Doppia cassa ex Art. 30 DPR 285/1990 ed infetti

Per i cadaveri portatori di malattia infettivo-diffusiva compresa nell’elenco di cui al D.M. 15 dicembre 1990, ai sensi dell’Art. 25 DPR 285/90, è chiusura zincod’obbligo la duplice cassa, lignea e metallica, qualunque sia la destinazione finale del feretro.

Solo in caso di incinerazione, secondo i decreti Ministeriali emanati dal Ministero della Salute in data 7 febbraio 2007 e 28 giugno 2007, vasca e coperchio metallici possono esser sostituiti da un dispositivo plastico ad effetto “diaframma impermeabilizzante”. (i cosiddetti manufatti plastici a atenuta stagna).

La stessa limitazione vale per il cofano “leggero” (telaio in legno e pareti in cellulosa) autorizzato ex Art. 115 comma 1 lettera b) Decreto Legislativo n. 112/1998 ec ai sensi degli Art. 31 e 75 comma 3 DPR 285/1990 autorizzato per inumazione e cremazione dal Ministero della Salute con D.M. 12 aprile 2007.

Quindi anche un feretro contenente un cadavere infetto da avviare ad inumazione deve esser confezionato come se fosse una bara da tumulazione con tutti i requisiti tecnici di cui all’Art. 30 DPR 285/1990.

Il senso di questa disposizione è piuttosto chiaro: la vasca di lamiera deve trattenere la percolazione dei liquidi cadaverici ed evitare che quest’ultimi si diffondano negli strati più profondi del terreno e contaminino la vena acquifera.

Si tratta di una misura supplementare, dettata dall’eccezionalità del caso (malattia infettivo-diffusiva), in via ordinaria la legge (Art. 57 comma 7 DPR 25/1990) prescrive tassativamente uno spessore minimo di almeno 50 cm tra il fondo della fossa e la falda freatica, proprio perchè questo strato di terreno deve contenere, filtrare e “pulire” la lisciviazione del percolato cadaverico composto in buona parte da nitrati.

Il DPR 285/1990 è categorico in merito ai materiali non biodegradabili da introdurre nel ciclo cimiteriale dei campi di terra, ed affronta il problema prima in termini “ablatori”, stabilendo la neutralizzazione (ancorchè parziale) della cassa metallica, poi con una norma “in bianco” cioè l’Art. 75 comma 3 implementato, poi solo recentemente con il D.M. 12 aprile 2007 .

Qualora, però, in cimitero giunga un feretro proveniente dall’Estero, da un altro comune con distanza superiore ai 100 km, oppure per il quale, come succederebbe, appunto, per gli infetti, sussista l’obbligo della duplice cassa, l’interro, ai sensi dell’Art. 75 comma 2 DPR 285/90, deve esser subordinato all’apertura sulla cassa zincata (o di piombo) di tagli dalle opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Queste disposizioni si applicano anche nell’eventualità di infetti?

Assolutamente sì; occorre, però, una precisazione.

L’Autorità Sanitaria, per i cadaveri portatori di malattia infettivo diffusiva, può proibire l’inumazione, per le ragioni prima esplicate (rischio di percolazione di liquami altamente patogeni); la Lombardia, ad esempio con l’allegato 9 punto C della Delibera 20278 del 21 gennaio 2004, obbliga esplicitamente alla cremazione dei defunti affetti da carbonchio; ma non dobbiamo dimenticare, per le emergenze igienico-sanitarie, la stessa Legge 24 febbraio 1992 n. 225 sul Servizio Nazionale della Protezione Civile quindi se non si registra l’opposizione motivata dell’AUSL anche gli infetti, al momento della loro sepoltura in fossa di terra, debbono esser inumati solo quando si sia rispettato il dettato del sullodato Art. 75 DPR 285/90, così da facilitare i processi di naturale mineralizzazione rallentati o, addirittura, bloccati dalla bara a tenuta stagna.

In effetti la verifica feretro esplicata dal paragrafo 9.7 della Circ.Min. 24 giugno 1993 è obbligatoria proprio per i trasporti funebri e la conseguente destinazione di cadaveri infetti.

