
L'altra e', invece, di tipo operativo: il cadavere racchiuso in duplice cassa e cella muraria tende a non decomporsi, quindi occorre una permanenza nel sepolcro per moltissimo tempo, nella vana speranza che si riattivino i processi putrefattivi inibiti dal contenitore a tenuta stagna in cui la salma e' deposta e sigillata.
Queste disposizioni sono, quindi, tra loro contraddittorie, mentre un impianto normativo (Leibnizh docet) dovrebbe in primo luogo mostrare una sua coerenza interna.
LArt 20 comma 3 del regolamento regionale lombardo n. 6/2004 in tema di servizi necroscopici, funebri e cimiteriali proprio al fine di favorire un uso a rotazione del patrimonio cimiteriale enuncia una norma molto precisa per evitare questi problemi gestionali secondo cui quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto duso del loculo e' pari ad almeno ventanni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento delloriginaria concessione in uso per il tempo occorrente.
Ce' poi una nota giuridica: per il principio di gerarchia tra le fonti del diritto un regolamento cittadino non puo' contravvenire ad un DPR statale, cosi' le norme in contraddizione con il DPR 254/2003 che fissa in 20 anni il periodo minimo di tumulazione in loculo stagno, vengono implicitamente abrogate.
Consentiteci una proposta: se davvero ce' questa carenza cronica di posti salma, invece di violentare i desideri e la memoria dei defunti appena scomparsi, perche' non si seguono le indicazioni del D.P.R 254/2003, ossia riducendo a ventanni, il periodo minimo della permanenza di una bara nella cella muraria?
Occorrerebbe molto semplicemente, render conveniente la riduzione dei resti ossei in cassetta ossario oppure la cremazione degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo.
In altri termini il fulcro di questo breve saggio e' il concetto di 'capienza di sepolcro', il quale, a parere dello scrivente, e' da intendersi in senso lato (laddove non diversamente specificato nell'atto di concessione), per le diverse forme in cui si presenta o si trasforma un cadavere (quindi anche resti mortali, ossa e ceneri)
Certo, il provvedimento avrebbe validita' solo per l'avvenire, ma, c'e' da scommetterci, un buon giurista, senza ombra di dubbio, riuscirebbe ad introdurre in siffatta disposizione anche qualche prezioso elemento di retroattivita', ancorche' atipica.
Ben inteso lirretroattivita' della norma giuridica e' un caposaldo del nostro ordinamento, quindi una concessione perpetua non puo' d'imperio essere modificata dal Comune in 'a tempo determinato', con un provvedimento ablatorio, ma tale situazione puo' essere variata su richiesta dei concessionari, e accolta dal Comune, in linea generale, attivando la procedura di rinuncia di concessione e attribuzione di nuova concessione. Se sussistono i presupposti il Comune, d'imperio, puo' invece pronunciare la decadenza o la revoca della concessione. 2) Laddove l'atto originario di concessione lo preveda espressamente o indirettamente (ad es. specificando che valgono le norme che i successivi regolamenti di polizia mortuaria stabiliranno), data la natura di diritti affievoliti delle concessioni cimiteriali, talune Amministrazioni comunali utilizzano procedure che consentono di variare il precedente regime concessorio. Si citano due esempi abbastanza diffusi: a) concessione perpetua di loculo, vincolato a tumulazione della salma xy, che si trasforma a tempo determinato (ad es. 30 anni) con contestuale estumulazione della salma di xy e tumulazione di nuova salma zw; b) rinuncia da parte del titolare di concessione perpetua di loculo in cambio di concessione gratuita a tempo determinato di ossarietto (con varieta' di scelte circa la onerosita' o meno delle operazioni cimiteriali necessarie)
E poi perche' non pensiamo seriamente a rivalutare e riciclare il patrimonio cimiteriale esistente?
L'art, 106 del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria, ad esempio, consente maggior flessibilita' nel recupero dei posti salma ed in virtu' del DPCM 26 maggio 2000 le relative autorizzazioni sono state trasferite alle regioni che in molti casi, come accade in Emilia Romagna, attraverso una sub delega, le hanno, a loro volta, attribuite al Sindaco in qualita' di autorita' sanitaria cittadina.
