Cara Redazione,
dopo un periodo di silenzio torno a chiedere il Vostro aiuto per risolvere un problema che poco ha a che vedere, questa volta, con la polizia mortuaria intesa in senso stretto, mi spiego:all’interno del Cimitero del quale sono il responsabile c’è una costruzione divisa in tre ambienti contigui e separati e destinati rispettivamente a: camera mortuaria, Cappella e magazzino attrezzi e disposti come indicato:
1)Camera mortuaria
2)Cappella
3)Magazzino
l’ingresso principale è sulla Cappella. L’ambiente adibito a Cappella era in origine destinato a “Deposizione”: come tra l’altro è scritto sull’architrave dell’ingresso alla costruzione ed “arbitrariamente”, da un vecchio cappellano negli anni ’80, così trasformato e tale restato.
Ora il nuovo sacerdote che attende alle funzioni religiose del cimitero, ha presentato una richiesta al Sindaco per ottenere la stanza adibita dal personale necroforo a magazzino attrezzi per realizzarci una sacrestia; aggiungo che in questa Cappella che chiameremo “Chiesa centrale”, vi vengono officiate due messe alla settimana (sabato pomeriggio e domenica mattina), mentre nei giorni feriali la messa viene celebrata in una piccola Cappella ubicata immediatamente all’ingresso del cimitero, nella zona monumentale.
Aggiungo dicendo che, in cambio del locale “magazzino”, il sacerdote restituirebbe all’Amm.ne Com.le un altro ambiente da sempre adibito ad ufficio del cappellano e situato proprio di fronte alla piccola Cappella all’ingresso del cimitero e nel quale ufficio il precedente sacerdote, passato a miglior vita, riceveva i dolenti.
Abbiamo fatto presente al nostro Dirigente che spostando il magazzino in altra zona del Cimitero si creerebbero non poche difficoltà per la normale esecuzione delle operazioni cimiteriali; c’è infatti sempre bisogno di attrezzi mentre si stanno svolgendo lavori in camera mortuaria ed inoltre, nascerebbero anche ostacoli di tipo logistico per la praticità che scaturisce dal fatto che la costruzione di cui Le sto parlando si affaccia su un ampio piazzale che permette agevolmente la sosta e la manovra dei carri funebri ed essendo, poi, ubicato all’interno del Cimitero, cela alla vista dei passanti le operazioni di trasferimento di vecchie bare dalla camera mortuaria ai mezzi di servizio per essere avviate in discarica.
Ma aldilà di questo aspetto di tipo squisitamente pratico, la questione che intendo sottoporLe attiene specificamente al punto di vista igienico e sanitario dei luoghi cioè:
è possibile che una camera mortuaria ed una Cappella siano contigue?
Nella camera mortuaria oltre alle operazioni cimiteriali, solitamente sostano per uno o due giorni quei R.M. che debbono essere inumati per incompleta mineralizzazione, vengono portati feretri con bare marce che, per quanta attenzione si ponga, lasciano cadere polvere di legno anche sul pavimento della Cappella, dal momento che è attraverso di essa che bisogna passare per giungere nellaCamera mortuaria. Aggiungo, da ultimo, che sia nell’ambiente “Chiesa” che nell’ambiente magazzino si trovano due ossari comuni dove vengono normalmente sversate le ossa di quei defunti per i quali c’è il disinteresse dei familiari.
Ho provato a girare il quesito ad un sanitario dell’AUSL per sapere se c’è una norma che imponga che la camera mortuaria non possa essere contigua con altri ambienti e soprattutto con quelli dove sostano persone come in una Cappella o Chiesa, ma non mi hanno dato informazioni corroborate da norme specifiche.
Concludo dicendo che non vorrei che, perdurando un siffatto “condominio”, che peraltro era già in essere al mio arrivo in questo luogo di lavoro, possano sorgere problemi di natura igienico sanitaria dovuti alla promiscuità dei luoghi e magari, poi, vedermi anche addebitare responsabilità di sorta per non averlo fatto presente, con tempestività, a chi di dovere!
