Abbiamo sottoposto a diversi comuni italiani un quesito sullo smaltimento in cimitero di parti anatomiche riconoscibili (arti o parti di essi) alla luce della nuova disciplina sui rifiuti sanitari introdotta con il DPR n.254/2003.
La materia è ancora abbastanza nebulosa perchè sul recente DPR 254/2003 non si è ancora formata una solida prassi ed anche la giurisprudenza non ha avuto occasione di pronunciarsi autorevolmente sui problemi che si nascondono nelle pieghe del regolamento stesso.
Vi proponiamo, allora, questo breve studio, non con la pretesa di imporre le nostre personalissime interpretazioni della Legge, ma per cominciare a ragionare assieme su casistiche e fattispecie che in un futuro prossimo potrebbero verificarsi, richiedendo risposte efficienti ed efficaci, nel rapporto con l’utenza dei servizi cimiteriali.
Se, ai sensi del DPR n.254/2003, la persona che subisce una mutilazione può decidere, entro 48 ore la destinazione [3] dell’arto amputato si pone anche il problema della riunione dell’arto con la restante parte del corpo, qualora la persona in questione dovesse decedere in tempi strettamente successivi all’amputazione dell’arto stesso.
Il riconoscimento di questa disponibilità si colloca nel solco dell’ Art. 5 del Codice Civile in materia di atti di disposizione del proprio corpo da parte di un soggetto, ovviamente la richiesta va inoltrata tramite l’ASL territorialmente competente. Fortissime sono le analogie con la pietas espressa dall’ Art. 7 comma 3 del DPR 285/90 dove si prescrive che, su istanza dei genitori, è possibile dar sepoltura, in cimitero, ai prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
Esempio: a causa di un fortissimo diabete al Sig. XYZ viene recisa la gamba sinistra.
Il Sig. XYZ, entro le 48 ore previste dal DPR 254/2003, stabilisce che la parte anatomica amputatagli sia inumata in fossa comune (di solito, almeno nei grandi cimiteri sono previsti appositi spazi nella quadre dei campi di terra per ricevere parti anatomiche o prodotti abortivi).
Il Sig. XYZ dopo qualche giorno, nonostante l’intervento chirurgico, decede.
I famigliari aventi causa, allora, chiedono che la salma della persona deceduta sia riunita all’arto precedentemente rimosso. (Le parti anatomiche riconoscibili, secondo una certa dottrina precedente rispetto all’emanazione di DPR n.254/2003, non sono assimilabili a cadaveri, ma solo a rifiuti sanitari, qualora il corpo umano cui appartennero fosse ancora vivo.
Si prospetterebbero, allora, queste possibili fattispecie:
1. Se il Sig. XYZ viene sepolto in campo di terra è possibile richiedere ed ottenere l’esumazione straordinaria dell’arto amputatogli perchè quest’ultimo sia sepolto nella stessa fossa assieme al feretro del Sig. xyz? Ovvero cadavere della persona che ha subito l’amputazione e relativo arto amputato possono esser sepolti nella stessa fossa, anche se in contenitori diversi?
2. Se, invece, il cadavere del Sig. XYZ viene tumulato in nicchia muraria si può richiedere l’esumazione straordinaria dell’arto amputato, perchè quest’ultimo, entro duplice cassetta (lignea e metallica), confezionata con la tenuta stagna a liquidi e gas cadaverici, possa esser tumulato nello stesso loculo dove è stato deposto il feretro del Sig.XYZ?
3. Se, ancora, la salma del sig. XYZ viene cremata si può disporre l’esumazione straordinaria dell’arto amputato perchè anche questi sia incinerato?
4. Se, in subordine, solo la salma del Sig. XYZ viene cremata, urna cineraria e cassettina contenente l’arto amputato possono esser riunite in una sola sepoltura (in celletta ossario, loculo oppure nella stessa fossa ?
Occorrono subito due premesse:
- per la sepoltura in cimitero di parti di cadavere oppure ossa umane occorre sempre l’autorizzazione dell’Ufficio di Stato Civile ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DPR 285/90
- in un primo tempo viene rilasciato l’atto di autorizzazione alla sepoltura dell’arto, successivamente, con provvedimento distinto, è accordata l’autorizzazione alla sepoltura del cadavere, senza fare riferimento all’arto già sepolto.
Il punto 4 è realizzabile solo limitatamente alla tumulazione in loculo o celletta ossario, in quanto, almeno secondo l’ordinamento nazionale di polizia mortuaria italiano rappresentato dal DPR n.285/1990, è ancora vietato inumare direttamente le urne cinerarie o disperdere le ceneri nelle fosse adibite ad inumazione. E’, però, d’obbligo precisare come alcune regioni abbiano recepito nella loro legislazione tutti gli istituti della Legge 30 marzo 2001 n. 130, compreso l’interro delle urne in fossa di terra.
