Cara Redazione,
Volevo Avere Informazioni Sul Settore Delle Affissioni:
Dobbiamo Pagare Se Attacchiamo Noi Agenzie I Manifesti?
Il Comune Ci Deve Mettere A Disposizione Degli Spazi?
E’ Lecito Il Diritto Di Urgenza?
….
Da Circa Un’ Anno L’ufficio Cimiteriale Del Mio Comune Ha Disposto
Che Sia Le Lapidi Che Le Tombe A Terra Debbano Avere Caratteristiche
Uguali:
Tutto Marmo Di Coreno; Scritte Incise A Rilievo E Di Colore Nero.
Per Quanto Riguarda Le Tombe Possono Avere La Testata O A Forma Di
Croce O A Forma Di Mezza Luna;
Come Vedi Non Possiamo Variare Di Molto Lo Stile Dei Lavori
Cimiteriali.
Ti Ricordo Che Non Abbiamo Ancora Un Regolamento Cimiteriale E Tutto
Cio’ E’ Regolamentato Di Volt In Volta.
Come Posso Modificare Questa Situazione Senza Mettere Di Mezzo
Avvocati E Quant’altro?
RISPOSTA:
Parto, con un po’ di civetteria, dal secondo quesito.
Art. 62 DPR 10 settembre 1990 n. 285. Il comune ha potestà regolamentare per disciplinare l’apposizione di lapidi e copritomba.
A regola, nell’inumazione in campo comune la municipalità ha solo l’obbligo dell’apposizione del cippo identificativo ex Art. 70 DPR 285/1990.
Il comune ai sensi del Regio Decreto 8 giugno 1865 n. 2322 (non proprio recentissimo) è tenuto ad approntare un proprio regolamento di polizia mortuaria anhe, magari attraverso l’accorpamento con il regolamento comunale di igiene siccome la polizia mortuaria è materia tipicamente comunale ai termini dell’Art. 7 Decreto Legislativo n. 267/2000.
Storicamente la separazione tra queste due fonti normative risale al 1874 (si rammenta anche la posizione del Ministero con la circolare n. 20569 del 1 settembre 1870 cui seguirono le circolari n. 21159-8 del 20 settembre 1870, n.20538 del 6 settembre 1871, del 28 marzo 1874 e del 18 settembre 1874.
Addirittura su questa fattispecie si recade nella riserva regolamentare propria ed esclusiva dei comuni di cui all’Art. 117 della Costituzione così come formulato dalla riforma del Titolo Quinto introdotta con Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è, quindi, paradossale che il Tuo comune non abbia ancora emanato il regolamento comunale di polizia mortuaria, perchè è (…o sarebbe?) tenuto a farlo.
Il Regolamento comunale di polizia mortuaria opera, su di un piano di pari ordinazione (art. 117, 6, III periodo Cost.) rispetto al DR 285/1990, ovviamente per le parti non regolate da questo.
O, meglio, i due livelli regolamentari operano in ambiti differenti e non sovrapponibili.
In realtà, soprattutto i marmisti della Assovotivi si appellano a diverse sentenze del T.A.R del Consiglio di Stato con cui è stata santita l’assoluta illegittimità degli interventi diretti o indiretti dei Comuni o di altri organismi pubblici o privati per la standardizzazione dei monumenti e delle lapidi cimiteriali, nonché l’assegnazione di appalti con il medesimo intendimento.
Nel nostro ordinamento, però, una sentenza fa stato solo tra le parti in causa e non è automaticamente applicabile anche ad altri ambiti.
Con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) sono state apportate modificazioni al D. Lgs. 15 novembre 1997 n. 507, che rileva anche per quanto riguarda le affissioni.In particolare è venuta meno la disposizione che prescriveva ai comuni la riservadel 10% degli spazi totali ai fini dell’affissione di manifesti da parte dei soggetti dell’art. 20, spazi nei quali l’affissione era esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.L’art. 20 identifica i casi in cui dar luogo a riduzione della tariffa piena, legandola sia a situazioni soggettive (Stato ed enti pubblici territoriali; comitati, associazioni,fondazioni e ONLUS) che oggettive (attività politiche, sindacali e di categoria, culturali,sportive, filantropiche e religiose se realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli
enti pubblici territoriali; festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza; annunci mortuari).
Per tali affissioni, permane la riduzione del diritto alla metà della misura prevista. Va tenuto presente come, in materia di affissioni comunali rimangono distinte lefattispecie dell’imposta comunale sulle affissioni e del diritto di affissione.
Gli annuncimortuari rimangono fuori dal campo di applicazione dell’imposta di pubblicità (art. 6,comma 2.bis al predetto D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 quale modificato dall’art. 1,comma 480, lett. a) L. 30 dicembre 2004, n. 311), non avendo contenuti pubblicitari, mentre sono soggetti, attualmente nella misura della metà, al diritto sulle affissioni.