Un’ultima annotazione: nell’ambiente Cappella fino allo scorso anno, sostavano quelle Salme in attesa di tumulazione o per le quali il precedente cappellano doveva celebrarne le esequie. Ora il nuovo sacerdote, che poi è il parroco di una chiesa vicina al cimitero ha, intanto, aumentato i posti a sedere collocandovi grandi banchi e numerose sedie che non permettono fisicamente né l’ingresso e né la sosta di Salme, ma la cosa che più mi sconcerta, questo “sant’uomo” non vi celebra più le esequie affermando che le stesse debbono essere celebrate nella Chiesa della sua parrocchia.
E a tutto quanto detto aggiungo che questo Cimitero non dispone nemmeno di una “sala di commiato” che la legge prevede!
RISPOSTA:
E’possibile costruire un locale da adibire a camera mortuaria all’esterno del recinto cimiteriale.
La risposta é categorica: No!
Si può utilmente meditare su questa tassativa posizione della giurisprudenza:
T.A.R. Umbria, 18 novembre 1985 n. 623 “Ai sensi dell’art. 64 D.P.R. 20.10.1975, n. 803, la camera mortuaria costituisce parte essenziale dei servizi cimiteriali e deve essere ubicata all’interno del cimitero, più esattamente all’interno della recinzione che ne determina lo spazio; pertanto, è illegittima la concessione edilizia rilasciata per la costruzione di una camera mortuaria all’esterno dell’esistente cimitero”.
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa sede di Trento sentenza del 08/08/2005 “Tra gli elementi minimali che la legge stabilisce perché un cimitero possa qualificarsi tale oltre alla camera mortuaria, all’ossario comune, al cinerario comune, ad una recinzione alta non meno di m. 2,50 e al servizio di custodia deve aggiungersi anche la previsione di almeno un campo per l’inumazione dei cadaveri. Un crematorio deve essere costruito solo dentro un cimitero. Pertanto non può essere realizzato un cimitero destinato solo alla costruzione di un crematorio ed a tombe per la sepoltura delle ceneri, se non è prevista anche la presenza di almeno un campo di inumazione”.
Consiglio di Stato, Sez. V, 7 maggio 1996 n. 509 “È illegittima la concessione edilizia rilasciata per la costruzione di un edificio comunale, da adibire a camera mortuaria ed a deposito d’osservazione dei cadaveri, posto fuori dall’area cimiteriale ed a notevole distanza da quest’ultima, sia perché l’art. 64 D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 stabilisce l’obbligo di collocare la camera mortuaria all’interno di detta area sia perché, pur potendosi il deposito d’osservazione ubicare al di fuori di quest’ultima, nella specie la distanza dall’area stessa e dall’abitazione del custode lo rende inidoneo alle finalità sue proprie, consistenti nella possibilità per il custode di accertare tempestivamente eventuali manifestazioni di vita provenienti dal deposito stesso”.
Innanzi tutto bisogna distinguere tra due termini linguistici che la vulgata popolare tende erroneamente a sovrapporre: la camera mortuaria ex Art. 64 DPR 285/90 è una dotazione dell’impianto cimiteriale, e non va confusa con le camere ardenti ospedaliere, denominate più correttamente come servizio mortuario sanitario secondo la formulazione del DPR 14 gennaio 1997.I servizi necroscopici e cimiteriali erano inoltre stati inseriti nel novero dei servizi indispensabili per l’ente locale, ai sensi del D.M. 28 maggio 1993.
Con la legge 26/2001 il servizio dei cimiteri, ad esclusione delle pubbliche funzioni connesse, è così divenuto servizio pubblico a domanda individuale, se gestito in economia diretta. Può essere gestito anche nelle altre forme previste dall’articolo 113bis del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 35 della L. 28/12/2001, n. 448.
Rientrano nel novero rigido e non ulteriormente ampliabile del servizio necroscopico i servizi pubblici locali dovuti per compito istituzionale, a carico dell’ente locale, nonché le pubbliche funzioni di polizia mortuaria come controllo e vigilanza su attività funebri e cimiteriali, rilascio delle autorizzazioni, regolamentazione, indirizzo e pianificazione.