Sugli altri punti si può esser, moderatamente, più possibilisti.
Di certo parte anatomica amputata e persona che ha subito la mutilazione possono esser tumulate insieme nello stesso loculo.
Naturalmente ambedue saranno racchiuse entro le rispettive casse a tenuta stagna, ovvero confezionate con contenitore ligneo e lamiera di zinco
La circolare 24/06/1993 n. 24 che, al paragrafo 13, permette la collocazione, entro lo stesso tumulo, di più cassette ossario, oppure di urne cinerarie, a prescindere dalla presenza di un feretro, pare formalmente rispettata.
In effetti, ad un’attenta lettura il testo del paragrafo 13 non parla esplicitamente di cassette contenenti parti anatomiche, tuttavia, almeno a nostro avviso, si può sopperire a questa lacuna in base al principio secondo cui la salma della persona che subì la mutilazione e l’arto amputato originariamente erano parti di una stessa unità psicofisica inscindibile: il corpo umano del Sig. XYZ.
Per questa ragione ha senso parlare di ricongiungimento tra arto amputato e corpo cui l’arto [6] apparteneva.
Naturalmente il ricongiungimento varrà anche per le ceneri raccolte in un urna e tumulate in tempi diversi entro celletta ossario. (la dispersione sarebbe di sicuro il metodo più romantico per un ideale ricongiunzione).
Quindi, almeno teoricamente, l’esumazione straordinaria dell’arto per il trasporto a diversa sepoltura è possibile in quanto la persona interessata dall’amputazione ne ha potuto disporre proprio perchè l’ordinamento riconosce il vincolo, anche di natura morale [8] personalissimo ed inscindibile tra un soggetto e le sue singole parti anatomiche, compreso persino il diritto a giacere nella stessa sepoltura. La norma in questione si fonda preminentemente non tanto su considerazioni giuridiche quanto su valutazioni umane di pietà e sensibilità verso chi subisce una menomazione permanente nella propria integrità fisica. (Il disporre di un arto amputato è un diritto oppure una semplice facoltà? Si veda, per maggiore delucidazioni, Sereno Scolaro, Riflessi sull’attività funebre e cimiteriale del DPR 254/2003 sulla disciplina dei rifiuti sanitari.)
Per l’esumazione straordinaria dell’arto, al fine di inviarlo a nuova sepoltura (Art. 83. comma 1 DPR 285/90) occorre, però, l’autorizzazione[del comune ex Art. 117 comma 3 lettera f) D.LGS n.267/2000 e il controllo sanitario al momento dell’apertura della fossa da parte della AUSL, laddove apposita norma regionale non abbia sospeso o eliminato l’obbligo di presenza di personale sanitario per una supervisione sulle operazioni cimiteriali. Di solito per operazioni piuttosto scabrose i questo tipo si fissano tariffe piuttosto alte, in modo da disincentivare la voglia morbosa di esumazioni straordinarie da parte dell’utenza dei servizi cimiteriali.
Dubbia è invece la sepoltura entro la stessa fossa, anche se in due diverse casse (se prima della chiusura del feretro corpo del defunto ed arto amputato fossero composti nella stessa bara il problema non si porrebbe).
L’art.74 del DPR 285/1990, infatti, stabilisce che qualsiasi cadavere (anche quello della persona che, nel nostro caso, aveva subito l’amputazione) sia inumato in una fossa separata dalle altre e quindi separata anche da quella ove si trova l’arto.
Solo madre e figlio morti in concomitanza del parto possono essere sepolti in una stessa fossa e addirittura in uno stesso feretro.
Per il contenitore di parti anatomiche riconoscibili valgono gli stessi requisiti stabiliti per bara contenente un cadavere, per spessori e modalità di confezionamento, in relazione alla destinazione (inumazione, cremazione) ed al rischio o meno di trasmissione di agenti infettivi. Questo ovviamente nel caso di quantità di parti anatomiche cumulativamente assimilabili al peso ordinario di un corpo umano (circa 70 kg.). Se si tratta di pesi inferiori sono sufficienti spessori di legno più contenuti, bastando la garanzia del supporto meccanico, nonché il trattenimento di eventuali percolazioni. Al posto del legno e dello zinco, quando necessario, possono essere utilizzati materiali specificatamente autorizzati allo scopo, ai sensi degli Art. 31 e 75 comma 3 del DPR 285/90.
Si è, dunque è del seguente parere:
1) Se l’amputato chiede la tumulazione dell’arto nel loculo, questi ne ha diritto, fino alla capienza del loculo stesso.
