Per estumulazione si intende l’operazione con la quale si estrae un feretro (generalmente, ma è possibile con altre regole pure di contenitore di resti mortali, di una cassetta di resti ossei o di urna cineraria ) da un tumulo con l’intenzione di traslarlo ad altra sepoltura o avviarlo a cremazione o infine per valutare se si è avuta la scheletrizzazione del cadavere.
E nelle prossime righe potrete trovare i links ad alcuni articoli che trattano la materia, in ordine di data dal più recente al più vecchio come inserimento:
Ossa dimenticate: che fare?
Forse può essere noto, quanto meno alle lettrici e lettori maggiormente frequenti, come non piaccia il termine “resti ossei”, anche se quale norma regionale l’utilizzi, preferendosi quella, più breve, di “ossa” (proprio volendolo anche “ossa umane”). Ora, sempre rimanendo in tema di termini, vi sia chi preferirebbe non parlare di “sepolcri abbandonati” (in stato di abbandono) quanto di “sepolcri dimenticati”, può anche accadere che si registrino situazioni in cui oggetto di una qualche “dimenticanza” non
Feretri a “sogliola”e casse mortuarie da tumulazione
Replico brevemente ad alcuni appunti mossi sulla questione delle c.d. “sogliole” cimiteriali, argomento da me già trattato con due distinti articoli tematici, di cui uno di recente pubblicazione, e qui liberamente reperibile. In buona sostanza, almeno qui, nella provincia di M. importante città dell’Emilia-Romagna, seppur a macchia di leopardo (vi sono infatti, Comuni che vietano, mentre altri paiono accogliere la possibilità dei feretri a sogliola) si è affermata, appunto, una particolare tecnica di confezionamento per
Cos’era lo “spurgo” dei sepolcri?
In alcune aree è presente tra gli addetti ai lavori, il termine “spurgo” per riferirsi a talune operazioni cimiteriali. Esso è del tutto sconosciuto in altre aree geografiche, ma si ritiene che neppure laddove è noto, ed usato, si abbia ormai conoscenza del significato originario di questo termine, men che meno da dove derivi. Oggi, tecnicamente, il termine che, in qualche modo può essere pertinente è quello di “estumulazione”, cioè dell’operazione che prevede l’apertura di
Ri-tumulazione ed aspetti tecnici: rifascio o…”sogliole”?
Premessa In tema di nuova tumulazione per resti mortali, oggi espressamente prevista dall’Art. 3 D.P.R. n. 254/2003, questo fu pure l’orientamento della Regione Lombardia con l’Art. 20 comma 5 del suo vecchio ed ormai superato regolamento regionale n. 6/2004 in materia di polizia mortuaria. Gli Artt. 86, 87, 88 e 89 del D.P.R. n. 285/1990 disciplinano, in via generale, l’estumulazione, lasciando comunque al Sindaco, quale autorità sanitaria locale che sovrintende, ex Art. 51 D.P.R. n.285/1990,
Questa o quella pari non sono
A volte occorre far fronte ad impostazioni ben poco sostenibili. O, meglio, si può anche comprendere che le persone che non dispongano di specifiche informazioni possano anche considerare talune operazioni cimiteriali come se fossero un tutt’uno, in fondo si tratta di “tirare fuori” (sia permesso il termine) un feretro da dove sia stato collocato: si sta parlando di esumazione e di estumulazione, laddove l’iniziale “es…” esplicita il termine poco proprio di chi è stato chiesto
Capire le linee di confine
Allorquando si consulta una mappa, una carta geografica, un atlante o qualsiasi rappresentazione geografica, si vedono i confini, generalmente del tutto irregolari, in quanto determinati sulla base di elementi fisici (es.: corsi d’acqua, sistemi montani, ecc.), anche se non mancano confini rappresentati da linee diritte, segno che si tratta di cartografie realizzate “a tavolino”, senza conoscenza delle caratteristiche del territorio, come è stato in molti casi come effetti di logiche coloniali, oppure di logiche che
Il mito del ventennio
Premessa Da alcuni comportamenti, in parte anche originate da alcune disposizioni, più o meno recenti, sembra si sta formando, o si sia formata, la convinzione che nelle tumulazioni vi sia una sorta di “durata minima”, individuata in 20 anni (anzi, con maggiore correttezza: “oltre 20 anni”), e che questa costituisca una sorta di confine tra modalità operative aventi certe caratteristiche rispetto ad altre. Il primo cenno, cronologicamente, a questa misura temporale (oltre venti anni )
I cimiteri visti da un necroforo – 1/2
Diario ed appunti disordinati di una giornata vissuta “pericolosamente” in cimitero, da un punto di vista assai privilegiato. La gente normale mi guarderà anche sconvolta, ma non mi fa paura il servizio in cimitero, né lo ritengo una supervisione ultronea, superflua perché ormai ritenuta da tutti obsoleta, anacronistica. Certo i “ragazzi” del cimitero oggetto di questo mio breve racconto sono alquanto bravi, e non hanno per niente bisogno del mio ausilio…quanto meno professionale. Nella remota
Parlare dell’evento morte, senza trascurare il “dopo”
Molto spesso, quando viene affrontato il tema della morte. vi sono tendenze a considerare le fasi che la precedono, magari estendendosi a quelle immediatamente successive, come l’approccio al lutto (che, secondo lo “schema Kubler-Ross”, è un modello a fasi e non a stadi, dove le fasi possono alternarsi, presentarsi più volte nel corso del tempo, con diversa intensità e senza un ordine preciso, proprio come fanno le emozioni, mentre gli stadi sono dei passaggi consequenziali,
Estumulazione e fattispecie della c.d. “Tomba chiusa”
In caso di concessione rilasciata per la tumulazione in loculo comunale di salma individuata nel contratto, in dottrina e in giurisprudenza, si ritiene che l’estumulazione del feretro determini l’estinzione stessa della concessione per esaurimento della funzione. E così, con specifico riferimento all’ipotesi del posto a tumulazione individuale (colombario, loculo, a seconda delle denominazioni localmente usate, che possono essere variamente diversificate) concesso “esclusivamente” per il feretro di defunto determinato o comunque per il quale l’atto di
L’estumulazione vista dalla parte di un normale cittadino – 2/2
La vicenda, sul versante personale ed affettivo è ormai superata, ma l’insegnamento che può derivarne conserva una sua intatta attualità: i profili professionali in qualche modo estranei al circuito “cimitero” possono vedere la realtà con una prospettiva più ampia, notando problemi che gli addetti ai lavori, invece, non avvertono (più?). La modernizzazione delle disposizioni in materia di polizia mortuaria registra contrasti di opinione su questioni rilevanti, ma comporta anche uniformità di vedute su numerosi aspetti.