I servizi pubblici istituzionali vengono gestiti nelle forme consentite dall’articolo 113bis del T.U. 267/2000, come modificato dall’art. 35 della L. 28/12/2001, n. 448, con onere a totale carico dell’ente locale e sono:
a) indispensabile raccolta sulla pubblica via di salme, come del loro trasporto in obitorio;
b) trasporto di cadaveri da casa inadatta al deposito di osservazione su disposizione dell’Autorità sanitaria;
c) deposito di osservazione ed obitorio di cui agli articoli da 12 a 15 del D.P.R. 285/90;
d) trasporto funebre e fornitura di feretro, inumazione, esumazione ordinaria, cremazione di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o in caso di disinteresse dei familiari o per prevalente interesse pubblico;
e) camera mortuaria e ossario comune in cimitero.
In ogni Comune deve essere disponibile alla popolazione residente almeno un cimitero con un campo di inumazione e le strutture di servizio obbligatorie previste dal D.P.R. 285/90 (camera mortuaria, custodia in senso amministrativo (1), ossario comune, cinerario comune).
Questi sono gli impianti obbligatori per un Comune, che determinano la necessità di investimenti per realizzarli e conseguentemente dei costi di gestione.
Gli investimenti obbligatori per il servizio istituzionale servono per:
l’acquisto dell’area occorrente per garantire l’osservanza dell’art. 58 D.P.R. 285/90, l’urbanizzazione di tale area con viali, fognature, distribuzione dell’acqua, ecc.;
dotazione di camera mortuaria, sala per autopsie, abitazione del custode se occorrente, ossario e cinerario comune, servizi igienici per addetti e per utenti, magazzini, deposito temporaneo dei rifiuti cimiteriali, ecc.);
l’eventuale costruzione di obitorio e deposito di osservazione, ove non previsti in altro luogo (vedasi anche punto 3);
la recinzione dell’area con le opere atte a consentire l’ingresso dei visitatori e la custodia delle salme;
le strutture viarie e di parcheggio esterne.
Per il DPR 285/90resta gratuito l’uso della camera mortuaria per il caso di arrivo di feretro, cassetta resti ossei o urna cineraria nel cimitero, in attesa di sepoltura o cremazione, fatto salvo il diritto di mettere un limite a questa permanenza da parte del Comune nel numero di giorni ritenuto giustificato dai luoghi e dalle usanze locali, con facoltà di imporre un canone per l’utilizzo oltre detto limite (ad es. per lavori di sistemazione di tomba, mancato accordo fra i parenti nella scelta della sepoltura, attesa di cremazione, ecc.). Il regolamento regionale lombardo n. 6/2004, invece, con l’Art. 9 comma 2 in via generale tende ad escluderne la gratuità parlando del deposito mortuario come di servizio a titolo oneroso fatto salvo il caso in cui l’uso sia determinato da necessità del comune o del gestore del cimitero.
Per tali ragioni la camera mortuaria intesa come ambiente chiuso, confinato e sorvegliato dove:
depositare temporaneamente i feretri in attesa di sepoltura oppure ossa o ceneri per cui non sia ancora stata decisa diversa sistemazione.
effettuare l’apertura dei feretri per la raccolta resti.
confezionare le cassette ossario o i contenitori per esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo da avviare a cremazione o inumazione.
deve necessariamente insistere su suolo cimiteriale che altro non è se non l’area racchiusa entro il recinto cimiteriale.
Se la camera mortuaria (intesa come solo deposito di feretri rigorosamenti chiusi e sigillati o di cofani per resti mortali, di urne cinerarie o cassette ossario) è anche adibita a deposito d’osservazione ex Art. 64 comma 3 DPR 10 settembre 1990 n. 285 deve rispondere anche ai quesiti del DPR 14 gennaio 1997, configurandosi, di fatto, come una normale “camera ardente”, meglio definibile come servizio mortuario sanitario.
La camera mortuaria (in Emilia Romagna e Lombardia è definita deposito mortuario) è un opera a livello igienico sanitario il cui accesso, per questioni di igiene e logistica può esser inibito all’ingresso del visitatori.
Anche ai sensi del DPR 14 gennaio 1997 debbono tassativamente esser presenti distinti ingressi di cui:
uno per i dolenti
l’altro per i feretri e la loro movimentazione (carico e scarico)
La cappella (o l’oratorio secondo una terminologia un po’ vetusta) è un edificio non obbligatorio ai sensi della Legge Vigente.
Nel regolamento comunale di polizia mortuaria può e deve esser contemplato l’ingresso alla camera mortuaria per i non addetti ai lavori (fatte salve autorizzazioni specifiche e nominative rilasciate volta per volta). Questo è lo strumento principe con cui risolvere la questione.