Semprechè si richieda il servizio al comune!!!!!!!!!
E semprechè il comune abbia il servizio!!!!!!
ma se al comune non richiedo niente e anche se lo richiedessi non mi sarebbe potuto dare il servizio in quanto inesistente, che diritto devo pagare???????
pensaci un attimo Carlo
grazie
Saluti
Tratto dalla Circolare SEFITn. 910 del 06.02.2007
[omissis] La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ha variato la precedente disciplina in materia di affissioni e, per quanto interessa, anche per quanto riguarda le affissioni degli annunci mortuari, precedentemente esenti dal diritto fisso.
Gli annunci mortuari rimangono fuori dal campo di applicazione dell’imposta di pubblicità (art. 6, comma 2.bis al predetto D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 quale modificato dall’art. 1,comma 480, lett. a) L. 30 dicembre 2004, n. 311), non avendo contenuti pubblicitari, mentre sono soggetti, attualmente nella misura della metà, al diritto sulle affissioni.
x Carlo
Scusami ma se l’affissione e’ “diretta” cioe’ effettuata da noi, vista la natura dell’urgenza, e visto che di solito i comuni non hanno il servizio di attacchinaggio, io penso, anche alla luce della sentenza da te evidenziata, chi affiggie necrologi in modo diretto senza interessare l’ufficio comunale non debba nemmeno versare il diritto, proprio perche non richiede il servizio al comune
ciao
rivistando in archivio ho recuperato la massima di questa sentenza, di cui, qui di seguito riporto uno stralcio.
Invito sempre alla massima prudenza, perchè un pronunciamento giurisprudenziale, per quanto importante ed autorevole, ai sensi dell’Art. 2909 Codice Civile fa stato tra le parti in causa e non è automaticamente esportabile a tutti i casi analoghi.
Certo, un precedente sancito da un Tribunale dello Stato Italiano è sempre un appiglio importante cui riferirsi per scardinare un’abitudine ancora molto diffusa tra i comuni, ma ci vuole tempo perchè si formi un orientamento comune della Giurisprudenza sull’illegittimità dei diritti fissi.
Bisogna sempre consultare il regolamento comunale sulle affissioni.
Il problema sarebbe oggi ovviabile se i Comuni avessero dato esecuzione ai dettami del D.Lgs. 507/93 (ma, ben più recentemente, della Finanziaria
2005) che prevedeva l’obbligo da parte dei Comuni di definire degli spazi liberi nei quali affiggere autonomamente i manifesti funebri senza dovere oneri o diritti di sorta.
Ha meritato pieno accoglimento il ricorso di una società di onoranze funebri attiva in Provincia di Genova contro l’accertamento dell’Ente Locale per l’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni relativi all’anno 2004. Nel merito la Commissione evidenzia che la diretta affissione da parte della società dei manifesti mortuari è esente dai diritti p.a. in quanto è stata richiamata una risoluzione del Ministero delle Finanze che ha supportato giuridicamente i motivi della decisione presa dalla 13/a Sezione della C.T.P. di Genova .
Questo ricorso è stato deciso dalla tredicesima Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Genova con Sentenza 61.13.06 in data 05.04.2006 e depositata il 10.05.2006. R.G.R. n. 62/05. . Presidente Avv. Luciano Di Noto e Relatore Dott. Silvano Mario Alieto.
Il ricorso ha meritato l’accoglimento in quanto il Comune Ligure in Provincia di Genova non è in grado di svolgere il servizio di pubbliche affissioni e pertanto questo viene esercitato direttamente dalla società ricorrente per conto dei parenti dei defunti . Il diritto sulle pubbliche affissioni ex art.19 del D.Lgs. n.507/93 non è dovuto nel caso in cui i soggetti privati provvedano all’affissione diretta di manifesti mortuari negli spazi a loro riservati. Inoltre il messaggio diffuso attraverso i manifesti nel caso de qua non ha alcuna rilevanza economica e pertanto non può realizzarsi il presupposto impositivo dell’art.5 D.Lgs. 507/93 che legittima l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità. Così si è anche espresso il MIN. FINANZE DIR. CENTRALE per la fiscalità locale Div. VII con la Risoluzione n.IV ? 7 ? 6126 del 28.09.1994. Questa direttiva è stata pienamente condivisa dalla giurisprudenza tributaria di merito cosicché è da ritenersi pacifico che il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provveda su richiesta al servizio e non anche se l’interessato provveda in proprio all’affissione.