L’estumulazione vista dalla parte di un normale cittadino – 1/2
“Uno sguardo dall’anima” Gentilissimi, anche se alle volte – maldestramente – mi propongo come risolutore dei guai altrui in polizia mortuaria, almeno in quest’occasione vorrei esser io a rendervi edotti sullo sviluppo di un frangente che mi coinvolge nel doppio ruolo di addetto ai lavori e dolente al tempo stesso. Era, infatti, ormai in calendario l’estumulazione del feretro di mio papà per naturale scadenza di concessione. Ora, con il Vostro placet, s’intende, mi piacerebbe coinvolgervi
Non sempre si può convenire o, almeno, non del tutto
Non sempre si può convenire o, almeno, non del tutto: si tratta di una considerazione che va riferita alla pronuncia del TAR Lazio, Latina, Sez. I, 23 aprile 2022, n. 366, reperibile nella Sezione SENTENZE per gli Abbonati PREMIUM, che può essere massimata: “Non esiste alcuna norma che imponga che un’istanza volta a dare esecuzione alla volontà acclarata del de cuius di essere sepolto in un determinato luogo debba essere presentata unitariamente da tutti gli
Defunti da malattie infettive e diffusive – 2/2
Dopo questo inciso, sorgono due fattori da considerare: A – individuazione dei casi in cui l’art. 84, lett. b) si applichi, cioè quando si tratti di defunti per malattia infettiva e diffusiva, nonché B – quando siano decorsi i 2 anni dalla morte. Come già rilevato altrove, questo secondo fattore non risulta, a rigore, dai registri cimiteriali di cui all’art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., dato che le “notizie” che il
Defunti da malattie infettive e diffusive – 1/2
La pandemia da Covid-19, tutt’altro che “archiviata” pur dopo la cessazione dello stato di emergenza, ha riportato l’attenzione sui morti da malattie infettive e diffusive di cui allo specifico Elenco pubblicato dal Ministero della salute, situazioni, in precedenza, erano abbastanza rarefatte. Questa attenzione porta a richiamare non solo gli artt. 18 e 25 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., ma altresì il successivo art. 84, in particolare la sua lett. b), che ammette
“Sepolture” e loro scadenza: e dopo?
Premettiamo, subito, che la parola “sepolture” è qui utilizzata tra virgolette per farvi comprendere le diverse pratiche funerarie. Le “sepolture” hanno la funzione di consentire il completarsi dei processi trasformativi cadaverici, che possono essere diversi, anche per gli esiti, in relazione a più fattori, in modo da pervenire, prima o poi, ad uno “stadio” in cui non vi sia più individualità (ed individuabilità), ma anche, si siano esaurite quelle connotazioni rituali e sociali che qualificano
Operazioni cimiteriali: lavoriamo sempre sul crinale di profili penalistici!
Il regolare ed ordinato espletamento dell’azione di polizia cimiteriale consiste (chiedo scusa per la brutalità empia del linguaggio) nel rimuovere, dignitosamente e con riguardo ai sentimenti di pietas, l’esternalità negativa rappresentata dai cadaveri e dai loro miasmi, così da provvedere a rotazione al fabbisogno di spazi per le nuove sepolture, secondo l’art. 58 del regolamento nazionale di polizia mortuaria. Il fine ultimo della permanenza di un cadavere in cimitero è, infatti, la sua completa scheletrizzazione,
Il trasporto di feretro in altra sede: norme comuni alle esumazioni e alle estumulazioni – 2/2
In un intervento precedente (Il trasporto del feretro in altra sede – 1/2) sono state affrontate alcune questioni pertinenti all’art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. Dato che alcune volte (ma non sempre, anzi abbastanza raramente) le norme sono come le ciliegie, nel senso che una tira l’altra, non si può evitare di ricordare che il Capo XVII “ Esumazione ed estumulazione.” del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. si
Il trasporto di feretro in altra sede: norme comuni alle esumazioni e alle estumulazioni – 1/2
La sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 9 luglio 2021, n. 8198 può essere riassunta nella massima: “””Nel caso di istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’estumulazione di feretro, l’esito del relativo procedimento di valutazione dipende esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni previste per la traslazione delle salme dal Regolamento di Polizia Mortuaria e non anche da valutazioni di opportunità e di merito amministrativo legate alla tutela degli interessi locali, che dunque non possono essere presi
Una vicenda che si è “arricchita” di considerazioni
Vi è stata una vicenda, che ha visto un notevole numero di pronunce della giurisprudenza amministrativa, chiamata più volte a pronunciarsi, con pronunce che hanno “arricchito”, e confermato, alcuni principi. Tra le numerose (veramente numerose) pronunce sulla medesima questione, citiamo unicamente quella del TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 20 aprile 2021, n. 4597, che ha ribadito a chi spetti la titolarità dello ius eligendi sepulcrum, nonché quella del medesimo TAR (TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis,
Quando è ammissibile estumulare?
Le prassi variamente, qui o là, in uso in materia di estumulazioni possono, a volte, far perdere di vista quelle che dovrebbero essere le procedure ordinarie e “normali”. “Normali” dal momento che queste non escludono che possano esservi situazioni diverse, come (e.g.) quelle considerate all’art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. Per questo, si fa richiamo alla sentenza del TAR Sicilia, sede distaccata di Catania, Sez. III, 6 aprile 2021, n. 1053
Perchè si forma l’adipocera anche nei resti mortali provenienti da estumulazione?
Un lettore ci ha formulato questa domanda: “Un cadavere, deposto nella duplice cassa lignea e metallica, quando presentava già evidenti segni di putrefazione (uno dei motivi per cui si può abbreviare il periodo d’osservazione) all’atto dell’estumulazione straordinaria, per causa di giustizia ex art. 116 comma 2 D. Lgs n. 271/1989, é stato rinvenuto in stato di completa saponificazione. Come si può spiegare questo fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo? Di solito i corpi racchiusi entro cassa
Estumulazione e conseguenti trattamenti consentiti
Per enucleare correttamente il problema, posto già nel titolo di questo breve saggio, non si può prescindere dall’aspetto giuridico insito in ogni operazione di polizia mortuaria; passo, pertanto, ad enumerare, qui di seguito, le fonti normative almeno nazionali di riferimento che sono: DPR n.285/1990 (regolamento nazionale di polizia mortuaria). Circolare Ministeriale n. 10 del 31 luglio 1998. DPR n.254/2003 (regolamento sulla gestione dei rifiuti a rilevanza sanitaria). Ai sensi dell’Art.51 DPR 285/90, manutenzione, ordine e vigilanza
La prevalenza nella scelta del sepolcro
Il Consiglio di Stato, Sez. I, 15 febbraio 2021, con parere n. 194 (reperibile per gli Abbonati PREMIUM nella Sezione SENTENZE) pronunciato a riguardo di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal coniuge di persona defunta contro un atto comunale, che aveva opposto diniego ad una traslazione di feretro, sulla base di valutazioni di un fratello del defunto, ha “disegnato” con particolare chiarezza il consolidato principio interpretativo per cui costituisce affermazione, da tempo
Articolo 77 comma 1 D.P.R. n. 285/1990, paragrafo 3 Circolare Sanità n.10 del 31/07/98 – Quando occorre provvedere davvero al rifascio del feretro?