La promiscuità tra ambienti di servizio per il personale necroforo e spazi rituali (cappella cimiteriale, sala del commiato) è assolutamente da evitare anche per i cattivi odori che potrebbero promanare dalla camera mortuaria.
L’ossario di cui all’Art. 67 DPR n.285/1990 deve esser costruito in modo da evitare al pubblico la vista diretta delle ossa.
IL problema si risolve a livello di regolamento comunale di polizia mortuaria, oppure con una semplice disposizione del sindaco (o ancor meglio del dirigente ex Art. 107 comma 3 Decreto Legislativo 267/2000) con cui si proibisca l’entrata nei locali adibiti a camera mortuaria senza una specifica autorizzazione.
Camera mortuaria e cappella religiosa possono esser sì attigue, ma con ingressi ben differenziati e soprattutto pareti di divisione.
E’bene pensare, anche in sede di redazione del piano regolatore cimiteriale, ad ingressi indipendenti.
Non mancano episodi, specie in passato e nei piccoli cimiteri, in cui per esigenze di spazio e logistica camera mortuaria e chiesa del cimitero insistessero fisicamente nello stesso luogo, ma in un cimitero di grandi dimensioni questa commistioni di ruoli e funzioni semantiche è assolutamente da evitare.
La cosidetta sala del commiato (sostanzialmente una cappella per i riti acattolici), così come la stessa Chiesa è struttura facoltativa, ma non obbligatoria (se non è stata contemplata dal piano regolatore cimiteriale e, dopo, dal regolamento comunale di polizia mortuaria).
Ogni cambio di destinazione di luoghi ed ambienti all’interno del cimitero deve esser preventivamente autorizzato dal comune.
Ai sensi dell’Art. 64 comma 2 DPR 10 settembre 1990 n. 285 la camera mortuaria deve esser costruita presso gli uffici del cimitero (ossia, in senso lato, presso la sede operativa del personale necroforo in servizio presso il camposanto (magazzino compreso), ciò esclude la prossimità con altri edifici aperti al pubblico.
L’ordinanza sindacale con cui, ex 82 comma 4 ed Art. 88 DPR 10 settembre 1990, si regolano le operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione può vietare la diretta presenza del pubblico nei posti ove avviene l’apertura della bara con conseguente confezionamento di contenitori per indecomposti, quindi, questi plessi del complesso cimiteriale possono esser vietati all’ingresso della cittadinanza.
Aggiungo anche che la camera mortuaria deve esser sottoposta a costanti interventi di profilassi (= profonda disinfezione), quindi la camera mortuaria deve esser isolata e facilmente individualbile.
IL sacerdote non vanta alcun diritto sui vani del camposanto da lui occupati, in quanto si tratta di demanio comunale, ex Art. 823 ed 824 Cidice Civile, così essi non possono esser oggetto di diritto da parte dell’Autorità Ecclesiastica, men che meno se non è stato redatto eventuale atto di concessione.
Si propende per l’assoluta anigienità ed antieconomicità di questo “condominio” del post mortem! La competente autorità, pertanto dovrà rispondere all’istanza del Parroco, con rifiuto motivato ex Legge 241/1990, indicando termini e modalità di eventuale ricorso amministrativo.
Molto meglio dirottare i funerali “extra moenia”, ossia nella chiesa parocchiale vicina, ma esterna al cimitero.
Ai sensi del DPR 15 luglio 2003 n.254 entro il recinto cimiteriale il comune deve individuare apposita discarica per lo stoccaggio dei rifiuti.
Post scriptum:
Se non erro la Legge di riferimento per la regione Marche, dalla quale Lei mi scrive è la Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3.
C’èuna precisa disposizione della Conferenza Episcopale Italiana che suggirisce espressamente la celebrazione delle esequie nella parrocchia del de cuius, dove, in effetti, il defunto ha partecipato alla vita della comunità, assistendo alla Santa Messa e ricevendo i Sacramenti, quindi l’indicazione del Sacerdote in servizio presso il cimitero è corretta.
La sala del commiato è un problema di molti cimiteri di vecchia concezione, spesso è ricavata nella palazzina degli uffici, oppure attraverso pareti fittizie in cartongesso, paraventi e drappi “di copertura” viene individuata come una sorta separè di all’interno della stessa camera mortuaria.
