Dei sepolcri privati: alcune considerazioni preliminari

Il profilo giuridicamente più rilevante dei sepolcri privati interni al cimitero è quello della natura della concessione e del diritto di sepolcro, da questa promanante.

Mentre vi é consenso pressochè unanime circa la demanialità dei cimiteri comunali (cfr. art. 824 comma 2 Cod. Civile, nel diritto vigente), si è, invece, molto dibattuto sulla tipologia, costitutiva o traslativa, della concessione comunale di porzioni di manufatti o di aree cimiteriali, allo scopo di realizzarvi sepolcri, soprattutto a sistema di tumulazione.

L’opinione prevalente, in dottrina, é nel senso che la concessione di sepolcro sia traslativa. Altrettanto scrutinate sono state le questioni relative al contenuto del diritto di sepolcro, determinato dalla concessione, ed all’atteggiarsi di tale diritto (diritto opponibile jure privatorum verso terzi, semplice diritto affievolito che degrada ad interesse legittimo avanti la potestas imperii del Comune?).

 

Si sostiene, infatti, che il diritto di sepolcro non abbia contenuto unitario, ma sia composto da un complesso differenziato di situazioni giuridiche: in primo luogo di un diritto cosiddetto primario (attivo o passivo), consistente nella duplice facoltà di essere sepolti (jus sepeliri) e di seppellire altri, per vincolum coniugi o sanguinis (jus inferendi in sepulchrum) in un dato sacello gentilizio; e di un diritto cosiddetto secondario, che ha come contenuto il potere di accedere al sepolcro (in diritto romano l’iter ad sepulchrum, di analogo contenuto era codificato come una servitù di passaggio) e di opporsi alle trasformazioni che arrechino pregiudizio alla sepoltura, per il pieno esercizio del diritto secondario di sepolcro.

Quanto all’essenza intima del diritto primario, si reputa si tratti di un diritto patrimoniale reale, anche se, pur sempre sui generis, tutelabile in via possessoria, assimilabile secondo alcuni al diritto di superficie, ovvero di solo uso, costituendo, invece, secondo altri, un diritto reale al di fuori del numerus clausus fissato della disciplina civilistica?

Dallo “jus sepulchri ” va poi tenuto distinto il diritto di pura proprietà del concessionario sul manufatto e sui materiali sepolcrali, soggetto al generale regime di trasmissibilità (per atto tra vivi o “mortis causa”), prescrivibilità ed espropriabilità (1), ma con vincolo di destinazione nel cimitero.

Nelle ipotesi di sepolcri collettivi (familiare e comunitario) la titolarità del diritto di sepolcro, soprattutto quello primario, presenta alcuni caratteri particolari, infatti appartiene al fondatore e ai membri della famiglia o agli appartenenti all'”ente”, secondo lo statuto dello stesso (congreghe, confraternite, corpi morali…)

In tal modo si determina una particolare forma di comunione fra i vivi titolari; da non confondersi tuttavia con la comunione dei diritti reali, in quanto soggetta ad un regime peculiare, caratterizzato dalla indisponibilità del sepolcro da parte di uno o di alcuno soltanto dei suoi titolari. Con l’esaurimento della cerchia familiare si estingue per tutti lo jus sepulchri (2), rimanendo solo il diritto di proprietà, traslabile naturalmente, sui materiali sepolcrali (cfr. Corte di cassazione, sez. II, sent. 18 febbraio 1977, n. 727 e Corte di Cassazione, sez. II, sent. 30 maggio cit.). Per quanto riguarda le vicende relative al diritto di proprietà, va precisato che, alla scadenza delle concessioni a tempo determinato, il manufatto entrerà nella proprietà del Comune, quale bene patrimoniale indisponibile, senza alcun indennizzo, corrispettivo od altra prestazione in danaro, ma solo per effetto dell’estinguersi del rapporto concessorio.

Prima della scadenza (per causa non patologica di inadempimento), invece, delle concessioni a tempo determinato e indeterminato, il titolare ha facoltà di optare, d’accordo con il Comune, per l’accettazione del prezzo in moneta corrispondente alla tariffa stabilita dal Comune per la rinuncia della concessione, secondo quanto statuito dal regolamento comunale. Sarebbe meglio, comunque, seguire sempre il principio nominalistico di cui all’art. 1277 Cod. Civile.

