Il diritto secondario di sepolcro, ad esempio, compare esplicitamente nella sentenza emessa dal Tribunale Catania 28 giugno 1997, che motiva – in diritto – la propria decisione a protezione di quest’ultimo, qualificandolo oltre che come facoltà di accesso alla tomba, per provvedere al suo ornamento, quale potere di opporsi ad ogni trasformazione tale da poter arrecare pregiudizio oppure oltraggio ad un sepolcro.
Il diritto secondario di sepolcro, che anche nel sacello familiare spetta a chiunque — pure non titolare del diritto primario — sia congiunto di una persona che ivi riposa, consiste nell’iter ad sepulchrum: passaggio al sepolcro, ed in diritto romano classico, almeno, sarebbe l’unico caso che si potrebbe assimilare ad una servitù legale, ove fosse, in effetti, accertato che una lex publica, generalmente ricordata in talune iscrizioni, garantisse l’aditus a favore del titolare dello jus sepulchri, nell’evenienza d’interclusione della sepoltura stessa, ad esempio in occasione delle ricorrenze, per il compimento di atti di culto e di pietà (far celebrare Sante Messe nella cappella in onore dei defunti, pregare sulle tombe, accendere lampade votive, portare fiori).
Anche la conservazione delle iscrizioni funerarie con le indicazioni delle persone sepolte rientra, poi, nel diritto alla tutela del sentimento di pietà verso i defunti.
Sulla distinzione fra diritto primario e diritto secondario, v.: Bonilini, Diritto delle successioni, cit., p. 13; Ansaldo, voce Sepolcro, in Dig. disc. priv. – sez. civ., XVIII, Torino 1998, p. 456; Carresi, Aspetti privatistici del sepolcro, cit., p. 270; Leo, op. cit., p. 494; Jemolo, Fondamenti del diritto di sepolcro, in G. it., 1956, I, 1, c. 53; Pallottino, voce Sepolcro e sepoltura (diritto amministrativo), in Enc. dir., XLII, Milano 1990, p. 45.
Già nel diritto romano, la titolarità dello Jus Sepulchri assicurava non solo il diritto di sepeliri e mortuum inferre, ma anche di entrare nel sepolcro per compiervi i riti funerari prescritti e le offerte agli dei Mani (Luzzatto, op. cit., p. 32).