Parliamo ancora di diritto di affissione??
cds ??????????
dovevano citare la 507………..
facci sapere ma penso che non ci sia storia
vista anche la natura d’urgenza del manifesto funebre………
saluti
io mi trovo invece a dover impugnare un verbale contestato dalla polizia municipale di napoli ad una impresa funebre, per aver collocato 2 manifesti mortuari senza preventiva autorizzazione secondo quanto disposto dall’art. 23 cds commi 4 e 11..
orbene, da una attenta lettura della norme suindicata si evince chiaramene che la stessa fa riferimento a cartelli insegne ecc ecc che possano ingenerare confusione sulla segnaletica stradale ai conducenti dei veicoli transitanti, senza che la stesa faccia riferimento alcuno all disciplina che prevede l’obbligo della preventiva autorizzazione comunale per la affissione degli annunci mortuari.
quindi, alla luce delle mie considerazioni, ho indicato come motivo di ricorso la inapplicabilità dell’art. 23 c.d.s…..Vi farò sapere il provvedimento che emetterà il GDP di Napoli.
xCarlo
Riguardo al 10% ho qualche dubbio, infatti se non èrro la finanziaria citata da voi prima, ha anche eliminato gli spazi in misura del 10%, in effetti il comune non è tenuto piu’ a riservare il 10% di spazi alle imprese che intendono farsi da soli l’affissione.
saluti
La questione, come ben noto, è controversa e si palesa ogni qual volta un’ impresa funebre necessita di un intervento urgente (per evidenti esigenze di servizio) che spesso non può essere garantito dal servizio di pubbliche affissioni comunale o tramite società aventi in gestione tale servizio.
La conseguenza del “fai da te” spesso comporta sanzioni derivanti dall’avere affisso i manifesti funebri negli spazi di competenza del servizio di pubbliche affissioni senza pagarne i relativi diritti.
Per maggior chiarezza è opportuno un piccolo excursus sull’evoluzione storica della normativa di riferimento:
Il caposaldo di tutta la filiera è costituito dal Decreto Legislativo n.. 507/1993 e dal Decreto Legislativo Lgs. 15 novembre 1997, n. 507 recante disposizioni in materia di “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassaper lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale “
(In Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1997)
I manifesti funebri non hanno rilevanza economica. A sancire tale principio è la Legge .311 del 30/12/2004 (più comunemente nota quale Finanziaria 2005) che ha parzialmente modificato il suddetto D.Lgs. 507/93. La L.311/04 ha chiarito una volta per tutte cinque punti importantissimi, ovvero che:
– per gli annunci mortuari non trova applicazione l’imposta di pubblicità;
– i Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti devono riservare il 10% degli spazi totali per l’affissione dei manifesti di cui all’Art.20 (tra i quali alla lettera “e” vengono intesi anche gli annunci mortuari);
– l’affissione negli spazi di cui sopra (quelli relativi al 10%) sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni;
– la tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per gli annunci mortuari (ad esclusione delle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi riservati dalle amministrazioni comunali per tale funzione);
– l’affissione in proprio negli spazi riservati (sempre quelli riferiti al 10%) è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni e per tale affissione il Comune non fornisce personale.
Evidentemente, quanto disposto dal D.Lgs.507/93 non era sufficientemente chiaro, se lo Stato ha ritenuto di dover ribadire con la Finanziaria 2005 che i Comuni con più di 3000 abitanti dovessero stabilire degli spazi per le affissioni non commerciali esercitate autonomamente dai cittadini.
Ma siamo, sotto il profilo cronologico, fermi alla Legge di Bilancio per l’anno 2005: Jurassik park….Evo di NEANDERTHAL!!!!
Con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) sono state
apportate modificazioni al D. Lgs. in oggetto, che rileva anche per quanto riguarda le affissioni.
Gli annunci mortuari rimangono fuori dal campo di applicazione dell’imposta di pubblicità (art. 6,comma 2.bis al predetto D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 quale modificato dall’art. 1,comma 480, lett. a) L. 30 dicembre 2004, n. 311), non avendo contenuti pubblicitari, mentre sono soggetti, attualmente nella misura della metà, al diritto sulle affissioni.
Dunque, allo stato attuale, i diritti di affissione sono legittimi, ma essi sono dovuti nella misura del 50% rispetto all’importo complessivo.
Converrebbe, comunque, per maggior sicurezza contattare un sindacato di categoria (SeFIt, FeNIOF, FederCoFIt, Asnaf & AS…)
regione puglia
la mia domanda in materia di affisione è: é lecito pagare i diritti di affisione sui manifesti mortuari quando il comune di apparteneza non ha spazi autorizzati dove poterli affigerli?
nel caso in cui non bisogna pagare,qual’è la legge che regola questo diritto?