DDL Senatore Matera: i punti cardine della riforma

Abbiamo dato notizia, nelle scorse settimane del c.d. Disegno di Legge, su proposta del Senatore Matera (FdI), di riordino complessivo sul settore funebre.
Eccone un estratto ragionato con note e commenti di seguito alla sintesi.

1. Finalità e Principi Generali


L’articolo 1 stabilisce i principi fondamentali della nuova normativa, disciplinando i servizi legati al trattamento dei defunti, a tutela dei diritti dei dolenti. Il disegno di legge mira a:

  • Uniformare le modalità di esercizio dell’attività funebre a livello nazionale.
  • Armonizzare la vigilanza e il controllo sul settore.
  • Regolamentare condizioni e requisiti per lo svolgimento dell’attività funebre, garantendo rispetto, dignità e professionalità.

2. Definizioni e Strutture Funerarie


L’articolo 2 fornisce definizioni fondamentali per il settore:

  • Salma: il corpo umano nelle prime 24 ore dalla morte.
  • Cadavere: la salma dopo l’accertamento del decesso.
  • Sale del Commiato: strutture dedicate all’esposizione della salma e allo svolgimento dei riti di commemorazione.
  • Case Funerarie: strutture più complesse, adibite a custodire, trattare e esporre le salme e a svolgere riti funebri, con eventuale dotazione di impianti per la cremazione.

3. Disciplina dell’Attività Funebre

3.1 Attività e Servizi Offerti

L’articolo 3 definisce l’attività funebre come un servizio economico svolto in forma di impresa, comprendente:

  • Disbrigo di pratiche amministrative.
  • Vendita di casse e accessori funebri.
  • Preparazione e trattamenti sanitari delle salme (tanatocosmesi, vestizione).
  • Trasferimenti e trasporti funebri.
  • Gestione di case funerarie e sale del commiato.

3.2 Requisiti e Limiti

  • La legge richiede che ogni impresa possieda una sede idonea, dotata di ufficio e area per l’esposizione di articoli funebri.
  • È obbligatorio disporre di mezzi funebri conformi alle norme sanitarie, personale qualificato e contratti flessibili per rispondere alle necessità temporanee.
  • Attività incompatibili:
    • Gestione di servizi cimiteriali istituzionali.
    • Servizi sanitari o parasanitari come trasporto ambulanze.
    • Servizi obitoriali presso strutture pubbliche o private.
  • Divieto di monopolio: l’attività deve garantire concorrenza e libertà di scelta per i dolenti.

4. Innovazioni nelle Strutture Funerarie

4.1 Sale del Commiato (Art. 7)

  • Strutture agili, destinate all’esposizione della salma e allo svolgimento di cerimonie funebri.
  • Requisiti definiti a livello regionale, con obbligo di comunicazione al comune per la gestione.

4.2 Case Funerarie (Art. 8)

  • Strutture più complete che offrono servizi avanzati come trattamenti di conservazione e tanatoprassi, oltre alle funzioni delle Sale del Commiato.
  • Vietate convenzioni con enti pubblici o strutture sanitarie per servizi obitoriali.

5. Regolamentazione del Trasporto Funebre


5.1 Trasporto di Salme (Art. 5)

  • Spostamento dal luogo del decesso a strutture di osservazione, case funerarie o abitazioni.
  • Necessaria una certificazione medica che attesti l’assenza di rischi sanitari.
  • La salma deve essere trasportata in condizioni tali da garantire igiene e rilevazione di eventuali segni di vita.

5.2 Trasporto di Cadaveri (Art. 6)

  • Trasferimento a feretro chiuso verso cimiteri o crematori, previa autorizzazione comunale.
  • Deve rispettare standard di decoro e sicurezza sanitaria.

6. Norme di Adeguamento e Controllo


6.1 Norme Regionali e Nazionali (Art. 9)

  • Entro tre mesi, le Regioni dovranno adeguare le proprie norme alle linee guida statali. In caso di inadempienza, lo Stato potrà intervenire direttamente.
  • Regolamenti specifici saranno emanati per definire dettagli come:
    • Locali di osservazione.
    • Trasporti internazionali.
    • Norme edilizie cimiteriali e tecniche per case funerarie, crematori, ossari e luoghi di dispersione delle ceneri.

6.2 Osservatori e Banca Dati Nazionale (Art. 10)

  • Istituzione di Osservatori regionali per monitorare il settore e prevenire fenomeni illeciti.
  • Creazione di una Banca Dati Nazionale accessibile da enti pubblici e dall’Autorità anticorruzione.

7. Delega al Governo (Art. 11)


Il Governo è delegato a:

  • Adottare un testo unico delle norme in materia di attività funebri.
  • Aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.
  • Monitorare eventuali infiltrazioni criminali o fenomeni di monopolio.
  • Prevedere relazioni biennali per valutare l’impatto economico e sociale delle nuove disposizioni.

Impatto e Obiettivi del Disegno di Legge


Il disegno di legge punta a:

  1. Migliorare la qualità e l’accessibilità dei servizi funebri, introducendo strutture moderne e flessibili come le Sale del Commiato.
  2. Garantire trasparenza attraverso sistemi di controllo e una banca dati nazionale.
  3. Tutelare la concorrenza ed evitare la monopolizzazione del mercato funebre.
  4. Ridurre i costi e la burocrazia per imprese e cittadini, bilanciando le esigenze economiche e la dignità del rito funebre.

Written by:

Carlo Ballotta

807 Posts

View All Posts
Follow Me :

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.