La scabrosità di queste manomissioni nell’assetto del cofano ha spesso prodotto disposizioni locali volte, comprensibilmente, a limitare il contatto di necrofori ed affossatori con il nastro metallico dei feretri sulla cui superficie si depositano, spesso, i liquami della putrefazione.

Tali provvedimenti, seppur comprensibili, non sono conformi alla legge e sconfinano nell’eccesso di potere perchè vincolerebbero, senza il decisivo parere dell’autorità sanitaria, la sepoltura di una bara al ricorso implicito ad altre forme di destinazione atipiche o peggio ancora, spurie, proprio perché non previste dal DPR 285/1990.

L’Articolo 75 comma 2 del DPR 285/1990 è cogente e priva i comuni di qualsiasi potestà d’intervento in materia o di deroga allo stesso DPR zinco estumulato285/1990.

Si sono già pronunciati su questa annosa querelle sia il Ministero della Sanità con la circolare n. 24 del 24 giugno 1993 sia il T.A.R. Emilia Romagna con ordinanza sospensiva n. 1735/95 del 3 novembre 1995.

Ai sensi del paragrafo 9 della circolare ministeriale n. 24 del 24 giugno 1993, infatti, l’ordine in cui disporre le due casse per il confezionamento della bara di cui all’Art. 30 DPR 285/1990 è libero, sono pertanto illegittime tutte le disposizioni dei regolamenti comunali volte ad impedire l’uso di feretri con cassa di zinco esterna. Si ricorda a tal proposito una disposizione del commissario straordinario presso il Comune di Milano in data 14 maggio 1993 cui seguì nella letteratura di settore un articolo afirma di Sereno Scolaro così intitolato: “Inumazione e doppio feretro; il Sindaco ha il potere di abrogare il regolamento di polizia mortuaria?”

Il taglio della copertura metallica nella bara, dipo tutto, per quanto poco gradito al personale necroforo, sotto il profilo della sicurezza, anche alla luce del Decreto Legislativo 626/94, non presenta particolari inconvenienti, purché si ricorra sempre a dispositivi di protezione individuale come guanti in maglia metallica, camici, tute monouso e maschere.

Sic stantibus rebus si è, tuttavia nettamente contrari all’utilizzo della cassa esterna di zinco, e ciò per vari motivi :

a) fragilità durante il trasporto (il vero imballo, al di là del pregio estetico, è dato dalla cassa di legno);

b) pericolo di taglio nell’asportazione del cofano metallico in quanto non sempre il personale è dotato dei dispositivi di protezione individuale adeguati;

c) estetica squallida e ciò per un familiare ha molta importanza

d) lo zinco è un rifiuto cimiteriale difficile da smaltire.

La prassi in uso presso molte aree sepolcrali ha prodotto ed elaborato, nel corso degli anni, e nel silenzio del legislatore, espedienti border line, ossia al limite della legalità formale e sostanziale, soprattutto in termini di tutela della salute per i lavoratori, in modo da facilitare i processi disgregativi cui nel post mortem è sottoposta la materia organica.

La decomposizione, del tutto naturale in determinati contesti ambientali, potrebbe esser oltremodo rallentata dall’azione inibitrice di metalli pesanti, come lo zinco, che, in particolari forme di sepoltura, si trovano a diretto contatto con il cadavere, come accade per gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo (cadaveri corificati, ma anche saponificati) provenienti da estumulazione ordinaria. Altissima, in quest’ipotesi è l’incidenza di cadaveri inconsunti sul numero totale di bare scoperchiate.

Solo per dovere di cronaca si riporta descrizione di queste tecniche assolutamente contra legem e, perciò, da evitare, soprattutto grazie ai nuovi prodotti a basso impatto ambientale realizzati dalla nostra industria funeraria.

Nel primo metodo si schiude completamente la bara in lamiera, si solleva il cadavere, che magari sta già colliquando, con abbondante perfusione di liquami ammorbanti, si sfila la vasca metallica ed, infine, si ripone la salma, avvolta nell’imbottitura, nella sola cassa di legno. Tale intervento è assolutamente contra legem soprattutto se il cadavere da seppellire è portatore di malattia infettivo diffusiva per le ragioni prima indicate negli stessi Decreti Ministeriali n. 7 febbraio 2007 e 28 giugno 2007.