Sarebbe unoperazione molto piu' indolore e discreta.
buonasera mi rivolgo alla spettabile redazione per porle un quesito per me di vitale importanza:
nel cimitero comunale negli anni 60 la Giunta comunale ha rilasciato la concessione di alcuni lotti di terreno per la costruzione di Cappelle Gentilizie. con regolari atti di concessione.
Le domande sono:
Alla morte del concessionario gli aventi diritto avanzano richiesta di subentro, la concessione resta valida o va sottoscritto nuovo atto tendo per buono il versamento effettuato con la prima?
Non potendo dimostrare alla morte del concessionario alcun titolo di possesso se non la discendenza di sangue con il fondatore e la presenza delle salme tumulate nel corso degli anni nel manufatto, come si può procedere alla regolarizzazione della concessione? forse stipulando un nuovo contratto con decorrenza riferita alla primo decesso tumulato nella cappella e avvalendosi dell’istituto dell’immemoriale?
si potrebbe fare il tutto con un atto dirigenziale acquisendo le volontà degli eredi?
X Duilio,
1) il subentro, con la sua relativa disciplina, opera unicamente se contemplato dal regolamento comunale di polizia mortuaria, quando questo avvicendamento nella titolarità degli jura sepulchri e del diritto sul sepolcro in sè (aspetti patrimonialistici e doveri dominicali) non si ha una nuova concessione, molto più semplicemente continua a produrre i suoi effetti quella originaria che deve SOLO esser volturata (quasi sempre a titolo oneroso) in favore dei nuovi intestatari.
2) Se non c’è il regolare atto di concessione il rapporto giuridico che ne discenderebbe è – nella realtà – insussistente, vedo due soluzioni plausibili: una sanatoria generalizzata (atto di indirizzo politico-amministrativo adottato dagli organi a rilevanza politica del Comune) con la concessione stipulanda, nella forma della determina dirigenziale, che però perde lo status di privilegio dell’eventuale perpetuità, magari ab origine acquisita. La nuova concessione avrà – solitamente – effetti ex nunc. Il ricorso al rischioso istituto dell’immemoriale (se contemplato dalla regolamentazione comunale sulla polizia mortuaria) sfocia in un procedimento probatorio ed accertativo, basato essenzialmente sulla vetustas. Se si decide di intraprendere questo percorso amministrativo, invero, un po’ macchinoso (la strada maestra sarebbe una sentenza del giugice ordinario che acclari definitivamente la presenza dei diritto de quo) il risultato sarà contenuto in un’atto ricognitivo dirigenziale (art. 107 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000), nel quale si prende semplicemente conoscenza del sussistere nei fatti di una concessione (con valenza ex tunc) pur priva del titolo cartaceo. In quest’ultimo caso la possibile perpetuità della sepoltura non sarebbe in discussione.
Volendo riunire le salme dei miei genitori, perché secondo il comune di Montesilvano (Pe) dovrei ripagare di nuovo i loculi se dalla morte di uno dei due sono passati solo 5 anni? Grazie.
X Santa,
in materia di gestione cimiteriale è sovrano il regolamento comunale di polizia mortuaria.
Innanzi tutto bisognerebbe capirsi sul termine “riunire le salme”.
Se non erro Lei vorrebbe acquisire in concessione due loculi contigui e paralleli, magari rinunciando a quelli dove attualmente sono deposti singolarmente i feretri dei Suoi genitori?
La materia della retrocessione delle concessioni, finalizzata alla creazione di un nuovo rapporto giuridico (nella fattispecie concessione di due nuovi sepolcri a sistema di tumulazione più vicini e prossimi tra loro) è normata solo a livello locale dal regolamento municipale, con relativo tariffario.
Alcuni Regolamenti ammettono questo avvicinamento, ancorandolo, magari, a precisi criteri temporali (esempio: non prima di un anno, non dopo i 5 o 7 anni, questo per evitare vorticosi giri di walzer nelle sepolture ), ma non riconoscono alcun rimborso al concessionario per i vecchi loculi dismessi, altri, al contrario, forse più equi e lungimiranti, favoriscono questa operazione rifondendo parte del canone concessorio già versato, per gli anni di diritto di sepolcro non effettivamente goduti, in ogni caso si seguirebbe pur sempre il principio nominalistico dettato dall’Art. 1277 Cod. Civile (= nessuna rivalutazione delle somme già corrisposte ed oggetto di restituzione). Si tratta, insomma, di una scelta massimamente politica che attiene all’ordine ed al buon governo del camposanto.