2) L’autorizzazione alla tumulazione presuppone semplicemente la verifica del diritto alla sepoltura e il pagamento (in genere) di un diritto alla tumulazione, nonché il versamento di una somma per chi procede alla materiale tumulazione.
3) Se il loculo ha unicamente la dimensione per il contenimento di un feretro (se la dimensione è maggiore il problema non si pone in quanto arto e feretro stanno nello stesso loculo), la scelta è a carico dell’amputato/avente diritto, che viene posto a conoscenza delle possibilità: a) inizialmente può decidere la tumulazione dell’arto nel loculo vuoto. Al suo decesso si effettua traslazione dell’arto e se sono decorsi 20 anni questo è equiparato a resto mortale e come tale soggetto alle norme relative. se il decesso avviene prima dei 20 anni occorre tumulare l’arto amputato anche in un ossarietto o in un altro loculo; b) inizialmente può decidere la tumulazione in un ossarietto avente le dimensioni atte a contenere il feretrino. Nel loculo sarà tumulato il feretro e se il decesso avviene oltre i 20 anni si può tentare la riduzione in resti dell’arto e la ricongiunzione nel loculo della cassetta dei resti ossei; c) inizialmente può decidere per la cremazione dell’arto. L’urna viene collocata nel loculo e al momento del decesso questo consente di avere la riunificazione senza troppe difficoltà (stante la dimensione delle urne per ceneri).
4) Infine la “diversa modalità” è da intendersi quella differente da quanto prescelto in via ordinaria per gli arti amputati dalla struttura sanitaria. In altri termini se la scelta ordinaria è la cremazione, l’amputato potrà chiedere l’inumazione o la tumulazione. In ambedue i casi l’onere è a carico del richiedente (struttura sanitaria se l’amputato non fa la richiesta, amputato se fa la richiesta).
5) Si è già data risposta implicita (positiva) al quesito se fosse consentito concedere un loculo o un manufatto (es. celletta o altro) per la sola conservazione dell’arto amputato (in feretrino o urna cineraria).
X Gian Marco,
alla sepoltura, anche massiva, dei “feretrini” contenenti parti anatomiche riconoscibili, provvede, come sempre, il gestore del cimitero che agisce in qualità di monopolista del servizio stesso.
Il confezionamento degli stessi non richiede necessariamente l’intervento di un’impresa funebre, siccome può esser effettuato anche da personale interno alla struttura sanitaria che ha “prodotto” per amputazione, queste parti anatomiche riconoscibili.
E’, invece indispensabile garantire, per il trasporto, la piena osservanza degli Artt. 20, 23, 24 DPR n. 285/1990 e della procedura di cui all’Art. 3 comma 2 DPR n. 254/2003, vale a dire: per il trasporto, la cui autorizzazione, assieme al permesso di seppellimento, è rilasciata sempre dall’AUSL, servirà un idoneo veicolo (autofunebre) assieme all’individuazione dell’incaricato del trasporto, proprio come si trattasse di un normale funerale.
X Umberto
Il trasporto di parti anatomiche riconoscibili, così come definite dall’Art. 3 comma 1 lett. a) DPR 15 luglio 2003 n. 254 è un trasporto mortuario in tutti i sensi, occorreranno pertanto:
1) idoneo contenitore, anche se di dimensioni ridotte, con caratteristiche tecniche analoghe ad un cofano per cadavere, in rapporto a tipologia, lunghezza del trasporto e destinazione ultima dello stesso (Artt. 30 e 75 DPR n.285/1990)
2) Autorizzazione al trasporto rilasciata in questo caso non dal comune di decesso, ma dall’AUSL territorialmente competente.
3) Un titolare del decreto di trasporto (è l’incaricato del trasporto stesso!) ex Artt. 23 e 24 DPR n.285/1990 e paragrafo 5.4 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24.
4) Un adeguato automezzo ( veicolo chiuso, con abitacolo mortuario foderato di lamiera metallica o, comunque, rivestito di materiale facilmente lavabile, disinfettabile e sanificabile…) che risponda alla prescrizioni costruttive di cui all’Art. 20 DPR n. 285/1990.
In buona sostanza, occorre pur sempre un’autofunebre (va benissimo il furgone per recupero salme incidentate e per il trasporto necroscopico), anche per il trasferimento massivo delle parti anatomiche riconoscibili alla volta del cimitero o del crematorio.
Ma per il trasporto delle parti anatomiche occorre un auto ad uso speciale, cioè un carro funebre, o va bene un mezzo qualsiasi?
Gentilmente, se possibile, vorrei sapere se alla inumazione o tumulazione della parte anatomica riconoscibile debba provvedervi un’impresa di onoranze funebri o possa pensarci anche il personale ospedaliero.
In merito non sono riuscito a trovare nessuna disposizione legislativa.
In attesa di una risposta ringrazio anticipatamente
Gian Marco