- Procedura di deroga Ex art. 106 D.P.R. n. 285/1990 e riflessi sul Regolamento Regione Lombardia n. 4/2022
- Loculi areati anche in Italia ex Art. 106 DPR 285/1990???
- La deroga ex art. 106 DPR 285/1990 alle prescrizioni tecniche cimiteriali – 1/5
- La deroga nel caso di tumuli senza spazio libero per l’accesso del feretro – 2/5
- La deroga per introdurre la tumulazione aerata dove la regione non l’abbia già normata – 3/5
- La deroga per modifica delle misure e dei modi di tamponamento dei tumuli – 4/5
- Deroga per modifica di misura e profondità di fosse di inumazione 5/5
A) CASO DI MODIFICA DELLA PROFONDITA’ E DELLE MISURE DELLE FOSSE E PER CONTENIMENTO DI SPOGLIE MORTALI
Può, spesso, servire derogare da misure di profondità della fossa di inumazione (per le caratteristiche dei suoli cimiteriali) o per la misura minima di spazio riservato o di inter-fossa.
« Per
a) i campi comuni di inumazione:
FOSSE per ADULTI
– Dimensioni in pianta non inferiori a cm. 80 (o diverso, se serve) per 220 (o diverso, se serve);
– Consentire che l’interfossa sia mantenuto pari all’esistente (tra i 30 e i 40 cm.) fino al momento della esumazione massiva (passato il decennio dall’inumazione);
– Profondità della fossa non inferiore a cm. 150 dal livello del terreno.
FOSSE per BIMBI di età inferiore o pari a 10 anni:
– Dimensioni in pianta non inferiori a cm. 50 per 150;
– Consentire che l’interfossa sia mantenuto pari all’esistente (tra i 30 e i 40 cm.) fino al momento della esumazione massiva (passato il decennio dall’inumazione);
– Profondità della fossa non inferiore a cm. 150 dal livello del terreno.
b) Per le sepolture familiari in concessione a sistema di inumazione (tombe a sterro):
Consentire che le concessioni fatte fino al rilascio della deroga, presentino valori di inter-fossa pari a quelli esistenti:
– Dimensioni in pianta non inferiori a cm. 80 (o diverso, se serve) per 220 (o diverso, se serve);
– Profondità della fossa non inferiore a cm. 150 dal livello del terreno;
– Prevedere la dotazione di un ossario/cinerario familiare per ogni concessione che non ne sia dotata da realizzare al massimo al momento di ogni inumazione. L’ossario cinerario potrà essere collocato, se non previsto nel monumento sopra terra, anche come ipotizzato in cartografia o tra due fosse contigue o in testata dell’inter-fossa. Il materiale di cui dovrà essere costituito e la sigillatura delle aperture dovrà evitare l’entrata di infiltrazioni di acqua, anche meteorica e dovrà essere garantito che il manufatto sia portante.»