Diritto di sepoltura e diritti umani

La segretaria generale di Amnesty International, Irene Khan, ha singolarmente lanciato un appello pubblico dal cimitero Santa Lastenia di Santa Cruz de Tenerife (isole Canarie), dove sono sepolti i corpi senza nome di decine di migranti morti nel tentativo di raggiungere l’Europa. “Desidero ricordare ai governi europei che se una persona e’ priva di documenti”, ha voluto puntualizzare la Khan, “cio’ non significa che sia anche priva di diritti”. I diritti umani, ha aggiunto, “spettano a tutti, a prescindere dal proprio status legale: i richiedenti asilo politico in fuga dalla persecuzione hanno il diritto a chiedere asilo, i migranti hanno il diritto di essere trattati umanamente e con dignita'”. Per questo, la Khan sollecita il Parlamento europeo a bocciare il testo di direttiva sul rimpatrio che permetterebbe agli Stati membri di tenere in carcere “persone, minori compresi, che non hanno commesso alcun reato”, fino a 18 mesi. “L’Europa puo’ fare di meglio”, ha incalzato Khan, “e assicurare che siano introdotte effettive garanzie a tutela dei diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, una categoria particolarmente vulnerabile e oggi priva di protezione”. La direttiva europea prevede un periodo di detenzione a scopo di espulsione di 6 mesi per persone che non hanno commesso alcun reato, che puo’ essere esteso di altri 12 mesi per diversi motivi, tra cui quello che lo Stato non sia riuscito ancora a espellere il migrante irregolare. Amnesty ha ricordato che la detenzione “deve essere l’ultima e non l’unica risorsa” e che “deve durare il minor tempo possibile”.

Singolare che un cimitero sia stato preso a riferimento per svolgervi un discorso pubblico, ma il simbolo che rappresenta è forte. Ricordiamo inoltre che in Italia il diritto di sepoltura è indipendente dal possesso o meno di cittadinanza.

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2 thoughts on “Diritto di sepoltura e diritti umani

  1. Il diritto di sepoltura nei sepolcri privati nei cimiteri (loculi, cappelle gentilizie, edicole tombe ipogee o epigee, vale adire ogni forma di sepoltura diversa dall’inumazione in campo comune di terra di cui agli Artt. 337 Regio Decreto n.1265/1934 e Capo IX DPR n.285/1990) è riservato al concessionario ed ai componenti della di lui famiglia, il ché esclude che possano trovarvi sepoltura le salme di altre persone. La definizione dell’ambito della famiglia del concessionario va, od andrebbe, definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria.

    Il diritto di accesso di un cadavere o comunque di una qualsiasi spoglia mortale in un sepolcro deriva dal rapporto jure sanguinis con il titolare della concessione che si suppone ordinariamente familiare (salvo non sia disposto esplicitamente in modo diverso dall’originario atto di concessione, oppure i casi di convivenza o benemerenza).
    Un cadavere immesso in una tomba può essere estumulato su richiesta del familiare avente diritto, che per giurisprudenza consolidata è, nell’ordine:
    – il coniuge, se in vita;
    – in assenza del coniuge, i parenti di grado più prossimo, e se di pari grado tutti gli stessi.
    Salvo non sia diversamente indicato nel regolamento di polizia mortuaria comunale, i parenti si considerano tali fino al sesto grado.
    Il concessionario A può rivolgersi all’Autorità giudiziaria per ottenere la liberazione del sepolcro se sussistano validi motivi per farlo , siccome lo Jus Sepuchri non è usucapibile, in quanto il cimitero è bene demaniale ai sensi dell’Art. 824 comma 2 Codice Civile:
    Cassazione civile, 20 settembre 1991 n. 9837 Lo ius sepulchri ha natura di diritto reale patrimoniale; ne discende che l’esercizio del potere di fatto, corrispondente al contenuto di tale diritto, concreta “possesso”, ai sensi dell’art. 1140 c.c., ed è quindi tutelabile anche con l’azione di manutenzione.

    Si consiglia di consultare questo link: https://www.funerali.org/?p=373

  2. Salve.
    Scrivo dalla Provincia di Potenza.
    A giugno di quest’anno ho iniziato dei lavori per manutenzione ed abbellimento dei loculi di famiglia.
    Poiché in uno di questi – solo per carità cristiana – nel 1983 i miei genitori diedero il permesso verbale (senza alcun documento scritto né compenso) di tumulare la salma di una signora che non aveva alcun posto al cimitero, dovendo eseguire i lavori suddetti, fin dal mese di novembre 2009 ho ripetutamente chiesto ai parenti di tralsare in altro sito la salma della congiunta.
    Ciò senza senza alcun risultato.
    Una settimana fa ho fatto scrivere dalla concessionaria – mia madre – una raccomandata richiedendo formalmente la traslazione della salma in altro sito sia al fine di liberare i loculi di famiglia sia per consentire ultimazione dei lavori.
    Poiché già penso che non avrò alcun riscontro, chiedo quali possono essere le azioni previste dalla Legge in questi casi ed a chi mi debbo rivolgere al fine di perseguire il risultato.
    Grazie.

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