Diritto di sepoltura

Non tutti sanno cosa si ha diritto di fare o di seppellire in una tomba. Abbiamo predisposto una raccolta specifica sui principali concetti sul diritto di sepolcro. Li potete trovare cliccando


Se non vi basta, nelle prossime righe potrete trovare altri links ad alcuni articoli che trattano la materia, in ordine di data dal più recente al più vecchio come inserimento:


66 thoughts on “Diritto di sepoltura

  1. Buongiorno, mio padre è unico erede in vita della sepoltura privata dove vi sono i suoi nonni. Il Comune non trova l’atto di concessione originario per volturare l’intestazione a mio padre che, parimenti non ha copia dell’atto. Il Comune dice che non può procedere e che, pertanto, avvierà la decadenza. Come fare? Il Comune non dovrebbe essere custode degli atti? Grazie, Giovanni

    1. X Giovanni,

      Il peggior esito possibile vi è già stato prospettato: l’avvio della procedura di decadenza per carenza di titolo probatorio sulla legittimità della concessione de facto in essere. Invero esistono, però, diversi rimedi amministrativi da esperire (senza necessariamente adire il Giudice, con tutta l’alea ed i costi spesso insostenibili che un giudizio pur sempre comporterebbe) per ottenere un provvedimento a Suo favore addirittura, in cui si riconosca (tecnicamente: atto ricognitivo) la piena sussistenza del rapporto concessorio costituito quando il sepolcro fu fondato, ma in assenza di regolare atto cartaceo, da ambo le parti. La Sua posizione avanti il Comune, va, in ogni caso, regolarizzata e sanata. Le sconsiglio caldamente soluzioni avventate e troppo facili -almeno in teoria – come il ricorso all’Immemoriale, sovente “spacciato” come soluzione self executing per risolvere problemi altrimenti destinati a ristagnare in un vicolo cieco. L’immemoriale presenta tratti para-processuali (atti notori presso notaio, raccolta di testimonianze), non sempre è correttamente applicato o addirittura recepito nella normazione locale di polizia mortuaria. TRattasi di arma troppo pericolosa, se maneggiata con poca cura. Punterei piuttosto ad aprire un proficuo canale comunicativo con l’ufficio della polizia mortuaria,in primis: irrigidirsi sulle rispettive linee è da sempre controproducente, specie quando si combatte, in senso metaforico, contro la P.A. per il riconoscimento di un diritto.
      Vuole saperne di più? Restiamo a Sua disposizione.

  2. Buongiorno,
    avrei bisogno, per favore, di un chiarimento. Mio nonno (papà di mia mamma), quando era in vita, ha costruito una tomba di famiglia. Volevo chiedervi se, nel momento in cui dovesse mancare, mio papà può essere tumulato nella tomba di famiglia costruita da mio nonno (suo suocero), pur essendo ancora in vita mia mamma. Grazie.

    1. in caso di sepoltura del coniuge di un avente titolo nel sepolcro di famiglia il rifiuto non può essere opposto dagli altri discendenti aventi diritto (i fratelli e le sorelle). Non pare ipotizzabile una soluzione a priori: certo è che se il vincolo matrimoniale si basa sul consenso reciproco e sull’affectio, potrebbe escludersi lo ius sepulchri in capo al coniuge dell’avente titolo quando detti elementi siano venuti meno. Ad importare è comunque l’esistenza di una “corrispondenza di amorosi sensi”, che unica puo` giustificare il permanere di un vincolo tra le spoglie pur dopo la morte.

      Quindi: occorre consultare congiuntamente l’atto di fondazione del sepolcro, dove è definita nello specifico la famiglia del concessionario primo ed il vigente regolamento di polizia mortuaria del Comune nel cui cimitero trovasi la tomb ade qua.

