Il Comune di XYZ rappresenta questo problema di grande rilevanza didattica per tutti i lettori del Blog operatori dei servizi di polizia mortuaria.
Riferisce, infatti, di una concessione cimiteriale, della durata di novantanove anni, con la quale è stato attribuito al concessionario ed eredi l’uso di un loculo per l’“inumazione” (rectius: tumulazione). Il beneficiario è individuale nella salma (del figlio del concessionario) indicata espressamente nel contratto.
Gli eredi del concessionario primo, successivamente deceduto, hanno presentato istanza al Comune di estumulare dal loculo detta feretro, al fine di ridurre i resti ossei in cassetta ossario e ritumularli nello stesso loculo, ove hanno manifestato, pure, la volontà di deporre in futuro anche la salma della madre.
Il locale ufficio di polizia mortuaria ritiene di poter accogliere la domanda di estumulazione, mentre è dell’avviso di non permettere la nuova tumulazione nel loculo de quo di un feretro diverso da quello del soggetto nominalmente individuato nella concessione, in quanto osserva che il loculo è stato concesso per un determinato scopo e di conseguenza l’estumulazione determinerebbe l’estinzione della concessione per esaurimento della finalità per cui la stessa è stata fatta. Sulla correttezza o meno di siffatta impostazione il Comune chiede parere.
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Risposta: Da un attento scrutinio del contratto di concessione, emerge che il Comune dà e concede, mentre e il privato contraente “accetta, si obbliga e stipula per sé ed eredi l’uso del loculo …per inumazione della salma” della persona ivi identificata. Piccola postilla: se il sepolcro, ancorchè monoposto sorge sibi heredibus suis siamo dinanzi ad una tomba “EREDITARIA” e non gentilizia, con questa principale differenza di fondo: lo jus sepulchri non si trasmette jure coniugii ed in subordine jure sanguinis, ma solo nei modi e nelle forme in cui, in materia civilistica e delle successioni, si ha il trapasso, mortis causa, delle sostanze (in senso patrimoniale) del de cuius.
In particolare, per quanto concerne, a questo punto, gli eredi, nell’atto concessorio si specifica così: “alla morte del concessionario “il diritto di uso, relativo al loculo concesso, passerà alla morte del concessionario agli eredi”, con la manifesta ed ulteriore riserva che il “Comune non riconoscerà mai, per i relativi diritti ed obblighi, altri se non uno solo degli eredi”, da designarsi nei modi ivi stabiliti, forse per evitare l’eccessivo frazionamento del diritto di sepolcro in più quote.
Il diritto di uso concesso non potrà in nessun modo e per nessun titolo essere ceduto ad altri, eccettuato quanto previsto per gli eredi. Questa clausola pare, invero un po’ pleonastica e ridondante, almeno se l’atto di concessione è stato stipulato post 10 febbraio 1976, poichè con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975 sono implicitamente vietati gli atti di disposizione sui sepolcri per acta inter vivos, data l’abrogazione dell’art. 71 commi 2 e segg. R.D. n. 1880/1942.
Dalle formule contrattuali sopra richiamate, sembrerebbe che il contratto assegni al concessionario e agli eredi il diritto di tumulare nel loculo il feretro del soggetto ivi espressamente e nominativamente indicato.
A voler assumere, muovendo dal tenore letterale del testo, che il Comune abbia concesso e il concessionario abbia accettato (per sé e i suoi eredi) l’uso del loculo per la tumulazione di una salma specifica, questo porterebbe a ritenere che l’estumulazione di quel feretro determini l’estinzione della concessione per esaurimento della finalità per cui questa era stata chiesta ed ottenuta.
E così, con specifico riferimento all’ipotesi del posto a tumulazione individuale (colombario, loculo, a seconda delle denominazioni localmente usate, che possono essere variamente diversificate) concesso “esclusivamente” per il feretro di defunto determinato o comunque per il quale l’atto di concessione specifichi che la concessione è stata fatta per accogliervi quel determinato feretro, la dottrina ha osservato che qualora venga richiesta l’estumulazione del feretro di destinazione, si ha l’effetto che viene ad esaurirsi il fine originario per cui era sorta la concessione e, conseguentemente, si ha l’estinzione della concessione, per causa naturale e non patologica.
Peraltro, si ribadisce che, trattandosi di atto negoziale, seppur asimmetrico e sbilanciato per ragioni di pubblico interesse prevalente nei confronti dell’Ente Locale, e da leggersi in combinato disposto con il regolamento comunale di polizia mortuaria, la relativa interpretazione compete unicamente alle parti, con la conseguenza che il Comune potrebbe anche aderire ad una linea ermeneutica del contratto di concessione, diversa da quella che appare corrispondente al tenore letterale dello stesso.
Al riguardo, risulta ad ogni modo utile suggerire al Comune di regolamentare espressamente l’istituto della concessione di loculi di proprietà comunale, per uso esclusivamente di salma determinata oppure per uso del concessionario e dei suoi familiari, anche per quanto concerne la fattispecie dell’estinzione.