Un’impresa funebre ci ha segnalato un caso piuttosto problematico, in cui si è venuta a trovare durante un’estumulazione straordinaria. Il valore didattico di questo episodio ci è subito parso di notevole valore, così lo sottoponiamo all’attenzione del nostro pubblico. Gentile redazione, durante un’estumulazione straordinaria si è verificato un singolare episodio. Quando abbiamo rimosso lapide e tamponatura per aver diretto accesso al feretro: 1. Il cofano ligneo, dopo soli 5 anni di sepoltura in cella muraria,
Autorizzazioni sul trattamento e trasporto dei “Resti Mortali” – Parte II
Il DPR 285/90 al CAPO XVII, dedicato ad esumazioni ed estumulazioni, non impone di dare adeguata pubblicità-notizia al disseppellimento1 dei cadaveri (rectius: delle loro ossa2 o delle loro trasformazioni di stato), ma questa precauzione di corretto rapporto con la cittadinanza diviene pressoché d’obbligo quando si chieda il consenso (o, al contrario, la manifestazione di palese disinteresse) degli aventi diritto per particolari destinazioni dei resti mortali, come avviene appunto con la cremazione. La ritumulazione, essendo pur
Autorizzazioni sul trattamento e trasporto dei “Resti Mortali” – Parte I
Cara Redazione, esercito la professione di impresario funebre. L’art. 3 comma 5 DPR 15 luglio 2003 n. 24 così testualmente recita: “Per la sepoltura in cimitero, o la cremazione dei resti mortali le autorizzazione al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono stati esumati o estumulati”. Questa formulazione merita alcune considerazioni: a tal proposito, come necessaria premessa si può proficuamente consultare la nota di Gabriele Casoni su:
Scoppio del feretro ed azioni legali di risarcimento nel sistema funerario americano
Il rèportage per quest’oggi consiste in una dichiarazione della signora Danell D. Pepson, resa alla commissione d’inchiesta del Senato americano sui problemi di polizia mortuaria negli USA, in data 10 aprile 2000. Ci hanno colpito la forza e la lucidità delle sue argomentazioni ed abbiamo rilevato tantissimi punti in comune con il caso italiano. Forse, un giorno, anche nel nostro Paese si potrà adire il tribunale per chiedere giustizia dei dolorosi disservizi cimiteriali… […] Il
Estumulazione e regime di perpetuità dei sepolcri
Premessa: gli Artt. 86, 87, 88 e 89 del D.P.R. n. 285/1990 disciplinano, in via generale, l’estumulazione, lasciando comunque al Sindaco, quale autorità sanitaria locale che sovrintende, ex Art. 51 D.P.R. n.285/1990, alle funzioni di polizia cimiteriale, la responsabilità di ordinare le operazioni stesse (oppure se si ritiene opportuno, attraverso apposita norma sul regolamento di polizia mortuaria comunale). In pratica, con ordinanza del Sindaco, si forniscono le norme attuative e di dettaglio e si attribuiscono
CoVid-19: esumazioni ed estumulazioni: quale procedura seguire?
Gli artt. 83 ed 88 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria – D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 – richiedono l’assistenza del coordinatore sanitario (profilo, quest’ultimo abrogato dal D.Lgs n. 502/1993) quando si debba procedere ad esumazioni e ad estumulazioni straordinarie. Ammettiamo, nemmeno tanto per assurdo, il disseppellimento, dopo pochi mesi di sepoltura, di un feretro CoVid-19 positivo. La presenza di tale figura non è invece richiesta per le estumulazioni e le esumazioni ordinarie. Tuttavia, l’art.83, nel
Due parole sulle estumulazioni: onerosità e recupero oggetti preziosi.
1) tutti gli oneri delle operazioni cimiteriali svolte in sepolcro privato (quali sono le tumulazioni tutte a prescindere dalla tipologia del sepolcro, dalla sua durata concessoria o dalla sua conformazione) sono SEMPRE a carico del concessionario, dei suoi aventi causa (nell’evenienza di una voltura nell’intestazione della concessione) o, in alternativa, sorgono in capo ai più stretti congiunti del defunto estumulato, ossia su coloro che vantano sul de cuius un potere di disposizione in termini di
Inestumulabilità contrattuale di un feretro: possibili rimedi e limiti d’intervento.
È possibile effettuare la estumulazione di un feretro tumulato in un sepolcro, per poi trasferirlo ad altra sepoltura o per dar luogo ad una pratica funebre diversa dalla tumulazione (inumazione o cremazione)? Sì, laddove fin dall’inizio della tumulazione questo avello non fosse stato acquisito come il cosiddetto sepolcro privato con la formula della “tomba chiusa” per volere del fondatore del sepolcro stesso. In altri termini: se chi ha costituito il sepolcro ha inserito, nella concessione-contratto,
Estinzione anzitempo della concessione ed eventuale rimborso riconosciuto.
Vagando nel mare magnum del web, sempre alla ricerca di news tematiche per il nostro settore, di un certo rilievo, ci siamo fortunatamente imbattuti nel sito istituzionale della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, il cui servizio di consulenza legale risponde alla seguente domanda posta da un Ente Locale. Un Comune, dunque, rappresenta la situazione di forte criticità gestionale di un contratto inerente alla concessione dell’uso di una celletta nel cimitero comunale per la sepoltura
Tumulazioni sine titulo: il Comune ha l’obbligo di provvedere all’estumulazione coatta
Il T.A.R. di Catania ha stabilito l’obbligo del comune a provvedere, anche forzosamente, all’estumulazione di un feretro, illegittimamente deposto in un’edicola funeraria, eventualmente anche in danno ai privati che occupano la cappella. Il Comune non può arretrare di fronte ad un atteggiamento inerziale o di rifiuto dei privati che non aprono l’edicola, ma deve adoperarsi, attivando i propri poteri amministrativi e di polizia mortuaria, nonchè cimiteriale. L’estumulazione di una salma, illegittimamente sepolta in un
Resti Mortali: il problema irrisolto dei feretri a “sogliola”
Cara Redazione, Vorrei sapere dai colleghi che si occupano di polizia mortuaria com’è disciplinata la “sogliola”. Per chi non lo sapesse, si tratta di una cassa di zinco di medie dimensioni (più sottile della cassa normale ma più grande della cassettina per ceneri o resti) in cui, dopo un certo numero di anni, si possono porre le salme non ancora completamente decomposte. Lo scopo è quello di recuperare un posto-salma, poichè nello stesso loculo
Estumulazione anche da loculi perpetui non in conformi all’Art. 76 comma 2 DPR n. 285/1990?