  3. Buongiorno,
    Vorrei avere un chiarimento circa le ceneri di mia mamma Rina, la quale è deceduta e cremata in Francia il 12/04/2022. Le ceneri sono state collocate nel loculo con la madre Maria nel Comune di Eraclea (VE) il 20/05/2022.
    Più volte negli anni aveva espresso questa volontà sia ai suoi fratelli che a noi tre figli e ai presunti titolari della concessione (figlie di un altro fratello deceduto) che in buona fede hanno sempre gestito il loculo. Tutti i famigliari erano convinti di cio’.
    Mi sono affidato ad una impresa funebre locale per l’espletamento di tutte le pratice, compresa l’autorizzazione all’apertura del loculo, sottoscrizione fatta da una persona (sempre in buona fede) non avente diritto per la quale nessuno, Comune e pompe funebri ha fatto le opportune verifiche, (il Comune dichiara di non averla mai ricevuta ed autorizzata).
    Il titolare della concessione Gino fratello di Rina muore il 1°marzo 2022, Gli eredi scoprono di essere titolari subentranti della concessione (datata 1967/72) dopo ca. 3 mesi al momento del ritrovamento del documento, e comunque a tumulazione avvenuta di Rina. Questa situazione ha creato non pochi attriti tra di noi e con difficoltà al dialogo.
    Ora rivendicano questo diritto e chiedono la estumulazione delle ceneri. Il comune da parte sua si rifà al DPR 285 dicendo che hanno tutto il diritto di chiederlo e che se cio’ non avverà nei termini indicatoci con raccomandata provederà alla dispersione delle cineri ritenute altresi’ abusive non essendo registrate.
    L’esistenza in vita di 3 sorelle di Rina, figlie di Maria, giuridicamente una loro richiesta di diniego all’estumulazione, puo’ prevalere sulla decisione dei concessionari ?
    Capisco che la situazione è complessa ma gradirei avere qualche chiarimento in più ed eventuali riferimenti guridici da portare in visione al Comune.
    Cordiali saluti

    1. X Claudio,

      a quanto appreso, vi sono stati subentri, e poi a quale titolo (eredi/discendenti?) in base alla natura impressa al tumulo, alla solenne stipula dell’atto concessorio. Sarebbe interessante consultare copia formale del titolo concessorio, da questa lettura potrebbero emergere molte informazioni utili. Ad esempio: chi ha fondato il sepolcro? Quale natura (famigliare o ereditaria ha impresso alla tomba?).
      Di solito lo jus sepulchri (meglio se prima verificato, giusto per evitare tumulazioni abusive!) si acquisisce ex capite e jure proprio per una questione di coniugio o rapporto di consanguineità, la persona quando in vita nè è potenziale portatrice (legittima aspettativa) mentre esso si esercita ed estingue al tempo stesso con l’effettiva sepoltura dell’avente diritto nel sepolcro a sistema di tumulazione.
      Le sorti successorie sui diritti afferenti alla gestione della concessione (la res sepolcro con i suoi aspetti patrimoniali di manutenzione da garantirsi al “BENE” giuridico sepolcro) non incidono su posizioni personali, già perfette ed acquisite. Se interessato ad approfondire meglio il problema, prima di tentare altre vie piuttosto avventurose o di soggiacere passivamente, almeno se non dopo aver preso atto dei Suoi eventuali diritti di opposizione all’estumulazione dell’urna cineraria, Le consigliamo vivamente di acquistare uno specifico quesito PERSONALIZZATO sul fatto da Lei rappresentato. Il tariffario è in home page o raggiungibile anche cliccando qui.
      La soluzione al caso esposto prevede necessariamente un’analisi approfondita di molto materiale (uno su tutti regolamento municipale di polizia mortuaria) che Le chiederemo di produrre agli atti del fascicolo, qualora Lei dovesse accettare questa proposta di consulenza.
      Lei è liberissimo di acquistare o meno dalla nostra editrice la risposta a pagamento del suo quesito, e non insisto oltre, voglio solo ricordarLe come per aver “giustizia” in ambito funerario, vi siano anche molti rimedi amministrativi da esperire, prima di adire il Giudice.

    1. xMario,
      se in urna cineraria, si abbastanza facilmente in un tumulo. Se feretro da tumulare, dipende. Se ha un MEGA GIARDINO …….
      Veda la norma: artt. 101 e seguenti del DPR 10/9/1995, di cui riporto la parte per Lei più interessante (cioé art. 104):
      Art. 104

      1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
      2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
      3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
      4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell’autorità comunale.

  4. Per cortesia avrei bisogno di sapere se nel 1979 i comuni potevano aver già adottato il Regolamento Comunale di Polizia mortuaria o se i regolamenti comunali di polizia mortuaria sono stati adottati successivamente, in quale anno ?
    Grazie

    1. X Mari

      A far data dall’entrata in vigore del R.D. n. 2322 del 1865 (!) i Comuni DEVONO tassativamente adottare il proprio regolamento comunale di polizia mortuaria, tempo addietro spesso, per miopia accorpato a quello principale di igiene.

