Due parole sulle estumulazioni: onerosità e recupero oggetti preziosi.

1) tutti gli oneri delle operazioni cimiteriali svolte in sepolcro privato (quali sono le tumulazioni tutte a prescindere dalla tipologia del sepolcro, dalla sua durata concessoria o dalla sua conformazione) sono SEMPRE a carico del concessionario, dei suoi aventi causa (nell’evenienza di una voltura nell’intestazione della concessione) o, in alternativa, sorgono in capo ai più stretti congiunti del defunto estumulato, ossia su coloro che vantano sul de cuius un potere di disposizione in termini di pietas, ma anche di obbligo a provvedere. In difetto per il Comune, se si accollasse in prima persona le spese, sorgerebbe la responsabilità patrimoniale per danno erariale ex art. 93 D.Lgs n. 267/2000, ma si veda anche l’art. 191 comma 4 dello stesso D.Lgs.

2) di solito tutte le estumulazioni con apertura del feretro per la verifica sullo stato di scheletrizzazione del defunto sono soggette ad una verbalizzazione da parte del personale (sanitario o cimiteriale) che sovrintende all’operazione, proprio per attestare o meno l’avvenuta mineralizzazione dei tessuti organici. (la salma è ancora indecomposta? Per converso si può procedere alla raccolta delle ossa?) Esempio ulteriore: potrebbero rinvenirsi nella bara oggetti di valore, una sorta di corredo funerario con cui il de cuius fu sepolto il giorno del funerale.

Non mancano, allora, saggi regolamenti comunali che prevedono come, in occasione di tali azioni d’ufficio, eventuali oggetti preziosi (fedi nuziali, anelli, monili, ecc.) che possano venire reperiti, se non già precedentemente richiesti dagli aventi titolo, siano oggetto, dopo la relativa verbalizzazione, di conservazione, secondo le norme sul ritrovamento delle “cose” (artt. 927 e ss. Cod. Civile), restando a disposizione di chi ne abbia titolo per il termine previsto, divenendo, decorso il termine, applicabile l’art. 932 Cod. Civile.
Si osserva, per altro, come queste norme troverebbero, a rigore, applicazione, anche se non formulate nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, in quanto appartenenti all’Ordinamento Civile.

Questo “verbalino” resta agli atti in cimitero, e normalmente detta documentazione viene allegata alle registrazioni d’ufficio negli appositi libri cimiteriali di cui all’art. 52 comma 2 lett.d) del regolamento statale di polizia mortuaria (D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) il quali ex art. 10 D.Lgs n. 267/2000 sono pubblici e liberamente consultabili.

3) Il “rinnovo” di una concessione ormai scaduta è una facoltà (non un obbligo!) che sorge in capo all’Amministrazione Cittadina, alla quale il vecchio concessionario può o meno aderire a propria discrezione, esso consiste nella costituzione tra le parti contraenti di un rapporto giuridico del tutto nuovo, avente, però come oggetto fisico la medesima tomba. La futura scadenza sarà decisa in base alle regole comunali. IL rinnovo presuppone sempre il pagamento del canone/tariffa concessorio, in base alla declaratoria tariffaria statuita dal comune. Attenzione però: alcune normazioni locali, affinchè si compia il periodo legale di sepoltura in loculo stagno, pari, almeno ad anni 20 cominciano saggiamente ad ammettere un semplice prolungamento del rapporto concessorio, in quest’evenienza esso è già perfezionato e non richiede alcuna novazione, semplicemente prosegue nella sua durata, previo il versamento delle somme stabilite per il godimento dello jus sepulchri sino alla definitiva scadenza. Le concessioni cimiteriali, infatti, sono sempre a titolo oneroso per il cittadino utente dei servizi cimiteriali.

4) Per Legge una concessione cimiteriale deve avere durata certa, sicuramente modulabile nel tempo, sino ad un massimo di 99 anni, le concessioni a tempo indeterminato, ossia perpetue sono state abrogate ufficialmente dal 10 febbraio 1976, quando entrò in vigore il D.P.R. n. 803/1975, il primo regolamento nazionale di polizia mortuaria dell’epoca repubblicana, le cui disposizioni sono state perfettamente trasfuse nell’attuale art. 92 comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Written by:

Carlo Ballotta

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2 thoughts on “Due parole sulle estumulazioni: onerosità e recupero oggetti preziosi.

  1. X Charlotte,

    Suo bisnonno si è assunto l’onere di provvedere alla tumulazione della signora de quo, magari, forse anche inconsciamente, divenendo concessionario del sepolcro privato a sistema di tumulazione. Ora il concessionario acquisce il diritto d’uso sulla tomba, ma assume parallelamente anche diverse obbligazioni, tra cui quella manutentiva e di sostenere le future spese relative alle operazioni di estumulazione, smaltimento rifiuti prodotti, sanificazione del loculo…
    Se Voi siete i successori di Vostro bisnonno, nel senso più proprio di diretti discendenti jure sanguinis, siete, allora, Vostro malgrado, a lui subentrati nella sua posizione di concessionario primo, con annessi oneri previsti originariamente dall’atto di concessione e dal vigente regolamento municipale di polizia mortuaria, in tema di estumulazione, per il naturale estinguersi del rapporto concessorio, instauratosi – temporibus illis – tra Suo bisnonno e l’ente locale, titolare ultimo della funzione cimiteriale.

  2. In caso di non coincidenza tra erede e concessionario il costo dell’estumulazione è a carico degli eredi o del concessionario?

    Nel caso di specie, in tempi recenti, si è scoperto che il mio bisnonno si era impegnato a pagare tutti i costi di sepoltura di una Signora indigente, mancata ormai quasi sessant’anni fa. Oggi il comune chiede a noi, non eredi, di farci carico dei costi per l’estumulazione dei resti della povera Signora

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