Cara redazione, debbo metter mano a numerose richieste di operazioni cimiteriali: estumulazioni straordinarie, queste pratiche sono giacenti in ufficio da tempo, e nella loro istruttoria mi sono imbattuto in alcune di esse che si riferiscono ad estumulazioni da loculi con più posti salma ed occupati da due, tre o quattro feretri! Le richieste presentate sono tese alla estumulazione per trasferimento in altra sepoltura od alla estumulazione e riduzione in cassetta-ossario di salme che in questi
L’estumulazione con successiva apertura del feretro per la riduzione dei resti ossei in cassetta ossario
In linea di massima, l’estumulazione si esegue alle scadenza della concessione (art. 86, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285), salvo quanto previsto dal successivo art. 88. Dall’ambito d’azione di questa norma sembrerebbero esclusi i cadaveri tumulati in tombe perpetue, tuttavia anch’essi possono esser rimossi dal tumulo in cui furono originariamente deposti, per esser avviati a cremazione, presso una nuova sepoltura ancora in colombario oppure in campo di terra… Talune amministrazioni, dopo la circolare
Come disciplinare le estumulazioni ordinarie ed il trasporto al crematorio dei resti mortali? Procedure a confronto
Quesito Cara redazione, mi ritrovo con problema da sempre discusso, a cui mancano chiare linee normative.In uno dei 35 cimiteri in gestione, mi ritrovo ad estumulare una decina di feretri, risalenti anni 70 o anche precedenti.Venendo a mancare l’interesse dei familiari, sia per la conservazione dei resti o la loro ulteriore destinazione dopo il periodo legale di sepoltura si registrano notevoli difficoltà operative. In alcuni casi è quasi assodata l’impossibilità di rintracciarli. Essendo i resti
Operazioni cimiteriali e regime autorizzatorio: antologia di www.funerali.org
Continua la nostra proposta estiva di un florilegio di letture appositamente scelte per approfondire, in modo organico, alcuni aspetti della polizia mortuaria italiana già trattati a più riprese su questo sito web, giusto per ripassare gli argomenti in archivio, prima della ripresa dei lavori, una volta terminate le vacanze agostane. Rotazione in campo di terra ed esumazioni (https://www.funerali.org/?p=1164) Autorizzazione all’estumulazione: atto dovuto o provvedimento discrezionale? (https://www.funerali.org/?p=858) “Verifica Feretro”, ex paragrafo 9.7 Circ.Min. n.24/1993 ed Art.
Autorizzazione all’estumulazione: atto dovuto o provvedimento discrezionale?
Una volta chiarita la situazione di “post maturità”del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dovuta alla discrasia temporale tra la L. 8 giugno 1990, n.142, con l’attribuzione ai dirigenti di competenze esclusive in materia di autorizzazioni di polizia mortuaria (attribuzione che era già operante rispetto al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, quanto meno per le norme corrispondenti), appare importante dover avere riguardo alla natura delle autorizzazioni di polizia mortuaria o, almeno, ad alcune di
L’estumulazione nelle sepolture perpetue
Il fine ultimo di un estumulazione (rimozione della lapide e smuratura della tamponatura sino ad aver diretto accesso al feretro) ha due principali fini: 1)Traslazione del feretro (ossia trasferimento dello stesso ad altra sepoltura neutralizzando la cassa di zinco se la bara verrà inumata ex Art. 75 DPR 285/1990 oppure ripristinandone le condizioni di impermeabilità ex Art. 88 DPR 285/1990 e paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10 attraverso il cosidetto rifascio.) 2) Apertura
il criterio cronologico nelle estumulazioni
Cara Redazione, Il problema riguarda una sacello gentilizio, al cui interno son presenti n°20 loculi tutti occupati, che con il decesso del fondatore e dei diretti discendenti dello stesso (fratelli, sorelle, nonchè la coniuge) s’è tramutata in cappella “ereditaria”. Oggi, v’è necessità di liberare almeno un loculo – per far posto ad una nipote da poco deceduta. Tra i vari discendenti (e son tanti), tutti di pari grado, s’è creata una disputa tra quanti sostiengono
La tutela penale del cadavere
I recenti scandali nei cimiteri dell’interland napoletano, in cui si sono consumati addirittura dei reati, rendono quanto mai opportuno un piccolo exursus sulla tutela penale del cadavere. Innanzi tutto si può meditare su questa massima: Corte di Cassazione – Penale, Sentenza 21 febbraio 2003, n.17050: “Il reato di vilipendio di cadavere è integrato da qualunque manipolazione di resti umani che consista in comportamenti idonei ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti, non resi
La “Traslazione” nell’ordinamento italiano di polizia mortuaria
Con il termine “traslazione” s’intende l’operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un’altra. Nel nostro ordinamento di polizia mortuaria vige il principio di stabilità delle sepolture, sino a quando non si siano compiuti i naturali processi di mineralizzazione; detto postulato implicito e quindi fondativo di tutto il sistema funerario italiano è, tra l’altro, deducibile da questi elementi di diritto e giurisprudenziali: “Art. 116 comma 2 del art. 116
Il trattamento dei “Resti Mortali”
Articoli correlati reperibili con la funzione “CERCA”: Dimensione delle lastre sepolcrali e percolazione delle acque meteoriche. L’Iter delle estumulazioni. Cremazione di resti mortali. La ri-tumulazione. Il DPR 285/1990, all’art. 82 comma 1 fissa il tempo ordinario di inumazione in campo comune di cadaveri (si veda anche il paragrafo 7 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10) e dà al Sindaco la competenza di displiplinarla (art. 82 comma 2). Con l’Art. 86 comma 3, e per
Cremazione di resti mortali
Cara Redazione; ho un problema: ho in gestione diversi cimiteri nel trentino. Stiamo eseguendo le prime estumulazioni nel cimiteero di XXX, relative a sepolture di cinquanta anni fa. Nella maggior parte dei casi, le salme racchiuse negli zinchi, risultano indecomposte. il comune di cui sopra ha accolto la mia proposta di far cremare i resti a spese del comune, in alternativa al seppellimento in campo comune L’impasse operativo emerge in merito alla autorizzazione alla cremazione,
