Cara Redazione,
Volevo Avere Informazioni Sul Settore Delle Affissioni:
Dobbiamo Pagare Se Attacchiamo Noi Agenzie I Manifesti?
Il Comune Ci Deve Mettere A Disposizione Degli Spazi?
E’ Lecito Il Diritto Di Urgenza?
….
Da Circa Un’ Anno L’ufficio Cimiteriale Del Mio Comune Ha Disposto
Che Sia Le Lapidi Che Le Tombe A Terra Debbano Avere Caratteristiche
Uguali:
Tutto Marmo Di Coreno; Scritte Incise A Rilievo E Di Colore Nero.
Per Quanto Riguarda Le Tombe Possono Avere La Testata O A Forma Di
Croce O A Forma Di Mezza Luna;
Come Vedi Non Possiamo Variare Di Molto Lo Stile Dei Lavori
Cimiteriali.
Ti Ricordo Che Non Abbiamo Ancora Un Regolamento Cimiteriale E Tutto
Cio’ E’ Regolamentato Di Volt In Volta.
Come Posso Modificare Questa Situazione Senza Mettere Di Mezzo
Avvocati E Quant’altro?
RISPOSTA:
Parto, con un po’ di civetteria, dal secondo quesito.
Art. 62 DPR 10 settembre 1990 n. 285. Il comune ha potestà regolamentare per disciplinare l’apposizione di lapidi e copritomba.
A regola, nell’inumazione in campo comune la municipalità ha solo l’obbligo dell’apposizione del cippo identificativo ex Art. 70 DPR 285/1990.
Il comune ai sensi del Regio Decreto 8 giugno 1865 n. 2322 (non proprio recentissimo) è tenuto ad approntare un proprio regolamento di polizia mortuaria anhe, magari attraverso l’accorpamento con il regolamento comunale di igiene siccome la polizia mortuaria è materia tipicamente comunale ai termini dell’Art. 7 Decreto Legislativo n. 267/2000.
Storicamente la separazione tra queste due fonti normative risale al 1874 (si rammenta anche la posizione del Ministero con la circolare n. 20569 del 1 settembre 1870 cui seguirono le circolari n. 21159-8 del 20 settembre 1870, n.20538 del 6 settembre 1871, del 28 marzo 1874 e del 18 settembre 1874.
Addirittura su questa fattispecie si recade nella riserva regolamentare propria ed esclusiva dei comuni di cui all’Art. 117 della Costituzione così come formulato dalla riforma del Titolo Quinto introdotta con Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è, quindi, paradossale che il Tuo comune non abbia ancora emanato il regolamento comunale di polizia mortuaria, perchè è (…o sarebbe?) tenuto a farlo.
Il Regolamento comunale di polizia mortuaria opera, su di un piano di pari ordinazione (art. 117, 6, III periodo Cost.) rispetto al DR 285/1990, ovviamente per le parti non regolate da questo.
O, meglio, i due livelli regolamentari operano in ambiti differenti e non sovrapponibili.
In realtà, soprattutto i marmisti della Assovotivi si appellano a diverse sentenze del T.A.R del Consiglio di Stato con cui è stata santita l’assoluta illegittimità degli interventi diretti o indiretti dei Comuni o di altri organismi pubblici o privati per la standardizzazione dei monumenti e delle lapidi cimiteriali, nonché l’assegnazione di appalti con il medesimo intendimento.
Nel nostro ordinamento, però, una sentenza fa stato solo tra le parti in causa e non è automaticamente applicabile anche ad altri ambiti.
Con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) sono state apportate modificazioni al D. Lgs. 15 novembre 1997 n. 507, che rileva anche per quanto riguarda le affissioni.In particolare è venuta meno la disposizione che prescriveva ai comuni la riservadel 10% degli spazi totali ai fini dell’affissione di manifesti da parte dei soggetti dell’art. 20, spazi nei quali l’affissione era esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.L’art. 20 identifica i casi in cui dar luogo a riduzione della tariffa piena, legandola sia a situazioni soggettive (Stato ed enti pubblici territoriali; comitati, associazioni,fondazioni e ONLUS) che oggettive (attività politiche, sindacali e di categoria, culturali,sportive, filantropiche e religiose se realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli
enti pubblici territoriali; festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza; annunci mortuari).