A Modena, almeno, presso il cimitero monumentale di San Cataldo è così, ed è una soluzione, tutto sommato economica, praticabile e decorosa.
Ovviamente bisogna esser maniacali nella pulizia dei luoghi.
Per correttezza, una volta ultimati i lavori chiederei una parere di agibilità all’ASL, la quale per gli aspetti igienico-sanitari di propria competenza è tenuta a pronunciarsi ex Art. 51 comma 2 DPR n.285/1990 ed Art. 139 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, rinvia all’art. 16 legge 7/8/1990, n. 241, quale modificato dall’art. 11 L. 15 maggio 1997, n. 127.
Sostanzialmente la sala del commiato dovrebbe esser un ambiente “neutro”, privo, quindi, di simboli religiosi cristiani, per accogliere i funerali acattolici.
E’prevista in molte legislazioni regionali, ma, agli effetti concreti, è rimasta lettera morta, proprio per la difficoltà di riattare spazi concepiti solo per cerimonie e sepolture cattoliche.
La mia regione, l’Emilia Romagna, capacitatasi finalmente della mostruosità giuridica prodotta, ha abrogato l’obbligo per ogni comune di dotarsi di una sala del commiato.
La sala del commiato può esser realizzata anche esternamente al cimitero, quasi fosse una “chiesa laica”, se i defunti sono esposti a cassa aperta trovano applicazione le norme di cui al DPR 14 Gennaio 1997, altrimenti basta il nulla osta una tantum” dell’ASL, proprio come avviene per gli edifici sacri (= le Nostre Chiese Cattoliche) che ospitano l’officio della liturgia funebre.
x Carlo
ho cercato di contattarti all’ indirizzo che mi hai scritto ma non ho avuto risposta.
forse ci sono problemi??
saluti
X MIMMO.
Scrivi il commento qui di seguito o contattami all’indirizzo necroforo@funerali.org
x Carlo
Scusami vorrei chiederti un parere su un altro argomento come faccio??
Consiglio a tutti i lettori di http://www.funerali.org, per maggiori approfondimenti, di consultaare l’articolo “Elementi cimiteriali: differenza e disciplina” a cura di Paolo Panetta pubblicato su Antigone n.2/1994 e reperibile sul sito http://www.euroact.net.
La camera mortuaria a mente degli Artt. 64 e 65 DPR 285/1990 deve esser costruita in prossimità dell’alloggio del custode, ove detta abitazione eventualmente esista, infatti, il legislatore già con il DPR 285/1990 già ragiona in termini di servizio di custodia, in quanto soprattutto per i piccoli cimiteri è molto difficile gatantire sempre la presenza fisica di un addetto durante tutte le ore della giornata e dell’anno.
Si potrebbe, tuttavia osservare come un’abitazione all’interno del cimitero e prossima alla camera mortuaria comporti notevoli problemi di antigienicità, ma nella fattispecie siamo dinnanzi di un’attività a rischio scelta dalla persona e, conseguentemente dalla famiglia che assieme a lui l’ha accettata.
Peraltro chi custodisce qualcosa deve avere la possibilità di vedere e sorvegliare la res, e come potrebbe il custode svolgere questa mansione se nel cimitero avviene un quid quid alla distanza di 200 o 100 o anche 50 metri del proprio alloggio, oltre la fascia di rispetto non edificabile così definita nella sua nuova formulazione dall’Art. 28 della Legge 166/2002
La legge nazionale obbliga ogni cimitero a dotarsi di una camera mortuaria, ma nulla dice a proposito del suo dimensionamento, quindi ogni comune deve adeguarla alle contingenze locali, in relazione alla popolazione (Art. 13 Decreto Legislativo 267/2000) ed all’ampiezza del cimitero, così da considerare il numero di feretri (provenienti da operazioni cimiteriali o in attesa di sepoltura) che dovranno esservi ricevuti.
Ovviamente vale sempre la procedura di deroga ex Art. 106 DPR 285/1990 (anche senza grandi formalizzazioni dopo il DPCM 26 maggio 2000) per ristrutturazione e riuso o cambio di destinazione di impianti non a norma, purchè preesistenti all’entrata in vigore dello stesso DPR 10 settembre 1990 n. 285