La ri-tumulazione
I resti mortali, ossia gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo per effetto di mummificazione, corificazione o adipocera, cosi' come definiti, in via amministrativa, prima dal paragrafo 15 della circolare ministeriale 24 giugno 1993 n, 24, poi dal paragrafo 1 della circolare ministeriale 31 luglio 1998 n. 10 ed infine dall'Art.3 comma 1 lettera b) del DPR 15 luglio 2003 n. 254 una volta disseppelliti, poiche' e' scaduto il loro periodo di sepoltura legale,
La verifica feretro nelle traslazioni
Premessa n.1: con il termine 'traslazione' si intende un' operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra. La bara viene quindi movimentata per esser tumulata, inumata o cremata; essa in rapporto alla sua destinazione puo' esser manomessa con la rimozione del coperchio, ad esempio per neutralizzare la cassa di zinco in caso di interro o incinerazione, oppure esser soggetta al cosiddetto 'rifascio', ai sensi del paragrafo 3 Circolare
La rotazione dei posti feretro
L’attuale legislazione nazionale (DPR 10.9.1990 n.. 285) contempla: a) la concessione a privati di area su cui questi realizzano a propria cura e spese per se’ e/o la propria famiglia il sepolcro (Artt. 80/3, 90/1, 91, 92, 93, 94); b) la concessione di area ad ente su cui detto ente costruisce sepolture a sistema di tumulazione o inumazione, per collettivita’, (art. 90/1), alla condizione che l’uso di dette sepolture sia riservato alle persone indicate dall’ordinamento
L'onerosita' delle estumulazioni
Sottoponiamo all’esame dei nostri lettori questo caso tratto da un fatto reale: Una Confraternita proprietaria di una tomba ipogea contenente circa una quarantina di defunti, (per larghissima parte si tratta di cassettine ossario.) ha deliberato di presentar istanza di estumulazione volta a liberare spazio conseguente ri-tumulazione, nella propria tomba dei resti ridotti. La Confraternita, poi si impegna ad apporre all’esterno della medesima sepoltura una lapide di marmo recante i nomi dei defunti interessate dalle operazioni
X Chiara,
Il sepolcro è mio e lo gestisco io in piena autonomia? No, non credo proprio sia così, anche se sarebbe molto più comodo!
Sui sepolcri è meglio ragionare in termini di titolarità di diritti e doveri e non di proprietà, nel senso pieno del vocabolo giuridico, perchè gli elementi di proprietà, seppur presenti, sono intermedi, dunque ontologicamente finalizzati e strumentali all’esercizio dello Jus Sepulchri che è diritto personale, forse anche personalissimo e non patrimoniale, cioè non è compiutamente disponibile jure privatorum, ad esempio sulle tombe sono inibiti gli tutti atti negoziali.
Lo Jus Sepulchri non si compra, ma si acquisisce unicamente per il fatto di trovarsi con il concessionario primo in un rapporto di stretta parentela.
Comunque , non è possibile sfrattare i morti, anche se fastidiosi o ingombranti…purtroppo per la Sua famiglia e per Lei, in quanto la rimozione forzata dei feretri “illegittimamente” tumulati sarebbe soluzione esperibile, per turbativa di possesso, con relativa azione giudiziale di tutela, solo se la tumulazione fosse avvenuta sine titulo.
Qui, invece, il titolo di sepoltura si è formato ed è in sé perfetto ed opponibile a terzi in forza dell’istituto della benemerenza ex Art. 93 comma 2 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.
Suo Padre, infatti, 10 anni orsono, deve aver formalizzato al Comune la volontà di consentire la tumulazione di persona estranea al suo nucleo famigliare, in deroga alla cosiddetta “riserva”, cioè al novero di soggetti portatori, in prospettiva del proprio oscuro post mortem, dello Jus Sepulchri, così come statuito alla stipula dell’atto concessorio di quel particolare sepolcro privato.
Vale a dire: i posti nel sacello gentilizio sono, di solito, nominativamente riservati, di norma quando si fonda il sepolcro, ma Suo padre, in perfetta buona fede, ha operato una forzatura alla famigliarità del diritto di sepolcro, ben inteso: ammessa dalla Legge e, quindi, inoppugnabile, quando ha autorizzato l’entrata nella tomba delle spoglie mortali ora ivi tumulate (= Jus Inferendi Mortuum in Sepulchrum) Ora quest’ultima non è reversibile, per il principio – anche – della stabilità delle sepolture.
Bisogna sempre distinguere tra la semplice posizione del concessionario proprietario del solo manufatto funerario e la legittimazione a disporre dei defunti (ad esempio decidendone la traslazione in altro loco) che sorge solo per vincolo di consanguineità.
E’, allora, solo Suo zio e non Lei, a poter decidere una nuova sistemazione per il feretro del figlio, cioè di Suo cugino.
Salve,10 anni fa è venuto a mancare un mio cugino e successivamente mio nonno e mia nonna.
Alla prima morte avvenuta come sopra indicato 10 anni fa,mio zio non preparato per la morte inprovvisa e prematura del figlio ha chiesto a mio padre il favore di seppellire il defunto nella tomba di famiglia,il quale mio zio non ha nessun diritto di proprietà.
Mio padre allora acconsentì, e lo stesso fece per gli altri due defunti. Mio zio allora giuro che nel più breve tempo possibile avrebbe provveduto alla realizzazione della tomba della sua famiglia togliendo successivamente i defunti che si trovano nella tomba della mia famiglia.
Ad oggi però tutto questo non è accaduto, la mia domanda è sapere io di proprietario ho diritto di obbligare alla spostamento dei defunti che non hanno nessun diritto di stare in questa tomba?in attesa di una vs riaposta porgo cordiali saluti
X chi posta commenti complessi ,
Sempre più spesso ci vengono poste domande complesse che necessitano di analisi lunghe e costose in termini di tempo, per dare risposte compiute.
Tra queste rammento le domande sulla normativa, sempre più in evoluzione, sui servizi pubblici locali, gli appalti, ecc.
In virtù della nostra nuova politica editoriale dal 1 gennaio 2016 tali domande complesse sono divenute a pagamento per l’utenza del blog.
Vi invitiamo a consultare le rispettive sezioni esplicative del sito per sottoscrivere un vantaggioso abbonamento, comprensivo di soluzione al quesito formulato.