Per tali affissioni, permane la riduzione del diritto alla metà della misura prevista. Va tenuto presente come, in materia di affissioni comunali rimangono distinte lefattispecie dell’imposta comunale sulle affissioni e del diritto di affissione.
Gli annuncimortuari rimangono fuori dal campo di applicazione dell’imposta di pubblicità (art. 6,comma 2.bis al predetto D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 quale modificato dall’art. 1,comma 480, lett. a) L. 30 dicembre 2004, n. 311), non avendo contenuti pubblicitari, mentre sono soggetti, attualmente nella misura della metà, al diritto sulle affissioni.
Lombardia
Ancora sui diritti d’urgenza.
Mi è capitato giusto qualche settimana fa di affiggere, sulle plance dedicate esclusivamente ai manifesti funebri, dei necrologi il sabato pomeriggio in un comune dove non ero mai stato.
Il lunedì cerco tramite il sito del comune chi ha in gestione le affissioni per comunicare gli estremi e la somma da versare.
L’addetto mi dice che oltre ai diritti di affissione devo pagare anche l’urgenza, controbatto che non è applicabile visto che li avevo affissi personalmente (come succede tranquillamente nel mio comune e in quelli limitrofi) sentendomi rispondere che anche l’impresa locale provvede direttamente anche in settimana ma paga comunque l’urgenza.
Decido di sentire tramite mail la società a cui fa capo l’agenzia e questi mi chiedono di contattarli telefonicamente.
Il responsabile, alquanto stizzito, mi chiarisce che offrendo loro un servizio per le urgenze fino al sabato mattina devo pagare i diritti di urgenza anche se decido di non avvalermi di tale servizio suffragando la sua tesi dicendo di alcune sentenze in questo senso e perchè lui paga apposta un addetto.
Rispondo che i necrologi li ho messi sabato pomeriggio quando il servizio in ogni caso non era più disponibile e come mi risponde? Che devo dimostrargli che io li ho messi nel pomeriggio e che dovevo informare preventivamente il loro ufficio locale per essere “autorizzato” ad affiggere (ho comunicato il primo giorno lavorativo successivo visto che il sabato pomeriggio è chiuso cosa poteva fare di più?).
Ha pure ribattuto dicendo che non era vero quando ho accennato che i necrologi non hanno rilevanza economica.
E’ finita come sempre che si è pagato tutto e via…
x Emanuele
Scusami, ma devi sostenere che il diritto d’urgenza va applicato quando sono loro ad affiggerli ( ufficio comunale x le affissioni), viceversa se te li attacchi tu non c’è richiesta di urgenza.
Il fatto è che noi abbiamao sempre pagato senza rivendicare i nostri diritti e quindi gli enti abbusano di questa situazione, secondo me !!!
saluti
Regione Lazio
io sarei ben disposto anche a pagare l’imposta ridotta del 50% attaccandomi i manifesti da solo, anche perche almeno per quanto mi riguarda, è una cifra irrisoria ……. ma quello che non mi va giù è il diritto di urgenza ovvero 25,82 che in teoria va applicato sia al lutto che alle partecipazioni.
Mi è capitato proprio l’altra settimana di fare un servizio con 11 partecipazioni, avrei dovuto pagare 309,84 euro solo di urgenza …… ma scherziamo?
x Alba, se non vado errato, il diritto di affisione ha parzialmente natura di tributo e parzialee di serviio, quindi se non c’è servizio (perché affiggi tu) si deve comunque pagare la parte di natura tributaria (è i sostanza uno sconto sull atariffa piena).
Per chiarirti le idee è come per la televisione del Burlusca.
Lo Stato incassa un canon eper la concessione delle frequenze. Tu paghi al Berlusca un canone per ilservizio che ti dà (che gli permette anche di pagare le frequenze).
Nel caso dell’affissione, le frequenze corrispondono al diritto di affiggere sulle vie e strade pubbliche nei luighi a ciò deputati.
x Carlo ok capito ma in sede di dibattimento si potrà sempre citare quella sentenza poi sarà un giudice oppure, un commissione a decidere.
in quanto al diritto da versare sei d’accordo che come per legge io lo versi e ho il diritto che mi affiggono loro (comune) i manifesti????
