Si segnala che con d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 si è operata una profonda riforma della normativa sui rifiuti italiana. La riforma, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2021, incide anche per i rifiuti del settore cimiteriale e di cremazione.
Testo precedente:
D.Lgs. 152/2006 e smi – Art. 184 commi 2 e 3.
Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche’ gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
… omissis ..
f) i rifiuti da attività di servizio; … omissis ..
Testo vigente Art. 183 D.Lgs. 152/2006 come modificato D.Lgs. 116/2020 (operativo dal 1.1.2021)
1. Ai fini della Parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
b-ter) “rifiuti urbani”: … omissis …
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
b-quater) “rifiuti da costruzione e demolizione” i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche … omissis … o i rifiuti da costruzione e demolizione”. … omissis …
Per come viene da noi interpretata la modifica normativa, i codici EER indicati dalla nota ISPRA per la classificazione dei rifiuti cimiteriali e da crematorio sono ancora compatibili con le nuove definizioni e norme derivanti dal D.Lgs. 116/2020.
In particolare: i componenti ritenuti rifiuti, asportati prima della cremazione, conservano la natura di rifiuti urbani ai sensi del EER 20.01.40, mentre i materiali ferrosi e non ferrosi rimasti all’interno della camera di combustione dopo la separazione delle ceneri umane sono inquadrabili come rifiuti speciali classificabili con il EER 19.01.02 (riservato ai materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti) o con il EER 19.01.99 (rifiuti non specificati altrimenti).
Deve rilevarsi, tuttavia, che nel nuovo regime non opererà, rispetto a entrambe le tipologie, alcuna privativa in favore del Servizio di raccolta pubblica (ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis d.lgs. 152/2020), con la conseguenza che i produttori di tali rifiuti potranno commercializzarli nel libero mercato.
Sono soprattutto le considerazioni sulla direttiva europea e sul D.lgs. 116/2020 che sono dirimenti in tale interpretazione.