Due parole sul vetusto (?) D.P.R. n. 285/1990

Si premette la validità, ancora su tutto il territorio nazionale, del D.P.R. 285/90, seppur con andamento “carsico” ed a scomparsa (nessuna Regione ha ancora osato “abolirlo” espressamente, non avendone, per altro, il diritto; anzi in molte Leggi Regionali è più volte richiamato, con uno strano giuoco di rimandi e simmetrie; semmai si è privilegiata una tecnica legislativa, volta alla sovrapposizione (o, rectius, giustapposizione?) dei diversi piani normativi, i quali – a volte – possono convergere, copiandosi a vicenda o, peggio ancora, divaricarsi, ingenerando pericolose antonimie, per chi, almeno, creda ancora nella certezza del diritto.

La scelta di compromesso (horror vacui, cioè paura di disciplinare ex novo tutta la complessa galassia del “caro estinto”, anche per difetto di potere?) del legislatore regionale non è, però, agevole anche perché questa situazione di coabitazione tra diverse regole policentriche costringe l’interprete a complicate ricostruzioni di un sistema di norme realmente applicabili, basandosi di volta in volta su diversi criteri (cronologico, gerarchico, di territorialità, di specialità …).
In questa “terra di mezzo”, dove regna il dubbio assoluto, si è aperto, pure, un acceso dibattito tra gli studiosi del diritto funerario, sulla titolarità ad adottare provvedimenti di modifica o di abrogazione e, a valle, sugli strumenti giuridici idonei a tradurre in atti concreti tale volontà politica.

Sotto il profilo dei contenuti, con riferimento soprattutto ai doveri dei comuni e alle modalità di erogazione dei servizi, il regolamento statale di Polizia Mortuaria si presenta inattuale e ciò non solo in seguito all’adozione del T.U.E.L., avvenuta nel 2000, bensì anche rispetto alla precedente L. 142/1990, che pure era stata pubblicata in G.U. solo qualche mese prima del D.P.R. 285/90; basta ragionare su questo fatto: alcune mansioni individuate dal regolamento, con precisa imputazione di responsabilità operative erano già venute meno al momento dell’entrata in vigore della suddetta Legge, per espressa inconciliabilità, quasi fossero state “abortite” (mi si perdoni il vocabolo empio!) prima della loro effettiva uscita.

Tale errore di fondo, e per di più concettuale, comporta che le disposizioni del citato D.P.R., per essere correttamente poste in essere, necessitino di un’intensa azione di interpretazione ed adeguamento logico-formale, al fine di renderle compatibili con l’ordinamento delle autonomie locali, che nel frattempo è andato determinandosi in modo compiuto.
Peraltro, il regolamento statale di Polizia Mortuaria appare ancor più obsoleto in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, che ha innovato il riparto di titolarità legislative tra Stato e Regioni.

In merito, poi, alla legittimità di queste misure di “deregulation”, sulla polizia mortuaria, tenendo presente che il D.P.R. 285/90 ha natura di norma di rango secondario (regolamentare) mentre l’odierno art. 117, comma 6 Cost. demanda una potestà regolamentare ai livelli di governo, cui spetti anche il potere legislativo (con l’eccezione di quanto previsto all’art. 117, comma 6, III periodo, dove si individua una potestà regolamentare non connessa a quella legislativa), nel caso di argomenti rientranti nella sfera legislativa delle regioni, sia essa concorrente o esclusiva, è possibile individuare una competenza regolamentare in capo alle Regioni.
Andrebbe anche ricordata la L. 5 giugno 2003, n. 131, in particolare l’art. 1, comma 3, ma anche i commi 4 e seguenti, seppure questi ultimi siano rimasti lettera morta.

Conseguentemente, interventi, anche di tipo caducatorio, sul testo del D.P.R. 285/90 potrebbero anche esser ottenuti con atti regolamentari regionali, senza che sia, però, di ostacolo l’eventuale ricorso (spesso abusato???) o meno ad una fonte di rango primario (legge regionale), percorso seguito pacificamente da tutte le Regioni, ormai, con la precisazione che ciò può avvenire – secondum legem – unicamente nelle parti del D.P.R. 285/90 le quali possano riferirsi allo spettro proprio della legislazione regionale, sia essa concorrente od esclusiva (non mancano previsioni del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria che attengono alla competenza legislativa, dello Stato tout curt, e, quindi, anche regolamentare dello Stato, salvo sua delega, esplicita).

Come rilevato in dottrina (Dott. Sereno Scolaro sul forum di enti.it), vi è un altro problema, forse di maggiore profondità ermeneutica, da considerare, ed esso non sembra esser stato del tutto sviscerato in un modello esploso, su più dimensioni, cioè il fatto che il D.P.R. 285/90 non sia collocabile, in modo netto, in questo schema lineare testé delineato (o … dirozzato?), ma presenti caratteri trasversali.

Infatti, il complesso delle sue disposizioni tocca aspetti inquadrabili entro i rami di diverse competenze:

– legislativa esclusiva dello Stato;
– legislative regionale concorrente;
– legislative regionale esclusiva;
– regolamentare dello Stato (eventualmente delegabile alle regioni);
– regolamentare delle regioni nelle materie di loro competenza legislativa concorrente;
– regolamentare delle regioni nelle materie di loro competenza legislativa esclusiva;
– regolamentare propria dei comuni (es. il governo del cimitero).

Ragion per cui, la polizia mortuaria, in tutte le sue eclettiche sfaccettature, non è semplicisticamente riconducibile alla mera tutela della salute umana, per altro oggetto, comunque, di competenza regionale residuale, come in alcune realtà si è strumentalmente voluto sostenere per contestare la babele delle Leggi Regionali, funzionali forse alle single-issues di certe ristrette lobbies, ma del tutto deleterie per il comune cittadino utente postremo dei servizi funerari, in quanto, con questo assetto smembrato ed ad “arlecchino” e, dunque, molto discrasico, della polizia mortuaria ad aumentare esponenzialmente – ed è vox populi – è stata solo la confusione (l’equazione è facile: troppe leggi = nessuna legge!), nella quale sono precipitati gli stessi attori e competitors del mercato funerario italiano.
Ecco, dunque, al di là delle solite, grevi, diatribe con i loro strascichi velenosi, il bisogno, sempre più stringente ed impellente, di una sola Legge Nazionale per tutto il settore.

Written by:

Carlo Ballotta

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