Denuncia della causa di morte sulla licenza di seppellimento?

In seguito all’accertamento necroscopico l’Ufficiale di Stato Civile redige l’atto di morte e se non sussistono impedimenti per cause di giustizia che richiedano la specifica autorizzazione del Magistrato (Nulla Osta ex Art. 116 D.LGS n.271/1989) rilascia il permesso di seppellimento ai sensi dell’Art. 74 DPR n. 396/2000.

Su questo documento vengono talvolta trascritte le cause del decesso; anche questa è una prassi scorretta e non è giustificata da motivi di profilassi a vantaggio degli operatori addetti al feretro: infatti in presenza di una salma infetta o radioattiva, al momento della sepoltura gli atti di tutela della salute pubblica da assumere sono già stati adottati (Art. 18 e 25 DPR n. 285/1990) e la manovra di inumazione o tumulazione del cadavere non può comportare per gli operatori cimiteriali rischi maggiori di quelli legati della manipolazione di ogni altro feretro.

Di più: l’attenzione nella movimentazione del feretro non deve essere minore nel caso di una causa di morte per così dire “tranquillizzante”: la condizione di allarme (salma infetta ex D.M. 15 dicembre 1990 o radioattiva ex D.LGS n. 257/2001) potrebbe non essere nota al medico che ha denunciato la causa di morte, quindi i necrofori devono sempre porre in essere comportamenti responsabili e compatibili con la presenza delle condizioni di maggiore rischio biologico di contaminazione

L’esumazione e l’estumulazione straordinarie (capo XVII, DPR n. 285/1990) possono non essere autorizzate dall’Autorità sanitaria quando la morte risalga a meno di due anni e sia stata cagionata da malattia infettiva e contagiosa.

A questo fine, pertanto, non è necessario che il permesso di seppellimento contenga diagnosi o menzione della causa di morte: infatti la richiesta di esumazione o estumulazione straordinaria viene comunque sottoposta ad una valutazione che non può ignorare questo aspetto, e l’Autorità sanitaria, tramite una semplice istruttoria, può verificare se sussistono le condizioni per concedere o negare il consenso. Anche per queste finalità sanitarie (art. 1, comma 9 DPR n. 285/1990) è istituito il Registro.

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