      L’obbligo è ribadito dal Vigente Testo Unico Leggi Sanitarie (R.D. n. 1265/1934, art. 345 con la speciale procedura di omologazione, proprio per il regolamento di polizia mortuaria comunale). Per di più il regolamento municipale di polizia mortuaria rientra tra quelli di cui, IMPLICITAMENTE, all’art. 116 comma 6 III Periodo Cost., poichè almeno in materia di cimiteri e sepolture la riserva di normazione locale è prevista espressamente addirittura dal Cod. Civile. L’art. 824 comma 2, infatti qualifica il cimitero come demanio specifico e necessario di ogni Comune sottoposto, quindi, al regime dei beni demaniali di cui al prec. art. 823.

  5. Buonasera,
    è possibile traslare un’urna cineraria collocata in ossario verso altro cimitero senza procedere ad una tumulazione e quindi posizionarla non all’interno di loculo /ossario,ma semplicemente fissarla all’esterno di una tomba marmorea a terra? in generale, sono ammessi posizionamenti ulteriori al di fuori di loculi e ossari per le urne cinerarie, anche al fini di un ricongiungimento tra defunti familiari?
    grazie
    Regione Toscana

    1. X Cecilia,

      art. 343 Testo Unico Leggi Sanitarie: le urne possono solo esser tumulate: ossia custodite e deposte in luogo chiuso, confinato ove garantire loro la stabilità della sepoltura e tutte le precauzioni necessarie affinchè non siano compiuti atti di profanazione sulle ceneri, come sottrazione, per scopi non consentiti o dispersione non autorizzata. La violazione dell’urna è punita penalmente.
      Secondo la L.130/2001 le ceneri possono anche esser interrate, ma questo istituto presenta notevoli criticità, e non è applicato ovunque.
      E’in ogni caso vietata ogni forma di sepoltura promiscua.

  6. Per cortesia un informazione. So che il regolamento nazionale di polizia mortuaria esiste da moltissimi anni ed è stato modificato nel 1975 e nel 1990 ecc. ma non ho trovato menzionato il discorso del subentro in caso di decesso del concessionario /fondatore.
    Il Regolamento COMUNALE di polizia mortuaria quando è stato istituito? Ho bisogno di capire se nel 1979 (anno del decesso del fondatore di una tomba di famiglia) esisteva il regolamento Comunale di Pol. Mort. Che imponeva agli eredi del fondatore di subentrare al concessionario.
    A oggi alla tomba di famiglia non risulta nessun subentro ma nel regolamento Comunale di polizia mortuaria il subentro sarebbe dovuto avvenire entro 12 mesi dal decesso del fondatore/concessionario. Qualcuno dei figli o nipoti del fondatore sarebbe obbligato a subentrare oppure si può lasciare le cose come stanno visto che il decesso del fondatore/concessionario è avvenuto nel 1979? Ringrazio Anticipatamente

    1. x Mari
      L’istituto del subentro viene introdotto solo con regolamento comunale (anche successivo all’originaria concessione), oppure è regolato dal contratto di concessione originario. Non è previsto a livello di regolamento statale.
      La disposizione che permette a livello comunale di avere un regolamento di polizia mortuaria è contenuta nell’art. 344 del TU delle leggi sanitarie REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265, originariamente come parte del regolamento di igiene e sanità comunale e poi, col tempo come regolamento a parte.


      Art. 344.
      I regolamenti locali di igiene e sanita’ contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali, per l’assistenza medica, la vigilanza sanitaria, l’igiene del suolo e degli abitati, la purezza del l’acqua potabile, la salubrita’ e la genuinita’ degli alimenti e delle bevande, le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria e in generale l’esecuzione del le disposizioni contenute nel presente testo unico, dirette a evitare e rimuovere ogni causa di insalubrita’.
      I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d’igiene, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in
      altre leggi, sono puniti con l’ammenda fino a lire mille.
      Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni con tenute nel testo unico della legge comunale e provinciale concernenti la conciliazione amministrativa.


      Talvolta vi sono norme regionali che integrano il regolamento statale di polizia mortuaria approvato con DPR 285/1990 e quindi potrebbero avere previsto sia il subentro, sia l’obbligo di regolamentazione comunale. Dipende quindi anche dalla sua regione.
      Per conoscere la presenza del regolamento di polizia mortuaria comunale nel 1979 può cercare nella sezione regolamenti del sito web del suo comune. Oppure leggere il regolamento vigente: in genere vi è il riferimento al regolamento precedente che viene modificato o abrogato.
      In alternativa chieda all’ufficio cimiteri del suo comune.
      Il mancato subentro nella intestazione della tomba crea problemi nella gestione della concessione, problemi che non possono essere individuati se non leggendo attentamente il testo del regolamento vigente nel suo comune. La soluzione più semplice è quella di andare all’ufficio di polizia mortuaria/cimiteriale del suo comune e porre queste stesse domande.
      Diversamente, se a Lei necessita una consulenza personalizzata, con necessità di leggere il regolamento del suo comune, occorre acquistare il servizio a pagamento. Per una serie di domande come quelle da lei poste tenga presente che necessita fatturarle la risposta a 2 quesiti, con l’onere che può individuare nel tariffario che trova al seguente link: https://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf. Nello stesso file trova il modulo per l’inoltro della richiesta, se fosse di suo interesse.

