Discutibile sanatoria cimiteriale a Nocera Inferiore

A Nocera Inferiore chi abbia usufruito di una nicchia di cui non è concessionario (fino al 30 giugno 2015 ) potrà sanare la sua posizione.
La sepoltura irregolare (dice una delibera di Consiglio comunale recentemente assunta) avviene quando un concessionario, attraverso un atto di benemerenza, consente a un’altra persona di utilizzare il loculo a lui assegnato. I familiari del defunto la cui sepoltura risulta irregolare potranno presentare istanza al Comune e richiedere il riconoscimento della concessione, previo versamento di una offerta quasi simbolica: 50 euro per il loculo frontale e a fornello, 15 euro per l’ossario, ricevendo in concessione «il diritto di uso per novantanove anni nel caso di loculi facenti capo a una concessione conferita in perpetuo o fine alla scadenza della originaria concessione a tempo determinato».
Prima della definizione del procedimento, l’amministrazione comunale si riserva di informare il titolare originario della concessione.
Nel caso le posizioni irregolari
non venissero sanate, all’estumulazione del defunto il loculo non potrà essere rivendicato dai suoi eredi, ma farà sempre capo al concessionario originario. Per il futuro, invece, si mette un limite di massimo quattro benemerenze.
Mah!, sembra una regolarizzazione di una situazione abusiva, con pagamenti tra concessionari e presunti benemeriti (per il pagamento …), che avrebbe dovuta essere sanzionata con la decadenza delle concessioni cimiteriali (NdR)

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2 thoughts on “Discutibile sanatoria cimiteriale a Nocera Inferiore

  1. X Giovanni,

    è un aberrante paradosso: come, infatti, può scadere un concessione perpetua la quale per sua natura è priva di scadenza, se non per causa patologica nel rapporto concessorio?

    Tra l’altro, se l’estumulazione si segue legittimamente alla scadenza della concessione, i feretri tumulati in sepolcro perpetuo si troverebbero in condizione di inestumulabilità, a meno che il regolamento comunale contempli la fattispecie della cosiddetta riduzione dei resti ossei in cassetta ossario (quando possibile) al fine di liberare spazio per l’immissione di una nuova bara, una volta decorso il periodo legale di sepoltura, pari, almeno a 20 anni di tumulazione in loculo stagno.

    Comunque i resti ridotti o cremati dovrebbero permanere nell’originario sepolcro, poiché una loro traslazione potrebbe comportare l’estinzione dei fini insiti nel rapporto concessorio (qualora loculo, soprattutto se monoposto, sia stato concesso esclusivamente per la tumulazione di quella e solo quella particolare salma).

    Il diritto d’uso sui manufatti cimiteriali, in ogni caso è disciplinato dall’Art. 93 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, (norma quadro) dal regolamento comunale di polizia mortuaria e dalle clausole dell’atto di concessione (o dalla convenzione contrattuale che sovente l’accompagna).

  2. Quando scade le concessione perpetua se il loculo può essere utilizzato da un parente fino al quarto grado o da un amico di famiglia come da regolamento

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