Diritto secondario di sepolcro: il dibattito dottrinario ancora in essere

Il diritto secondario di sepolcro, ad esempio, compare esplicitamente nella sentenza emessa dal Tribunale Catania 28 giugno 1997, che motiva – in diritto – la propria decisione a protezione di quest’ultimo, qualificandolo oltre che come facoltà di accesso alla tomba, per provvedere al suo ornamento, quale potere di opporsi ad ogni trasformazione tale da poter arrecare pregiudizio oppure oltraggio ad un sepolcro.

Il diritto secondario di sepolcro, che anche nel sacello familiare spetta a chiunque — pure non titolare del diritto primario — sia congiunto di una persona che ivi riposa, consiste nell’iter ad sepulchrum: passaggio al sepolcro, ed in diritto romano classico, almeno, sarebbe l’unico caso che si potrebbe assimilare ad una servitù legale, ove fosse, in effetti, accertato che una lex publica, generalmente ricordata in talune iscrizioni, garantisse l’aditus a favore del titolare dello jus sepulchri, nell’evenienza d’interclusione della sepoltura stessa, ad esempio in occasione delle ricorrenze, per il compimento di atti di culto e di pietà (far celebrare Sante Messe nella cappella in onore dei defunti, pregare sulle tombe, accendere lampade votive, portare fiori).

Anche la conservazione delle iscrizioni funerarie con le indicazioni delle persone sepolte rientra, poi, nel diritto alla tutela del sentimento di pietà verso i defunti.
Sulla distinzione fra diritto primario e diritto secondario, v.: Bonilini, Diritto delle successioni, cit., p. 13; Ansaldo, voce Sepolcro, in Dig. disc. priv. – sez. civ., XVIII, Torino 1998, p. 456; Carresi, Aspetti privatistici del sepolcro, cit., p. 270; Leo, op. cit., p. 494; Jemolo, Fondamenti del diritto di sepolcro, in G. it., 1956, I, 1, c. 53; Pallottino, voce Sepolcro e sepoltura (diritto amministrativo), in Enc. dir., XLII, Milano 1990, p. 45.
Già nel diritto romano, la titolarità dello Jus Sepulchri assicurava non solo il diritto di sepeliri e mortuum inferre, ma anche di entrare nel sepolcro per compiervi i riti funerari prescritti e le offerte agli dei Mani (Luzzatto, op. cit., p. 32).

Lascia un commento

Quando inserisci un quesito specifica sempre la REGIONE interessata, essendo diversa la normativa che si applica.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.