Ad esempio: http://www.funerali.org/info-sul-sito/come-abbonarsi
O contattare direttamente la redazione (redazione@euroact.net) chiedendo un preventivo per prezzi e tempi per la soluzione di casi specifici.
x Carlo
salve sig.Carlo siamo alle solite di inizio anno…..
1) xun decesso avvenuto nell’ anno 2015 un nipote che paga il funerale della nonna puo detrarre ???
2) se il decesso è avvenuto nel 2015 ma la fattura emessa e pagata nel 2016 ???
grazie
x Antonia
a partire dal 1 gennaio 2016 si possono detrarre le spese funebri della nonna, come di chiunque altri, anche non legato da vincoli di parentela, purché si siano pagate e lo si possa provare. Resta il vecchio limite esistente come tetto di detraibilità.
Lo ha stabilito la recente legge di stabilità. Siamo in attesa delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, ma si ha ragione di interpretare la norma nel senso che essa vale non solo per i pagamenti effettuati dal 1 gennaio 2016 in poi, ma anche per i pagamenti effettuati nell’anno 2015 e che verranno posti in detrazione con la prossima dichiarazione dei redditi.
quindi se il decesso è avvenuto nel 2015 e il pagamento nel 2016 si osservano le nuove regole ma si detrae nella dichiarazione 2016 x 2015????
grazie
Scusi, inizialmente era stata data una risposta imprecisa.
A nostro avviso la norma si legge nel senso che la detrazione è ammessa sicuramente per i pagamenti effettuati dal 1/1/2016. Ma a nostro avviso anche per quelli svolti nel 2015.
Difatti cambia la norma di legge a partire dal 1 gennaio 2016. Pertanto con effetti sui bilanci dello Stato (se vi fossero) dal 2016 in avanti. E quindi per le detrazioni relative al periodo d’imposta 2015, presentate nel 2016.
Riteniamo inoltre che ove sia necessaria la interpretazione, poiché il servizio legislativo parlamentare e il MEF hanno argomentato che non vi sono cambiamenti di oneri per lo Stato, di fatto è possibile interpretarla in maniera estensiva da subito. Veda anche l’articolo che uscirà domattina su questo argomento.
x Antonia
Confermiamo che la detrazione delle spese funebri allargata a chiunque abbia pagato il funerale, pur nel tetto stabilito dalla legge è per pagamenti effettuati dal 1.1.2015 (cioé dal periodo d’imposta 2015 in avanti).
Non solo vi si arrivava per interpretazione, ma anche per espressa scelta del legislatore, al comma 955, articolo 1 della legge di stabilità 2016:
955. Le disposizioni di cui al comma 954, lettere a) e b), si applicano a partire dall’anno d’imposta 2015.
… omissis…
Buongiorno. vorrei fare 2 domande se mi è consentito.
1: nel mio comune è stato deciso di dare la gestione del cimitero ad una ditta che non abbia l’agenzia funebre per non creare problemi tra le varie agenzie (però con tutti i requisiti per poter operare all’interno del cimitero anche auto funebre per traslazione di salme considerato che il cimitero è suddiviso in 2 zone distinte al quale si accedono passando per una strada comunale) ho richiesto al comune di dargli anche l’appalto per quanto riguarda anche i recuperi. Dato che fino ad ora chiamano per conoscenza sempre una sola ditta (al comune ci lavorano alcuni suoi parenti) e giustificandosi con la classica frase “lo ha chiamato la famiglia” “noi non ne sappiamo niente”.
Il comune si è giustificato dicendo che sono 2 cose distinte e differenti anche dal punto di vista delle autorizzazioni e attrezzature.
è giusta come giustificazione?
2: nel 2012 è stata concessa un’area comunale per costruire un chiosco per la vendita di fiori. Io sono arrivato 3 in graduatoria al bando in quanto gli altri progetti secondo il comune erano fatti meglio del mio. (non voglio sindacalizzare una cosa soggettiva).
il termine ultimo per costruire il chiosco era febbraio 2012.
io a fine novembre facevo presente che il dei 2 chioschi solamente uno aveva completato i lavori mentre l’altro doveva ancora completare i lavori.
il comune si giustifica dicendo che a causa della neve che c’è stata nel mese di febbraio non ha potuto andare avanti con i lavori; lui non ha chiesto proroghe ma il comune di sua iniziativa gli ha concesso una proroga fino a febbraio 2013 (solamente ad una ditta. l’altra nonostante la neve aveva completato i lavori) il tutto in una relazione di servizio del responsabile dell’ufficio tecnico datata 20 aprile 2012.
io sono stato al comune a chiedere spiegazioni però non me le vogliono dare.
la mia domanda è se non sono state chieste proroghe può il comune dare una proroga di sua iniziativa ad una sola ditta e dopo 2 mesi dall’accaduto? tra l’altro la relazione di servizio non reca il classico timbro del protocollo quindi si può intendere come un atto ufficiale? (per me è l’hanno fatta quando ho richiesto spiegazioni e non quando c’è stato il problema della neve) e come se non bastasse ancora ad oggi si devono completare i lavori alla struttura. l’ho fatto presente al nuovo segretario comunale e lui mi afferma che sono problemi interni che se ne deve occupare il comune e che io non ho diritto ne a vedere i progetti delle ditte ne ad averne delle copie, e che essendo passato più di un anno e mezzo il comune adesso non può più farci niente il bando non può essere annullato. è tutto esatto?
X Andrea,
Non esiste un numero minimo di operatori fissato dalla legge, per provvedere alle fasi di tumulazione o estumulazione, come invece accade per il trasporto funebre di feretro (almeno 4 necrofori)
Si valuti, però, attentamente il piano di sicurezza predisposto dal gestore, della cui applicazione è responsabile, in ultima analisi…il responsabile del cimitero.
Molto, infatti, dipende dalle condizioni operative e dai mezzi che si utilizzano, dal peso da sollevare o movimentare, dalle situazioni di angustia negli spazi di manovra.
E poi, non dobbiamo dimenticare, se il servizio è affidato o appaltato, il capitolato che stabilisce come lavorare dentro il cimitero.
Se si usano i montaferetri, i calaferetri, ossia sistemi comunque meccanizzati diminuisce il relativo fabbisogno di forza lavoro manuale.
Dal punto di vista pratico in genere ci sono 2 persone, una a terra e una in altezza con montaferetri, per far “scivolare” la bara, con apposito rullo entro la cella muraria.
Ma il conferimento del feretro sul montaferetri deve essere eseguito in maniera da osservare l enorme in materia di sicurezza del lavoro ex D.Lgs n.81/2008.
Invece per la calata in buca in teoria dovrebbero essere (se non si usa in calaferetri meccanici) almeno 4 persone, tenendo conto delle difficoltà operative e dei carichi e della terra smossa su cui si poggia (necessità di assi di stabilizzazione).