In Quanto non è giusto che l’ente vuole solo incassare senza dari il servizio, tra l’altro la legge sembra che impone di avere il regolamento comunale con il relativo servizio. Quindi se lo tiene bene se nò vai in accordo con i privati.
che ne pensi.
Alba,
una sentenza ex Art. 2909 Codice Civile fa stato (cioè costituisce “giudicato” e “diritto”) solo tra le parti in causa e non è sempre materialmente estensibile erga omnes, come invece accade nei sistemi giuridici anglosassoni e La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) è successiva al detto pronunciamento quindi Lex Poster derogat priori (latino: “la norma posteriore deroga quella anteriore”) secondo il famoso principio del Tempus Regit Actum.
X Carlo e Franca
A questo punto io direi…………
Si prendono i manifesti materialmente si portano da chi pretende il diritto anche senza affiggerli e gli si chiede di affiggerli in quanto i comuni sono tenuti ad avere il servizio, a quel punto lecito pagare.
P.s x Carlo
Quindi la sentenza della commissione tributaria di cui abbiamo letto qualche post fà, inserita da te, se nè vaà al vento??????
Ciao e buona giornata
Comunicare al preposto ufficio comunale l’affissione di manifesti a lutto pare tutto sommato un atto dovuto, anche perchè, altrimenti si integrerebbe la fattispecie di reato conosciuta come “usurpazione di pubbliche funzioni” (= necrologie ABUSIVE)
Sul diritto d’urgenza, invero, richiesto da molti comuni si suggerisce questa soluzione:
Il privato portatore di interesse (l’impresa funebre) dovrebbe rivolgere un’istanza al comune diretta ad ottenere l’indicazione dettagliata degli spazi fruibili per tali affissioni. In caso di diniego o di silenzio consigliamo agli interessati di adire le vie legali: non è infatti ammissibile il ricorso giurisdizionale contro gli atti di contenuto normativo (regolamenti o circolari), in quanto, di regola, non sono ritenuti idonei ad arrecare una lesione immediata dell’interesse del privato. Pertanto per far valere la loro lamentata illegittimità occorre impugnarli insieme al provvedimento (un atto negativo o un silenzio-rifiuto) che applica in concreto la norma regolamentare o la circolare viziata.
E per quanto riguarda il diritto di urgenza? La maggior parte dei comuni lo fa pagare anche se non esiste il servizio affissioni.
saluti.
Gentile Alba,
un antico brocardo latino così recita: princeps quod voluit fecit = (traduzione molto libera) chi comanda (cioè la politica) fa quel ca…volo che vuole, anche se, parafrasando Vasco, tante cose e decisioni un gran senso proprio non hanno.
Il nostro legislatore è tutto fuorchè razionale e ragionevole, ma è, parimenti, abilissimo e fantasioso nell’inventarsi soluzioni sempre nuove per far cassa.
Quando entrerà in vigore il federalismo fiscale nelle municipalità sarà ancora peggio, perchè i comuni avranno una certa discrezionalità e maggior margine d’intervento sulle entrate finanziarie di cui all’Art. 149 D.LGS n.267 del 18 agosto 2000
L’Art. 149 comma 4 lettera c) del D.LGS n.267/2000 è chiarissimo, quando recita che i comuni possono imporre tasse e diritti (fissi) per i servizi pubblici. e l’affissione dei necrologi su pubblica via è pienamente un servizio pubblico.
Con l’Art. 20 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è venuta meno la disposizione che prescriveva ai comuni la riserva del 10% degli spazi totali ai fini dell’affissione di manifesti da parte dei soggetti dell’art. 20, spazi nei quali l’affissione era esente dal diritto sulle pubbliche affissioni, il quale, allora, si applica erga omnes, cioè verso tutti.
Va tenuto presente come, in materia di affissioni comunali rimangono distinte le
fattispecie dell’imposta comunale sulle affissioni e del diritto di affissione. Gli annunci
mortuari rimangono fuori dal campo di applicazione dell’imposta di pubblicità (art. 6,
comma 2.bis al predetto D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 quale modificato dall’art. 1,
comma 480, lett. a) L. 30 dicembre 2004, n. 311), non avendo contenuti pubblicitari,
mentre sono soggetti, attualmente nella misura della metà, al diritto sulle affissioni.