Sempre nel caso di rinuncia del concessionario, se l’atto di concessione o il regolamento comunale nulla dispongono in proposito, la proprietà dei manufatti passa al Comune, in quanto l’uso dell’area può configurarsi simile al diritto di superficie, venendo a determinarsi l’accessione per il combinato disposto degli artt. 934, 936 e 953 del Codice Civile.

 

In ultima analisi, va posto l’accento sul fatto che l’area cimiteriale e i corpi di fabbrica da cui sono ricavati i singoli loculi facciano parte del demanio comunale, pertanto – e non v’è dubbio alcuno – essi sono  inalienabili, inespropriabili, non usucapibili e non commerciabili. Per quanto concerne la natura del diritto secondario di sepolcro, si è del parere di escluderne la realità, per la mancanza di ogni potere di uso, e se ne afferma, invece, la natura personale ed intrasmissibile, individuandone la titolarità in tutti i congiunti della persona sepolta, anche se non titolari del diritto primario, i quali hanno facoltà di accedere al sepolcro e di opporsi ad ogni trasformazione che arrechi pregiudizio alla sepoltura.

 

 (1) Corte di cassazione, sez. II, sent. 30 maggio 1984, n. 3311 Il diritto su costruzione al di sopra o al di sotto del suolo di area cimiteriale, destinata a raccogliere e custodire i resti mortali dei defunti (tomba, cappella, etc.) – fondato su una concessione amministrativa di terreno demaniale (art. 824 c.c.) – nei rapporti con gli altri privati si atteggia come un diritto reale particolare, suscettibile di trasmissione per atto inter vivos e per successione mortis causa, indipendentemente dallo jus sepulchri e dal diritto alla tumulazione (relativo a sepolcro familiare o gentilizio) il quale, invece, si acquista per il solo fatto di trovarsi in un determinato rapporto di parentela con il fondatore (ossia, jure sanguinis e non jure sucessionis), non può essere trasmesso per atto tra vivi, né per successione mortis causa e si estingue per ciascun titolare nel momento in cui il cadavere del medesimo viene deposto in quel dato sepolcro, salvo quel suo aspetto secondario attinente agli atti di pietà e di culto. Pertanto, il diritto reale suindicato, ancorché disgiunto dallo jus sepulchri, é tutelabile con l’azione negatoria (art. 49 c.c.), diretta ad impedire od eliminare l’introduzione nel sepolcro delle salme di coloro che non vi avessero diritto e la relativa legitimatio ad causam trova riferimento alla titolarità o meno di quel diritto reale.

 (2) Fatta eccezione per le salme di persone che risultino essere state conviventi o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari.

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Carlo Ballotta

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2 thoughts on “Dei sepolcri privati: alcune considerazioni preliminari

  1. Parlare di “erede” può esser fuorviante, oltrchè scorretto sul piano lessicale, perchè la qualifica , appunto, di “EREDE” attiene unicamente a posizioni giuridiche di tipo patrimoniale.
    In ambito di polizia mortuaria, spesso il privato cittadino esercita, invece, gli jura sepulchri, cioè diritti della personalità.

    Quindi meglio ragionare in termini di aventi titolo/diritto, ad atti di disposizione sulla spoglia mortale di un defunto (quale che sia la fattispecie medico-legale in cui il de cuius realmente si trova: es. ossa, ceneri, resti mortali inconsunti…).

    Attorno ad un’autorizzanda nuova richiesta di estumulazione, di un 2°feretro, deve formarsi attorno ad essa il consenso espresso di tutti gli aventi diritto ad esprimersi sull’operazione cimiteriale, altrimenti vi è l’improcedibilità, per carenza della volontà.

  2. Salve mi chiamo Manuela volevo un parere su una situazione accaduta qualche giorno fa .alla morte di mio fratello dovevamo tumulare la salma ed abbiamo fatto richiesta x un’ estumulazione dato che non vi era posto . Ma con grande meraviglia abbiamo trovato resti dopo 55 anni dalla morte. I medici competenti hanno fatto rinchiudere la salma in un altra cassa nuova e rimessa di nuovo al suo posto. Là conseguenza è che mio fratello e ritornato al deposito perché una degli eredi si è opposta ad effettuare un altra estumulazione. Era nella sua facoltà opporsi o possiamo procedere in qualche modo? Ringrazio anticipatamente e aspetto una risposta.

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