Oggetto: Espletamento servizi cimiteriali con particolare riguardo alle operazione di tumulazione e estumulazione;
Siamo a richiedere delucidazioni in ordine all’espletamento del servizio in oggetto. In particolare gradiremmo conoscere
1) se la normativa di settore prevede un numero minimo di soggetti che debbano contemporaneamente partecipare alla singola operazione.
2) se per espletare il servizio di tumulazione è sufficiente la presenza di un solo necroforo abilitato coadiuvato da un montaferetro e collaborato, all’esito dell’avvenuta deposizione della bara nel loculo, da personale che opera successivamente al fine di completare le mere opere edilizie non in possesso di alcun corso di formazione specifico
3) Quale sia il numero di soggetti minimi eventualmente previsti dalla norma e quale siano le eventuali qualificazioni necessarie in capo a ciascun soggetto.
X Paola Lorenzetto,
La cosiddetta “sogliola” altro non è se non una comune cassa di zinco per tumulazione, solitamente non sagomata e con le pareti laterali, però, più basse. Non è quindi una semplice cassetta ossario, ma non è nemmeno un feretro nel senso proprio del termine: si tratta, in altre parole di un cofano funebre ibrido, non contemplato da nessuna norma positiva, ma presente, nei fatti, come prassi presso molti cimiteri italiani.
Ma nella Sua Regione ed ancor più nel Suo comune, ai sensi del regolamento locale di polizia mortuaria e della stessa ordinanza sindacale con cui si disciplinano operativamente e nel dettaglio le estumulazioni, sono ammessi, per espressa previsione normativa, i feretrini “a sogliola” per ri-tumulare gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo, laddove sia già presente un feretro “intero”?
Attenzione, questa materia molto delicata, spesso trascurata, dagli stessi impresari funebri, può avere risvolti e riflessi addirittura di natura penale.
Questi articoli cimiteriali sono comunemente commercializzati, al dettaglio, dalle imprese funebri ed in stock dalle zincografie che li producono. Basta effettuare sul web una veloce ricerca o contattare l’impresa di pompe funebri di Sua fiducia.
La cassa ” a sogliola”, con oneri, naturalmente a carico del richiedente, può esser somministrata anche dallo stesso gestore del cimitero, come spesso accade per le cassette ossario di cui i nostri cimiteri, di solito, hanno sempre una buona provvista in magazzino.
Noi, per nostra esplicita scelta editoriale, non rilasciamo informazioni su fornitori, grossisti e costruttori del comparto funerario italiano, per questa forma di pubblicità esistono specifici siti, con inserzionisti a pagamento, mentre questo blog è al servizio della comunicazione istituzionale (leggi, atti normativi e procedure amministrative sulla polizia mortuaria).
Consiglio, ad ogni modo, e prima di avventurarci in qualche tecnicismo manieristico, di consultare attentamente questo link: https://www.funerali.org/?p=7215, con relativi commennti esplicativi in merito alla liceità o meno della pratica funebre conosciuta come “ri-tumulazione del feretrino a sogliola”.
Ho sentito in televisione che esistono sogliole di zinco in cui mettere il feretro se mummificato x far posto a una bara nella stessa nicchia muraria
ma nessuno mi sa dire dove si acquistano.
Per enucleare correttamente il problema da Lei posto non si può prescindere dall’aspetto giuridico insito in ogni operazione di polizia mortuaria, passo, pertanto, ad enumerare, qui di seguito, le fonti normative di riferimento che sono:
DPR 285/90 (regolamento nazionale di polizia mortuaria)
Circolare Ministeriale n. 10 del 31 luglio 1998
DPR 254/03 (regolamento sulla gestione dei rifiuti a rilevanza sanitaria)
La materia delle estumulazioni è disciplinata dagli Artt. 86, 87, 88, 89 del DPR 285/90, il fine ultimo di un’estumulazione può essere:
trasferimento, o ancor meglio, traslazione verso altra sepoltura sita in diverso luogo oppure verso una differente destinazione del cadavere (cremazione oppure inumazione)
apertura della nicchia muraria e della bara per una ricognizione sullo stato di mineralizzazione del cadavere volta a ridurre i resti ossei in cassetta ossario, così da liberare spazio per accogliere un nuovo feretro.
I trattamenti consentiti sul feretro all’atto dell’estumulazione, invece, qualora non si rinvenga semplice ossame a causa di fenomeni cadaverici di tipo trasformativo conservativo, sono specificati dalla Circolare Ministeriale n. 10 del 31 luglio 1998
La Legge (Art. 87 DPR 285/90) vieta tassativamente il ricorso a metodi violenti (frattura degli arti o di altre ossa) per costringere i cadaveri estumulati in casse dalle dimensioni minori di quella utilizzata per comporre la spoglia mortale il giorno della sepoltura.
In altre parole è proibito spezzare i corpi ancora intatti, per ridurli in cassetta ossario, solo le ossa che naturalmente si siano distaccate le une dalle altre e, quindi, dalle articolazioni per effetto dei processi di scheletrizzazione possono esser racchiuse in cassetta ossario o se non richieste dagli aventi titolo a disporne debbono esser avviate in forma promiscua all’ossario comune.
L’esecuzione delle estumulazioni è consentita esclusivamente al gestore del servizio cimiteriale.
Sulla base di queste quattro condizioni:
1) volontà degli aventi titolo, individuati secondo il criterio della consanguineità con il de cuius, a disporre del cadavere del de cuius dopo il primo periodo di sepoltura legale.
2) naturale scadenza della concessione cimiteriale
3) assenza di disposizioni contrarie del de cuius o del fondatore del sepolcro a che il feretro in questione possa esser rimosso dalle cella in cui fu murato (è il caso delle cosidette “tombe chiuse”, ossia di quei sepolcri nel cui atto di concessione siano specificati particolari obblighi a mentenere un determinato cadavere nell’avello in cui fu precedentemente tumulato sino alla scadenza della concessione)
4) Titolo di trasferimento del cadavere o delle sue trasformazioni di stato (semplice ossame, esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo causato dall’insorgere di mummificazione, saponificazione o corificazione verso una nuova destinazione ritumulazione, inumazione in campo inconsunti per almeno 5 anni (bastano 2 anni se il prodotto da mummificazione, saponificazione o corificazione è addizionato con sostanze biodegradanti) oppure cremazione. Per il solo ossame vale quanto detto prima (ossario comune o raccolta delle ossa in cassetta ossario.
Una volta accertato il sussistere delle condizioni ci cui sopra il comune autorizza l’estumulazione stabilendo giorno ed ora.