Questo atto, tecnicamente, dovrebbe impedire ai liquami cadaverici di ristagnare sul fondo della cassa zincata, senza la possibilità di disperdersi liberamente nel sottosuolo.

La mancata percolazione dei fluidi cadaverici, infatti, è la principale responsabile dei fenomeni di adipocera (saponificazione)

In altre occasioni, quando gli affossatori sono più accorti (o meno spericolati?), con un trapano si realizzano fori sul fondo della cassa e sul coperchio, così da favorire la percolazione di umori corporei ed acque piovane attraverso la cassa.

C’è poi un terzo stratagemma, appena meno pericoloso: dalla superficie interna della bara si strappano pezzi di zinco, così da provocare una soluzione di continuità nel nastro metallico da cui trafileranno acque piovane, umidità e liquidi postmortali.

Se proprio si vogliono sistemare la cassa di zinco o indifferentemente il cassone munito di guarnizioni ermetiche esternamente alla bara di legno, così da esser facilmente o tagliati o rimossi prima della calata nelle fossa converrebbe operare in questo modo:

l’impresa funebre, certo, fornirà un cofano formato dalla duplice cassa con tutte le caratteristiche di cui all’Art. 30, sul fondo della bara lignea in cui verrà incassato il cadavere, però, si stenderà un lenzuolino di materiale plastico cosparso di polvere assorbente (la stessa che si sistema nell’intercapedine tra le due casse nei feretri da tumulazione).

Lenzuolino e polvere, quando la cassa di legno verrà sfilata dal cassone zincato, neutralizzeranno per il tempo necessario ad effettuare l’inumazione le eventuali percolazioni cadaveriche.

Lenzuolino e polvere (o materassino assorbitutto) dovranno risultare biodegradabili e non inquinanti (se si usa un dispositivo di plastica biodegradabile ex D.M. 7 febbraio 2007 e D.M. 28 giugno 2007 vale già la certificazione rilasciata dal produttore).

Questa soluzione permetterà all’impresa ed agli affossatori di movimentare la bara in tutta sicurezza.

Naturalmente si informerà il medico necroscopo sulla collocazione all’interno della bara lignea del lenzuolino e del materassino/polvere assorbente.

Non dovrebbero, tuttavia, sussistere motivazioni ostative da parte dell’autorità sanitaria.

Articoli correlati e reperibili con la funzione “CERCA”.

  • Come trattare i cadaveri infetti
  • Cofani in cellulosa ed infetti
  • Stato Civile e visita necroscopica
  • Come individuare le sepolture a rischio


Come riportato da L’Informatore Feniof nel numero di novembre 2004 anche i Comuni di:

Venezia con l’ordinanza n. 92 del 21/01/92

Firenze, con ordinanza n°2004/00730 del 13/09/04,

Vietavano l’apertura della doppia cassa subordinando l’accettazione del feretro al suo confezionamento con nastro metallico esterno, quindi ben dopo la pubblicazione in G.U. della Circolare Esplicativa del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria 24 giugno 1993 n. 24.

Il pronunciamentoT.A.R. dell’Emilia e Romagna, con propria ordinanza 1735/95 del 3 novembre 1995 citato nell’articolo di cui sopra era rivolto contro un provvedimento adottato dal comune di Gatteo.

Misteriosamente il problema sembra scomparso, ma alle volte si assiste ad un curioso remake, spesso dovuto alla polverizzazione delle norme sulla polizia mortuaria.

La Toscana, invero, con l’Art. 3 comma 3 della propria Legge Regionale 4 aprile 2007, n. 18 pare aver risolto questa criticità operativa ab origine, suggerendo per i feretri di cui all’Art. 30 DPR 285/1990 di vicariare la cassa di zinco con un dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante.

Ovviamente la disposizione vale solo quando non sussistano rapporti di extraterritorialità (trasporti internazionali o da regione a regione)

Invitiamo, pertanto, i nostri lettori a segnalarci casi, verificatisi nella loro esperienza personale, dove anche oggi, sussistano divieti a livello locale (illegittimi, come ampiamente dimostrato) ad applicare interamente l’Art. 75 comma 2 DPR 285/1990.

Written by:

Carlo Ballotta

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