  7. Buongiorno,vorrei oppormi all’esposizione della foto sulla tomba dei genitori di mio marito deceduto.La sua scelta non era di essere tumulato in nessun cimitero ma di essere cremato e rimanere con me in casa.Posso oppormi come moglie del de cuius?

    1. X Flora,

      sì ne ha tutti i diritti, poichè sovrana è – certo – la volontà del de cuius, da dimostrarsi anche in giudizio, ma nel silenzio dello stesso sarebbe il coniuge superstite (nella fattispecie data: Lei!) ad aver titolo privilegiato nel decidere la destinazione ultima della spoglia mortale del de cujus. Se c’è identità di vedute sul proprio post mortem tra i coniugi, con una sorta di vincolo anche per il “dopo”, è senz’altro all’interno del vincolo coniugale che si forma la volontà relativa al proprio corpo, quando sarà esanime.
      Lei, quindi, non esprime una volontà sua propria, ma addirittura tutela la memoria del marito scomparso facendosi nuncius di un desiderio espressoLe solo verbalmente da lui, magari. Senza addentrarsi nella negromanzia, per Legge si ritiene (salvo prova contraria ed inoppugnabile) che sia la moglie, ora vedova, del marito defunto a manifestare la volontà di cremazione e successivo affido delle ceneri. Eventuali liti saranno risolte avanti il giudice. Civile o Amministrativo? Lascerei aperto uno spiraglio su ambedue le soluzioni giudiziali, poichè c’è copiosa giurisprudenza sia civile (Cassazione) sia amministrativa (Cons. Stato) in materia.

      1. Buon giorno grazie,quindi mi conferma che posso fare togliere la fotografia .Andrebbe a ledere la volontà di anonimato scelta da mio marito nel non farsi tumulare in nessun cimitero.

        1. X Flora,

          per non ingenerare confusione nell’anagrafe cimiteriale ogni tomba deve contenere almeno gli estremi identificativi dei defunti in essa effettivamente sepolti. La foto è elemento accessorio, non di diritto.
          Essenziale è il rispetto della volontà del de cuius, attenzione però alle vendette indirette: apporre un ritratto su una lapide di persona deceduta, ma altrove tumulata o dispersa non è un gesto certo empio, anzi potrebbe rientrare tra gli atti di pìetas verso i morti che la Legge, comunque, tutela e riconosce. Ogni intervento anche del marmista in cimitero deve esser preventivamente autorizzato dal Comune, tramite il preposto ufficio della polizia mortuaria. No, quindi, a soluzioni fai da te, sarebbe come farsi giustizia da soli: vietatissimo! Norme e codicilli troppo capziosi o cavillosi rischiano di esser, per eterogenesi dei fini, criminogeni, invece di ricomporre i conflitti… li esasperano…

  8. Buongiorno, mi piacerebbe sapere se una persona residente in Italia che muore in Spagna dove è residente il figlio possa essere sepolta in Spagna secondo le sue ultime volontà pur risultando residente in Italia. Grazie mille!

    1. Sì, si può! Naturalmente, e con spontaneità la sepoltura dovrebbe avvenire proprio e sempre nel luogo di morte, è un principio metagiuridico, valido dalla notte dei tempi!

      1. Grazie infinite Carlo Ballotta, quindi non bisogna fare nessuna richiesta specifica? È sufficiente solamente notificare il decesso allo Stato Italiano o serve anche qualcosa di scritto per richiedere che il defunto sia seppellito nel luogo di morte, essendo diverso dal luogo di residenza? Scusi l’ignoranza. La ringrazio nuovamente moltissimo per la disponibilità! Luca

        1. X Luca,

          per le procedure funerarie si seguirà la Legge del luogo di decesso (e quindi se il decesso è in Spagna le norme spagnole).
          L’Italia non rilascia nessuna autorizzazione perchè non obbliga certo al rimpatrio forzato della salma.
          Per il decesso all’Estero e le registrazioni di Stato Civile si veda il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento di Stato Civile: D.P.R. n. 396/2000.

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