All’operazione debbono assistere necessariamente due figure istituzionali:
l’addetto al servizio di custodia che verifica preliminarmente se la tomba e la bara oggetto dell’operazione sia quelle giuste e procede alla rimozioner di lapide e tamponatura del loculo per estrarre il feretro ed aprirlo.
Un operatore della locale AUSL che, invece, deve valutare se il feretro presenti le condizioni di legge (tenuta stagna della vasca zincata ed adeguata resistenza del cofano ligneo allo stress meccanico causato dal peso del cadavere) per il trasporto in altro luogo oppure se la spoglia mortale rinvenuta quando si scoperchia la bara sia ancora intatta oppure già riducibile in cassetta ossario, poichè completamente mineralizzata.
In rapporto alla fattispecie effettuale rilevata (ossa, cadavere inconsunto, feretro da traslare…) debbono esser utilizzati sistemi di contenimento e trasferimento adeguati (asd esempio per neutralizzare la residua percolazione di liquidi post mortali) se si decide di effettuare il trasporto.
Di solito è consuetudine emanare un’ordinanza del sindaco, di concerto con l’AUSL competente per territorio per regolare esumazioni ed estumulazioni in cui siano specificati i criteri da seguire nelle diverse situazioni che si potrebbero presentare.
Questo provvedimento del sindaco assume maggior importanza e contralità se la funzione specifica svolta dall’autorità sanitaria viene delegata, con atto scritto, al personale necroforo in servizio presso il cimitero (in genere tale compito viene assunto dal responsabile del servizio di custodia).
La responsabilità rivestita dall’addetto al servizio di custodia è quella di incaricato di pubblico servizio, si veda, a tal proposito anche l’Art. 17 del DPR 15 luglio 2003 n. 254.
Dopo questa lunga ma indispensabile premessa posiamo trarre qualche conclusione:
E’quanto mai opportuno procedere all’apertura delle bare solo quando quest’ultime siano state trasferite in camera mortuaria, lì, infatti, si potranno eseguire tutti gli interventi in condizione di maggior sicurezza, per tutelare l’igiene pubblica dai miasmi cadaverici che spesso si diffondono nell’ambiente circostante quando si taglia il coperchio di lamiera, con grave danno anche per l’immagine stessa del cimitero.
L’accesso alla camera mortuaria sarà consentito solo ai diretti interessati (parenti del defunto, personale necroforo e sanitario) eliminando atteggiamenti voyeuristici di visitatori o passanti occasionali troppo morbosamente curiosi.
Non occorre assolutamente sfasciare la bara con mosse o gesti chiassosi, del tutto superflui ed inutili, una volta svitato il coperchio di leglio, basterà incidere il nastro metallico lungo il bordo con un’apposita forbice.
Ai sensi del DPR 254/03 che regolamenta lo smaltimento dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale le ossa umane devvono esser accuratamente separate da altri avanzi come assi di legno, stracci, brandelli di vestiti oppure imbottiture, maniglie, rottami di lamiera…
Non è quindi consentito lasciare ossa, ancorchè piccole, nella casse da avviare alla discarica.
Per la riduzione dell’ossame in cassetta ossario di norma si segue questo criterio: le ossa costituenti il corpo umano, anche se non del tutto sciolte, debbono esser manipolate senza manovre brusche, torsioni oppure strappi per lacerare gli eventuali tessuti organici che potrebbero ancora ricoprirle.
Le eventuali trasgressioni a questo protocollo operativo ai sensi dell’Art. 87 DPR 285/90 debbono esser segnalate al responsabile per il servizio di custodia, egli provvederà a denunciare al sindaco in quanto titolare dei poteri di controllo e vigilanza sui cimiteri ed all’autorità giudiziaria i casi che potrebbero configurarsi come il reato di vilipendio di cadavere.
Occorre una precisazione: con la circolare n. 10 del 31 luglio 1998, la Legge 130 del 30 marzo 2001 ed il DPR 285/90 i cadaveri, cui il nostro ordinamento giuridico riconosce determinate protezioni, dopo il periodo legale di sepoltura (10 anni per i defunti inumati, 20, invece, per quelli tumulati) se incorrotti a causa di saponificazione mummificazione o corificazione sono considerati in via amministrativa resti mortali, ossia esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo/conservativo.
L’esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo/conservativo è un’entità medico legale piuttosto complessa la cui posizione nel nostro ordinamento di polizia mortuaria è, in qualche modo, affievolita rispetto a quella prevista per i cadaveri umani, così, almeno è parsa orientarsi la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che non condannò per vilipendio di cadavere un necroforo accusato di aver disciolto con l’acido non un cadavere, bensì un resto mortale (ovvero un cadavere umano saponificato, mummificato o corificato dopo il periodo legale di sepoltura).
L’imputato, quindi, fu soggetto solo alle sanzioni amministrative contemplate dall’Art. 107 DPR 285/90.
sarebbe interessante poter visionare direttamente la condizione in cui versavano i cadaveri dei suoi due famigliari, ma immagino non sussista alcuna prova fotografica.
Conoscendo la malapianta della cattiva amministrazione dei nostri cimiteri (difficilmente il capo del personale denuncerà i suoi stessi necrofori che da lui prendono ordini per un comportamento da lui stesso autorizzato) l’unica vera soluzione per svegliare le coscienze assopite sarebbe una campagna d’informazione sulla stampa locale dotata di ricca documentazione fotografica per stigmatizzare l’assoluta illegalità di certe operazioni cimiteriali già di per sè piuttosto scabrose.
Nella speranza di esserLe sttao di qualche aiuto Le formulo i miei più sinceri saluti
Diversi giorni addietro mi recai a Trapani per l’estumulazione di due miei cari.
Ebbene questo vi racconto e per questo chiedo il vostro consiglio su eventuali azioni realizzabili
perchè quello che è successo non accada mai più.
L’estumulazione è stata condotta con metodi violenti
e senza alcun rispetto per i resti mortali che sono stati ritrovati “abbastanza” umidi.
Le casse sono state “posate” a terra con violenza,aperte a calci e a colpi di spranga
tra la comicità generale di chi ha eseguito il lavoro.
Le ossa poi sono state raccolte grossolanamente e diverse (seppur piccole)
sono state tralasciate nelle bare come rifiuti.
Allora vi chiedo consiglio: è questa la normalità,profanare una sepoltura è divenuta una normalità?
Cosa posso fare data la presenza di testimoni?
Sia chiaro che non voglio punire nessuno ma solo evitare che episodi spiacevoli come questo si ripetano.
Grazie anticipatamente per la vostra risposta,